CASS
Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2023, n. 22597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22597 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1.LI PI n. in Germania il 3/3/1983 2.IG IO n. ad Agrigento 1'11/11/1973 avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 11/1/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Assunta Cocomello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
lette le conclusioni rassegnate dai difensori degli imputati RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale di Agrigento che, in data 2/12/2020, aveva dichiarato cpli imputati colpevoli del 1 qs Penale Sent. Sez. 2 Num. 22597 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/04/2023 delitto di truffa loro ascritto al capo B) della rubrica, condannandoli alla pena di anni uno di reclusione ed euro 150,00 di multa. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, i quali hanno dedotto: l'Avv. Antonino Manto nell'interesse di EL PI 2.1 La violazione di legge e la mancanza di motivazione con riguardo all'omessa rilevazione dell'estinzione del reato per prescrizione. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata non ha fornito risposta all'eccezione difensiva, formulata in sede di conclusioni, in ordine all'avvenuto decorso dei termini di prescrizione;
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità del ricorrente in difetto di prova circa la riconducibilità all'imputato del contratto e della scheda telefonica Wind rinvenuta nella disponibilità del IG e, peraltro, non utilizzata per contattare la ditta AM nella fase della richiesta di fornitura delle lampade Beghelli, nonché di elementi idonei a dimostrare la consapevolezza del ricorrente dell'altrui proposito delittuoso. Il difensore lamenta che la Corte di merito ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in assenza di prova certa circa l'effettiva titolarità e riconducibilità al medesimo della scheda sim e dell'utenza telefonica rinvenuta il 2 luglio 2013 nella disponibilità del IG, peraltro utilizzata esclusivamente in detta data, successiva a quella in cui si sarebbe consumata la truffa. Aggiunge che la sentenza impugnata ha omesso di indicare gli elementi che dimostrano il contributo partecipativo del EL all'altrui azione criminosa, non essendo all'uopo conferente il richiamo alla mancanza di giustificazione da parte dell'imputato circa l'utilizzo della scheda da parte di terzi;
2.3 la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza degli artifizi e raggiri in quanto la Corte di merito, pur avendo rettificato l'erroneo assunto del primo giudice relativo all'asserita consegna di due assegni, con rassicurazioni sulla solvibilità dei contraenti, non ha chiarito la natura e i caratteri della condotta decettiva;
2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di merito operato lo stesso trattamento sanzionatorio nei confronti dei due imputati nonostante la diversità delle condotte singolarmente ascritte e la natura del contributo che si assume fornito dal ricorrente all'azione delittuosa. L'Avv. Nicolò Grillo nell'interesse di IG GN 3. La violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'omessa rilevazione della prescrizione, eccepita con l'atto di gravame e ribadita in sede di conclusioni;
2 3.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla scorta di una condotta asseritamente tenuta in epoca successiva alla consumazione del delitto di truffa nonché l'omessa valutazione degli elementi addotti a discarico. Il difensore sostiene che i giudici di merito hanno accordato valenza dirimente ai fini del giudizio di responsabilità del prevenuto all'incontro concordato dallo AM con un suo interlocutore telefonico nei pressi di un bar di Catania senza considerare che l'appuntamento si colloca a circa due mesi di distanza dalla consumazione della truffa e non si rinvengono in atti elementi che attestino che l'imputato abbia rivolto verbalmente o tramite email una richiesta di fornitura alla p.o. in quanto alcuno ha individuato nel IG il sedicente Rag, Alletto, che ha ordito e realizzato la truffa. Quanto al telefono rinvenuto in possesso del ricorrente, il difensore segnala che non è stata eseguita alcuna verifica per appurare se l'apparecchio contenesse la scheda Sim 320...203 ovvero se dal medesimo erano state effettuate telefonate dirette allo AM né la Corte ha spiegato le ragioni per cui le circostanze segnalate fossero inidonee ad escludere la responsabilità del prevenuto;
3.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli artifizi e raggiri e alla conseguente induzione in errore dei dipendenti dello AM, tenuto conto che il primo giudice aveva ritenuto che il reato fosse stato commesso mediante la spendita di assegni, circostanza estranea alla contestazione e alle risultanze processuali;
3.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'esiguo danno procurato alla p.o., che avrebbe imposto, altresì il riconoscimento della diminuente ex art. 62 n. 4 cod.pen. e il contenimento della pena al minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L'eccezione di prescrizione formulata nell'interesse di entrambi gli imputati è manifestamente infondata. Invero, quantunque la Corte d'Appello non abbia espressamente delibato l'eccezione difensiva, rassegnata in sede di conclusioni, deve escludersi che il reato di truffa continuata ascritto al capo B) e consumato fino al giugno 2013 fosse già estinto all'atto dell'emissione della sentenza d'appello. Infatti, all'ordinario termine di anni sette e mesi sei, computato a norma degli art. 157 e 161 cod.pen., si debbono aggiungere anni uno, mesi tre e gg dieci, pari al totale delle sospensioni disposte nel corso del giudizio di primo grado, con la conseguenza che il termine ultimo di perenzione risulta maturato non prima del 10 marzo 2022, in epoca successiva alla pronunzia d'appello. 2. Le censure in punto di sussistenza ed addebitabilità soggettiva delle condotte ai ricorrenti sono parimenti destituite di pregio. Invero, secondo la prospettazione d'accusa i prevenuti si sarebbero resi concursualmente responsabili di una truffa contrattuale, 3 negoziando con la ditta individuale RE AM una fornitura di lampade di emergenza di marca Beghelli per la sede della Confindustria e Artigianato di Agrigento presso i locali asseritamente in corso di allestimento in Via Unità d'Italia, spendendo il nome e le credenziali dell'associazione di categoria, che all'epoca dei fatti era in liquidazione e mai aveva avuto uffici all'indirizzo sopra indicato (pag. 6 sent. Tribunale). Secondo la incontestata ricostruzione della vicenda effettuata dal primo giudice a pag. 7, lo AM era stato contattato utilizzando una mali, che non era quella ufficiale di Confindustria Sicilia, con richiesta di un preventivo per la fornitura di lampade d'emergenza. Alla luce delle dichiarazioni della p.o., egli aveva colloquiato telefonicamente con i presunti responsabili dell'associazione chiamando il numero 3207568203, intestato a EL PI, a far data dal 31/5/2013 nonché un'utenza fissa risultata attivata il 28/3/2013. Dopo una prima fornitura di lampade per un controvalore di euro 3mila ed in pendenza del termine per il saldo, fissato in fattura a 30 gg, i sedicenti esponenti di Confindustria richiedevano una ulteriore fornitura di cento lampade, a seguito della quale lo Spannpinato concordava un appuntamento con un soggetto qualificatosi come Rag. Alletto per il giorno 2 luglio 2013 in un bar di Catania, in occasione del quale interveniva una pattuglia della Polizia di Stato, allertata dalla p.o.,, che identificava il IG cl. 73 come l'interlocutore del querelante, in possesso del telefono intestato al EL utilizzato per plurime comunicazioni. Il primo giudice (pag. 8) ha richiamato anche l'esito degli accertamenti ulteriori effettuati dalla P.g. che hanno consentito di appurare che i prevenuti avevano allestito un falso sito internet della Confindustria, utilizzato per dare una parvenza di credibilità alle richieste di forniture inoltrate via mail. 2.1 La Corte territoriale ha dato atto che è inconferente il riferimento operato dal primo giudice a pag. 9 alla consegna di due assegni a pagamento della prima fornitura (affermazione, peraltro, in contrasto con la ricostruzione delle emergenze dichiarative e da ascriversi a mera svista) ma ha confermato la sussistenza del reato contestato e la responsabilità dei ricorrenti, illustrando con adeguata motivazione le ragioni poste a base della reiezione delle doglianze difensive. Infatti, quanto al EL, la tesi del difetto di prova in ordine alla condotta concursuale è destituita di fondamento poiché, secondo le dichiarazioni dello NP e le risultanze dei tabulati acquisiti, richiamati dal primo giudice alle pagg. 7/8, consta che l'utenza intestata all'imputato fu utilizzata da fine maggio 2013 per i contatti tra la p.o. e il sedicente rappresentante di Confindustria;
l'intestazione è provata dagli esiti degli accertamenti di P.g., non contrastati da contrarie emergenze, e l'accertata disponibilità dell'apparecchio alla data del 2 luglio 2013 da parte del IG non è circostanza cui possa accordarsi valore esimente 4 in assenza di qualsivoglia attendibile allegazione del ricorrente in ordine alla sussistenza di lecite ragioni per l'utilizzo dell'apparecchio da parte del coimputato. 2.2 Questa Corte ha in più occasioni chiarito che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2 , n. 6734 del 30/01/2020, Rv. 278373-01;Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Rv. 275284 - 01). Nessun pregio può al riguardo riconoscersi al rilievo secondo cui la mancata notifica a mani proprie del EL del verbale contenente la contestazione suppletiva del reato sub B) gli avrebbe precluso la possibilità di avere contezza dell'addebito, trattandosi di circostanza che la difesa fiduciaria non ha fatto oggetto di eccezione processuale per violazione dei diritti di i difesa,s cché deve ritenersi che la notificazione sia stata ritualmente eseguita senza alcuna compromissione delle prerogative riconosciute dall'art. 519 cod.proc.pen. 2.3 Deve aggiungersi che il difensore non si rapporta criticamente con l'intero compendio scrutinato in sede di merito e conformemente valutato, trascurando in particolare le emergenze dichiarative relative all'attivazione del falso sito internet della Confindustria da parte dei prevenuti, che depone per un'attiva partecipazione del EL anche alla fase ideativa della truffa. 3.Quanto alle censure della difesa del IG,, la tesi secondo cui l'appuntamento del 2 luglio con la p.o. sarebbe postumo rispetto alla consumazione della truffa è connotata da aspecificità ove si consideri la ricostruzione fattuale della p.o., che ha riferito di aver concordato l'incontro con il sedicente Rag. Alletto dopo la richiesta di una seconda fornitura, proveniente dagli stessi soggetti che avevano negoziato la prima, asseritamente in nome e per conto di Confindustria Sicilia, sede di Agrigento, vicenda ricompresa nel focus della contestazione sub B), attesa la contestata e ritenuta continuazione interna (sent. Trib. pag. 12). Con riguardo all'accertato possesso da parte del ricorrente del cellullare intestato al EL i rilievi difensivi sono destituiti di fondamento alla luce delle dichiarazioni degli operanti, richiamate dal primo giudice a pag. 8, dalle quali consta che l'individuazione nel luogo dell'appuntamento dell'interlocutore dello AM avvenne tramite una telefonata di un autista della p.o. che chiamò il numero del sedicente Rag Alletto (3207568203), il quale rispose alla chiamata consentendo l'identificazione del IG. 5 Il Presidente 3.1 Del tutto generiche e, comunque, manifestamente infondate s'appalesano le censure in punto di sussistenza degli artifizi e raggiri, attese le modalità inscenate per convincere lo AM alle forniture richieste. 3.2 Ad esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi anche con riguardo alle doglianze formulate da entrambi i ricorrenti in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena, avendo i giudici d'appello rimarcato l'assenza di elementi positivamente valutabili al fine dell'invocata mitigazione sanzionatoria a fronte di condotte espressive di peculiare intensità del dolo, denotata dalla predisposizione di un accurato piano truffaldino, ed espresso un motivato giudizio di congruità della sanzione, non suscettibile di rivisitazione in questa sede. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 aprile 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Assunta Cocomello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
lette le conclusioni rassegnate dai difensori degli imputati RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale di Agrigento che, in data 2/12/2020, aveva dichiarato cpli imputati colpevoli del 1 qs Penale Sent. Sez. 2 Num. 22597 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/04/2023 delitto di truffa loro ascritto al capo B) della rubrica, condannandoli alla pena di anni uno di reclusione ed euro 150,00 di multa. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, i quali hanno dedotto: l'Avv. Antonino Manto nell'interesse di EL PI 2.1 La violazione di legge e la mancanza di motivazione con riguardo all'omessa rilevazione dell'estinzione del reato per prescrizione. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata non ha fornito risposta all'eccezione difensiva, formulata in sede di conclusioni, in ordine all'avvenuto decorso dei termini di prescrizione;
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità del ricorrente in difetto di prova circa la riconducibilità all'imputato del contratto e della scheda telefonica Wind rinvenuta nella disponibilità del IG e, peraltro, non utilizzata per contattare la ditta AM nella fase della richiesta di fornitura delle lampade Beghelli, nonché di elementi idonei a dimostrare la consapevolezza del ricorrente dell'altrui proposito delittuoso. Il difensore lamenta che la Corte di merito ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in assenza di prova certa circa l'effettiva titolarità e riconducibilità al medesimo della scheda sim e dell'utenza telefonica rinvenuta il 2 luglio 2013 nella disponibilità del IG, peraltro utilizzata esclusivamente in detta data, successiva a quella in cui si sarebbe consumata la truffa. Aggiunge che la sentenza impugnata ha omesso di indicare gli elementi che dimostrano il contributo partecipativo del EL all'altrui azione criminosa, non essendo all'uopo conferente il richiamo alla mancanza di giustificazione da parte dell'imputato circa l'utilizzo della scheda da parte di terzi;
2.3 la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza degli artifizi e raggiri in quanto la Corte di merito, pur avendo rettificato l'erroneo assunto del primo giudice relativo all'asserita consegna di due assegni, con rassicurazioni sulla solvibilità dei contraenti, non ha chiarito la natura e i caratteri della condotta decettiva;
2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di merito operato lo stesso trattamento sanzionatorio nei confronti dei due imputati nonostante la diversità delle condotte singolarmente ascritte e la natura del contributo che si assume fornito dal ricorrente all'azione delittuosa. L'Avv. Nicolò Grillo nell'interesse di IG GN 3. La violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'omessa rilevazione della prescrizione, eccepita con l'atto di gravame e ribadita in sede di conclusioni;
2 3.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla scorta di una condotta asseritamente tenuta in epoca successiva alla consumazione del delitto di truffa nonché l'omessa valutazione degli elementi addotti a discarico. Il difensore sostiene che i giudici di merito hanno accordato valenza dirimente ai fini del giudizio di responsabilità del prevenuto all'incontro concordato dallo AM con un suo interlocutore telefonico nei pressi di un bar di Catania senza considerare che l'appuntamento si colloca a circa due mesi di distanza dalla consumazione della truffa e non si rinvengono in atti elementi che attestino che l'imputato abbia rivolto verbalmente o tramite email una richiesta di fornitura alla p.o. in quanto alcuno ha individuato nel IG il sedicente Rag, Alletto, che ha ordito e realizzato la truffa. Quanto al telefono rinvenuto in possesso del ricorrente, il difensore segnala che non è stata eseguita alcuna verifica per appurare se l'apparecchio contenesse la scheda Sim 320...203 ovvero se dal medesimo erano state effettuate telefonate dirette allo AM né la Corte ha spiegato le ragioni per cui le circostanze segnalate fossero inidonee ad escludere la responsabilità del prevenuto;
3.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli artifizi e raggiri e alla conseguente induzione in errore dei dipendenti dello AM, tenuto conto che il primo giudice aveva ritenuto che il reato fosse stato commesso mediante la spendita di assegni, circostanza estranea alla contestazione e alle risultanze processuali;
3.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'esiguo danno procurato alla p.o., che avrebbe imposto, altresì il riconoscimento della diminuente ex art. 62 n. 4 cod.pen. e il contenimento della pena al minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L'eccezione di prescrizione formulata nell'interesse di entrambi gli imputati è manifestamente infondata. Invero, quantunque la Corte d'Appello non abbia espressamente delibato l'eccezione difensiva, rassegnata in sede di conclusioni, deve escludersi che il reato di truffa continuata ascritto al capo B) e consumato fino al giugno 2013 fosse già estinto all'atto dell'emissione della sentenza d'appello. Infatti, all'ordinario termine di anni sette e mesi sei, computato a norma degli art. 157 e 161 cod.pen., si debbono aggiungere anni uno, mesi tre e gg dieci, pari al totale delle sospensioni disposte nel corso del giudizio di primo grado, con la conseguenza che il termine ultimo di perenzione risulta maturato non prima del 10 marzo 2022, in epoca successiva alla pronunzia d'appello. 2. Le censure in punto di sussistenza ed addebitabilità soggettiva delle condotte ai ricorrenti sono parimenti destituite di pregio. Invero, secondo la prospettazione d'accusa i prevenuti si sarebbero resi concursualmente responsabili di una truffa contrattuale, 3 negoziando con la ditta individuale RE AM una fornitura di lampade di emergenza di marca Beghelli per la sede della Confindustria e Artigianato di Agrigento presso i locali asseritamente in corso di allestimento in Via Unità d'Italia, spendendo il nome e le credenziali dell'associazione di categoria, che all'epoca dei fatti era in liquidazione e mai aveva avuto uffici all'indirizzo sopra indicato (pag. 6 sent. Tribunale). Secondo la incontestata ricostruzione della vicenda effettuata dal primo giudice a pag. 7, lo AM era stato contattato utilizzando una mali, che non era quella ufficiale di Confindustria Sicilia, con richiesta di un preventivo per la fornitura di lampade d'emergenza. Alla luce delle dichiarazioni della p.o., egli aveva colloquiato telefonicamente con i presunti responsabili dell'associazione chiamando il numero 3207568203, intestato a EL PI, a far data dal 31/5/2013 nonché un'utenza fissa risultata attivata il 28/3/2013. Dopo una prima fornitura di lampade per un controvalore di euro 3mila ed in pendenza del termine per il saldo, fissato in fattura a 30 gg, i sedicenti esponenti di Confindustria richiedevano una ulteriore fornitura di cento lampade, a seguito della quale lo Spannpinato concordava un appuntamento con un soggetto qualificatosi come Rag. Alletto per il giorno 2 luglio 2013 in un bar di Catania, in occasione del quale interveniva una pattuglia della Polizia di Stato, allertata dalla p.o.,, che identificava il IG cl. 73 come l'interlocutore del querelante, in possesso del telefono intestato al EL utilizzato per plurime comunicazioni. Il primo giudice (pag. 8) ha richiamato anche l'esito degli accertamenti ulteriori effettuati dalla P.g. che hanno consentito di appurare che i prevenuti avevano allestito un falso sito internet della Confindustria, utilizzato per dare una parvenza di credibilità alle richieste di forniture inoltrate via mail. 2.1 La Corte territoriale ha dato atto che è inconferente il riferimento operato dal primo giudice a pag. 9 alla consegna di due assegni a pagamento della prima fornitura (affermazione, peraltro, in contrasto con la ricostruzione delle emergenze dichiarative e da ascriversi a mera svista) ma ha confermato la sussistenza del reato contestato e la responsabilità dei ricorrenti, illustrando con adeguata motivazione le ragioni poste a base della reiezione delle doglianze difensive. Infatti, quanto al EL, la tesi del difetto di prova in ordine alla condotta concursuale è destituita di fondamento poiché, secondo le dichiarazioni dello NP e le risultanze dei tabulati acquisiti, richiamati dal primo giudice alle pagg. 7/8, consta che l'utenza intestata all'imputato fu utilizzata da fine maggio 2013 per i contatti tra la p.o. e il sedicente rappresentante di Confindustria;
l'intestazione è provata dagli esiti degli accertamenti di P.g., non contrastati da contrarie emergenze, e l'accertata disponibilità dell'apparecchio alla data del 2 luglio 2013 da parte del IG non è circostanza cui possa accordarsi valore esimente 4 in assenza di qualsivoglia attendibile allegazione del ricorrente in ordine alla sussistenza di lecite ragioni per l'utilizzo dell'apparecchio da parte del coimputato. 2.2 Questa Corte ha in più occasioni chiarito che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2 , n. 6734 del 30/01/2020, Rv. 278373-01;Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Rv. 275284 - 01). Nessun pregio può al riguardo riconoscersi al rilievo secondo cui la mancata notifica a mani proprie del EL del verbale contenente la contestazione suppletiva del reato sub B) gli avrebbe precluso la possibilità di avere contezza dell'addebito, trattandosi di circostanza che la difesa fiduciaria non ha fatto oggetto di eccezione processuale per violazione dei diritti di i difesa,s cché deve ritenersi che la notificazione sia stata ritualmente eseguita senza alcuna compromissione delle prerogative riconosciute dall'art. 519 cod.proc.pen. 2.3 Deve aggiungersi che il difensore non si rapporta criticamente con l'intero compendio scrutinato in sede di merito e conformemente valutato, trascurando in particolare le emergenze dichiarative relative all'attivazione del falso sito internet della Confindustria da parte dei prevenuti, che depone per un'attiva partecipazione del EL anche alla fase ideativa della truffa. 3.Quanto alle censure della difesa del IG,, la tesi secondo cui l'appuntamento del 2 luglio con la p.o. sarebbe postumo rispetto alla consumazione della truffa è connotata da aspecificità ove si consideri la ricostruzione fattuale della p.o., che ha riferito di aver concordato l'incontro con il sedicente Rag. Alletto dopo la richiesta di una seconda fornitura, proveniente dagli stessi soggetti che avevano negoziato la prima, asseritamente in nome e per conto di Confindustria Sicilia, sede di Agrigento, vicenda ricompresa nel focus della contestazione sub B), attesa la contestata e ritenuta continuazione interna (sent. Trib. pag. 12). Con riguardo all'accertato possesso da parte del ricorrente del cellullare intestato al EL i rilievi difensivi sono destituiti di fondamento alla luce delle dichiarazioni degli operanti, richiamate dal primo giudice a pag. 8, dalle quali consta che l'individuazione nel luogo dell'appuntamento dell'interlocutore dello AM avvenne tramite una telefonata di un autista della p.o. che chiamò il numero del sedicente Rag Alletto (3207568203), il quale rispose alla chiamata consentendo l'identificazione del IG. 5 Il Presidente 3.1 Del tutto generiche e, comunque, manifestamente infondate s'appalesano le censure in punto di sussistenza degli artifizi e raggiri, attese le modalità inscenate per convincere lo AM alle forniture richieste. 3.2 Ad esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi anche con riguardo alle doglianze formulate da entrambi i ricorrenti in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena, avendo i giudici d'appello rimarcato l'assenza di elementi positivamente valutabili al fine dell'invocata mitigazione sanzionatoria a fronte di condotte espressive di peculiare intensità del dolo, denotata dalla predisposizione di un accurato piano truffaldino, ed espresso un motivato giudizio di congruità della sanzione, non suscettibile di rivisitazione in questa sede. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 aprile 2023 Il Consigliere estensore