Sentenza 14 ottobre 2014
Massime • 1
Il termine di cinque giorni previsto dall'art. 299, comma terzo, cod. proc. pen., per la decisione sull'istanza di revoca o sostituzione delle misure coercitive ha natura ordinatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2014, n. 44092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44092 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 14/10/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 1584
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 27325/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN OV N. IL 11/06/1954;
avverso l'ordinanza n. 426/2014 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA, del 07/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 7 maggio 2014 il Tribunale di Venezia ha rigettato l'appello proposto da AN CO avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. di Venezia in data 11 aprile 2014, che rigettava l'istanza ex art. 299 c.p.p. di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli con precedente ordinanza del 9 ottobre 2013 - confermata in sede di riesame il 29 ottobre 2013 - per i reati di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, (capo sub A) e art. 110 c.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 2, art. 61 c.p., nn. 7 - 9,
(capo sub B), commessi nel settembre 2012.
2. Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia ex art. 310 c.p.p. ha proposto ricorso per cassazione il difensore del AN,
deducendo l'omessa motivazione sul motivo principale di appello, che lamentava la circostanza che nessuna norma giuridica consente di procrastinare la decisione sull'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare per il solo fatto che è stata già fissata la data dell'udienza per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, con la conseguenza che il Giudice, contrariamente a quanto avvenuto, avrebbe dovuto decidere entro i termini fissati dall'art. 299 c.p.p.. Nel rigettare l'appello, inoltre, il Tribunale non ha preso in considerazione la censura difensiva, limitandosi ad affermare, contrariamente al vero, che nessun elemento di novità era stato addotto dalla difesa.
3. Con memoria pervenuta in Cancelleria in data 8 ottobre 2014 il difensore di fiducia del AN ha ribadito gli argomenti già esposti a sostegno del ricorso, insistendo nel suo accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
5. Con congrua ed esaustiva motivazione il Tribunale ha rigettato l'appello e confermato le valutazioni già espresse dal G.i.p. nel provvedimento emesso in data 11 aprile 2014, che aveva tempestivamente rigettato, allo stato, l'istanza difensiva del 9 aprile 2014, evidenziando che ogni aspetto relativo alla personalità del reo, alla gravità del reato, al riconoscimento del beneficio della pena sospesa e all'adeguatezza della misura cautelare in atto, non poteva che essere valutato e deciso al momento della udienza già fissata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Al riguardo, infatti, il Tribunale ha ritenuto non rilevanti, a fronte della gravità degli addebiti e dell'entità della pena oggetto di "patteggiamento", gli unici elementi di novità rappresentati dal modesto lasso temporale intercorso rispetto alla reiezione della precedente istanza di revoca e/o sostituzione della misura e dall'accordo nel frattempo intervenuto con il P.M. sull'applicazione della pena: elemento di valutazione, questo, che, come già evidenziato dal G.i.p., doveva ancora essere sottoposto al pieno vaglio delibativo del Giudice.
A fronte di un adeguato apprezzamento delle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di passaggi logici chiari e immuni vizi, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiarne la complessiva tenuta, ne' ha soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, ma ha dedotto un profilo di doglianza - l'ipotizzata violazione dell'art. 299 c.p.p. - del tutto irrilevante nel caso in esame, poiché, al di là dei rilievi sopra esposti, il termine previsto dall'art. 299 c.p.p., comma 3, ai fini della decisione sull'istanza di revoca o sostituzione delle misure coercitive (unico astrattamente rilevante nel caso di specie), ha natura ordinatoria, non certo perentoria, e la sua inosservanza, pertanto, non trova alcuna espressa sanzione procedimentale, diversamente da quanto previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 10, per il caso del riesame (Sez. 6, n. 7319 del 11.02.2009, dep. 19.02.2009, rv. 242925; sez. 6, n. 3546 del 07.12.1991, dep. 05.03.1991, rv. 190039).
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro 1.000,00.
La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014