Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/07/2001, n. 9110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9110 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
C * 91 10 /01 . E 6 N 8 9 O 1 I Z 4 A / 6 R 2 T R.G.N. 20293/98 . S B I R . C G P . L E w w L D w R A U L E . B A B I D D A Ud. 11/1/2001 I R REPUBBLICA ITALIANA S T T E N A 1 T E I 3 Cron. 209:1 S N 1 R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I E E . S A T E N A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. M SEZIONE TRIBUTARIA composta dai signori: dott. Vincenzo CARBONE presidente dott. Giovanni PAOLINI consigliere dott. Enrico ALTIERI consigliere dott. PE MARZIALE cons. relatore dott. Eugenio AMARI consigliere ha pronunciato la seguente: Tributi/iscrizione a ruolo/impugnazione/ presupposti SENTENZA sul ricorso proposto da: AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;
ricorrente -
contro
NN OS, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n. 19, presso l'avv. Luigi Janari, che lo rappresenta e PE RZe 1 . N iq difende con l'avv. Camillo Lavatelli del Foro di Novara in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 271/31/97 dep.30 settembre 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 gennaio 2001 dal relatore cons. PE RZe;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e per l'assorbimento del secondo. Svolgimento del processo 1 - Con due avvisi di accertamento notificati il 3 e il 5 gennaio 1990 l'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette di NE rettificava le dichiarazioni dei redditi presentate dal signor MA SS per gli anni 1984 e 1985 contestando l'omessa dichiarazione di redditi di capitale costituiti da dividendi azionari. La cartella esattoriale era notificata il 31 ottobre 1991. Il contribuente proponeva ricorso assumendo che l'iscrizione a ruolo era stata illegittima, perché determinata dal mancato riconoscimento del credito d'imposta previsto in suo favore dall'art. 1, legge 16 dicembre 1977, n. 904. L'Amministrazione finanziaria PE M 2 replicava deducendo: in rito, che l'impugnazione era inammissibile, in quanto gli avvisi di accertamento non erano stati a suo tempo impugnati ed erano quindi divenuti definitivi;
nel merito, che il credito d'imposta non poteva essere . riconosciuto, dal momento che gli utili non erano stati indicati nelle dichiarazioni dei redditi (art. 2, secondo comma, 1. 904/77). Il ricorso era tuttavia accolto. L'appello dell'Ufficio era respinto dalla Commissione tributaria regionale, sul rilievo che l'iscrizione a ruolo era stata effettuata ai sensi dell'art. 36 bis, d.p.r. 600/73 e che, pertanto, l'impugnazione era stata correttamente proposta dal contribuente nei confronti dell'iscrizione a ruolo.
1.1 L'Amministrazione finanziaria chiede la cassazione di tale- sentenza con due motivi di ricorso. L'intimato resiste. Motivi della decisione 2 Con il primo motivo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 16, terzo comma, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636; 2, terzo comma, legge 16 dicembre 1977, n. 904; 36 bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600; -censura la sentenza impugnata per nonché vizio di motivazione PE RZ 3 aver ritenuto ammissibile il ricorso proprosto dal contribuente nei confronti della cartella esattoriale notificata il 31 ottobre 1991. 2.1 La questione è fondata. Dalla sentenza impugnata si ricava che la notifica della cartella esattoriale era stata preceduta da quella degli avvisi di accertamento. Tale circostanza non è comunque contestata dal ricorrente. Viene allora in considerazione quanto disposto dall'art. 16, terzo comma, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636, nel quale si stabilisce che il ricorso contro il ruolo è ammesso per motivi diversi da quelli ad esso propri solo se tale atto non sia stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento. E' proprio questa l'ipotesi che ricorre nel caso di specie, posto che il ricorso del ricorrente non era diretto a far valere un vizio della cartella esattoriale, ma la fondatezza della pretesa impositiva fatta valere nei suoi confronti dall'Amministrazione finanziaria. Esso era quindi inammissibile, non essendo stato preceduto (anche tale circostanza è pacifica) dall'impugnazione dell'avviso di accertamento. Il contrario avviso espresso in proposito dalla sentenza impugnata si fonda sull'affermazione che la rettifica è stata operata ai sensi dell'art. 36 bis, d.p.r. 600/73. Ma tale assunto, come riconosce lo PE 4 stesso contribuente, è certamente erroneo, posto che l'iscrizione a ruolo fu preceduta dalla notifica di avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 41 bis del citato decreto. Né, per altro verso, può sostenersi, a sostegno della tempestività dell'impugnazione, che l'errore sia stato evidenziato solo nella cartella esattoriale. Infatti, da quel che si ricava dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento riportavano gli utili percepiti dal contribuente e da lui non dicharati e, al tempo stesso, non indicavano alcun credito d'imposta in suo favore, in linea con quanto stabilito dall'art. 2, secondo comma, legge 904/77. -3 L'ulteriore motivo di gravame -con il quale l'Amministrazione, denunziando violazione dell'art. 2, legge 16 dicembre 1977, n. 904 e dell'art. 67, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, censura la sentenza impugnata per aver ritenuta infondata la pretesa impositiva dell'Amministrazione finanziaria - è conseguentemente assorbito. 4 L'accoglimento del primo motivo, nei sensi sopra precisati, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, dal momento che la causa non poteva essere proposta. Le spese della presente e della precedente fase di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. PE RZe 5
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara asorbito il secondo;
in relazione al motivo accolto cassa senza rinvio la sentenza impugnata & Condanna il resistente alla rifusione della presente della precedente fase di giudizio, liquidandole e complessivamente in L. 5.300.000 (di cui L.
5.000.000 per onorari), oltre quelle prenotate a debito. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2001. CORT Il Presidente Countersy CA ASSAZIONE P R A E L CANCELLI IL CANCELLIERE C1 Analdo Casano fold DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 5 LUG. 2001 IL CANCELLIERE C1 E N 6 Arnaldo Casano O 8 I 9 5 Z 1 / . A 4 N R / T 6 - 2 S A I B I . . G R R . L E P . L A R D A T . L A U B E D B A D I T I E R A S T 1 I N T 3 E N R 1 S E E . I S T E A N A M 6 PE RZe