Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
L'efficacia della sentenza della Corte costituzionale 10 aprile 2002, n. 120 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 458 cod. proc. pen. nella parte in cui non collega la decorrenza del termine per la richiesta di giudizio abbreviato all'ultima tra le notifiche del decreto di giudizio immediato all'imputato ed al suo difensore - non si estende alle situazioni processuali esaurite prima della sua pubblicazione, e, poiché detta sentenza espressamente motiva la dichiarazione di illegittimità della norma con riferimento al nuovo assetto conferito al giudizio abbreviato dalla riforma attuata con la legge n. 479 del 1999, i suoi effetti non si producono con riguardo a situazioni già definite nel momento di entrata in vigore della citata riforma (La decisione costituzionale è stata considerata ininfluente in un caso nel quale, alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era già stata pronunciata la sentenza di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2003, n. 24608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24608 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Raffaele Leonasi Presidente
1. Dott. Ilario Martella Consigliere
2. " Nicola Milo "
3. " Vincenzo Rotundo "
4. " Domenico Carcano "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EA IO, nato a [...], il [...];
contro la sentenza, pronunciata il 5 dicembre 2000, dalla Corte d'appello di Catanzaro;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Domenico Carcano;
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dr. Antonio Albano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 5 dicembre 2000, ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Lamezia Terme che dichiarò PE EM responsabile del delitto previsto dagli artt.81 cpv. c.p. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
La Corte ha disatteso le censure mosse alla sentenza di primo grado, ritenendo che correttamente fu dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1 c. p. p. in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il termine di sette giorni per la richiesta di giudizio abbreviato decorra dalla notifica effettuata. Il giudice d'appello evocava, oltre alla sentenza 28 dicembre 1990, n. 588 della Corte costituzionale, anche ulteriori decisioni della medesima Corte - n. 225 del 1991, n. 36 del 1994 e n. 122 del 1997 - che avevano confermato l'infondatezza della medesima questione di legittimità costituzionale. Infine, secondo la Corte territoriale non ricorrevano gli elementi richiesti per la configurazione dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 d. P. R. n. 309 del 1990, né tantomeno le condizioni per applicare le attenuanti generiche, come correttamente affermato dal giudice di primo grado. Propone ricorso il difensore di PE EM e ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, c. p. p. disattesa in primo e secondo grado, reiterando le ragioni di fondatezza della questione e di rilevanza della stessa. Al riguardo, deduce che l'istanza di giudizio abbreviato fu dichiarata inammissibile per essere stata presentata oltre il termine di sette giorni dalla notifica effettuata all'imputato del decreto di giudizio immediato, ma entro il termine non ancora scaduto con riferimento alla notifica del decreto al difensore. Oltre a rilevare il difetto di motivazione sulla questione di legittimità, in quanto il giudice d'appello avrebbe riprodotto le medesime ragioni esposte nella sentenza del Tribunale, il ricorrente censura ancora la mancata applicazione dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 d. P. R. n. 309 del 1990, ritenendo che sarebbe stata omessa la valutazione complessiva dell'episodio alla stregua dei parametri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. In tal modo riassunti, a norma dell'art. 173, comma , disp. att. c. p. p. , i termini delle questioni poste, va:
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso é infondato.
Nonostante la Corte costituzionale abbia, con sentenza 16 aprile 2002, n. 120, dichiarato l'illegittimità dell'art. 458 comma 1, c. p. p. nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto del giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, la norma oggetto di intervento additivo non può essere applicata al processo de quo.
Infatti, la Corte, risulta nel punto 2 del considerato in diritto, ha ritenuto la questione "... sostanzialmente nuova, in quanto si inserisce su di un contesto normativo segnato dalle profonde modifiche apportate alla disciplina del giudizio abbreviato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479...". Ciò, pone in risalto il Giudice delle leggi, esclude che possano avere rilievo "... le precedenti pronunce ... sul medesimo comma 1 dell'art. 458 c. p. p. ( sentenze n. 122 del 1997, ordinanze n. 36 del 1994, n. 335 e n. 225 del 1991 e n. 558 del 1990), che si collocavano in un quadro normativo affatto diverso, nel quale le scelte dell'imputato non erano connotate dalla attuale rilevante complessità delle, valutazioni connesse alla richiesta del giudizio abbreviato".
Il dies a quo di efficacia della norma, nel testo modificato dall'intervento additivo, è fissato dalla Corte costituzionale nel giorno di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479. Anche se, dunque, il nucleo centrale della questione di legittimità costituzionale attiene alla violazione "del diritto alla difesa tecnica", poiché nel nuovo testo degli artt. 458, commi 1 e 3, c. p. p. la disciplina é costruita "in maniera tale che il termine stabilito a pena di decadenza per presentare richiesta di giudizio abbreviato può scadere senza che il difensore abbia potuto illustrare al proprio assistito le opzioni difensive rispettivamente collegate al giudizio abbreviato o alla celebrazione del dibattimento", il Giudice delle leggi ha ritenuto che sia il diverso sistema, realizzato dalla novella del 1999, ad imporre un adeguamento costituzionale della norma non più idonea a garantire le accresciute esigenze di difesa tecnica dell'imputato. Ne consegue che, le situazione esaurite prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, non possono che essere disciplinate dall'art. 458, comma 1, c. p. p. , nel testo non costituzionalmente integrato dal Giudice delle leggi.
Nel processo de quo, il decreto col quale fu disposto il giudizio immediato fu adottato il 7 luglio 1999 ed il giudizio di primo grado fu concluso con la sentenza pronunciata il 29 ottobre 1999. Pertanto, la situazione processuale sulla quale avrebbe potuto avere efficacia la nuova norma, nel testo modificato dall'esito dello scrutinio di costituzionalità, era esaurita del tutto al momento di entrata in vigore della legge 19 dicembre 1999, n. 479, dies a quo fissato dal Giudice delle leggi.
Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
Altrettanto infondato il secondo motivo di ricorso, che lambisce, per la verità, l'inammissibilità, poiché riproduce in termini pressoché identici la censura proposta con l'atto d'appello, senza tenere conto delle specifiche valutazioni e argomentazione della Corte di merito.
In ogni caso, la questione è infondata, poiché la il Tribunale, prima, e la Corte d'appello, poi, hanno deciso l'esclusione dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 d. P. R. n. 309 del 1990, facendo buon governo dei principi di diritto enunciati da questa Corte secondo cui in tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, se vero che ai fini della verifica circa la sussistenza della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma quinto, d. P. R. n. 309 del 1990, il giudice di merito deve di regola compiere una valutazione complessiva del fatto contestato, condotta sulla base dei parametri di riferimento specificamente indicati nella norma, e cioè i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, oltre alla quantità e qualità della sostanza, d'altro canto, ove la quantità della sostanza stupefacente sia considerevole, il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una notevole potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio e, perciò, sufficiente a negare l'attenuante della lieve entità del fatto, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi (Sez. VI, 5 gennaio 1999, Zema, rv. 213455). Incensurabile è, dunque, la valutazione dei giudici di merito di considerare un quantitativo di circa trecento dosi di cocaina, alla stregua delle risultanze della consulenza chimico- tossicologica. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 GIUGNO 2003.