Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2003, n. 24608
CASS
Sentenza 4 aprile 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'efficacia della sentenza della Corte costituzionale 10 aprile 2002, n. 120 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 458 cod. proc. pen. nella parte in cui non collega la decorrenza del termine per la richiesta di giudizio abbreviato all'ultima tra le notifiche del decreto di giudizio immediato all'imputato ed al suo difensore - non si estende alle situazioni processuali esaurite prima della sua pubblicazione, e, poiché detta sentenza espressamente motiva la dichiarazione di illegittimità della norma con riferimento al nuovo assetto conferito al giudizio abbreviato dalla riforma attuata con la legge n. 479 del 1999, i suoi effetti non si producono con riguardo a situazioni già definite nel momento di entrata in vigore della citata riforma (La decisione costituzionale è stata considerata ininfluente in un caso nel quale, alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era già stata pronunciata la sentenza di primo grado).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2003, n. 24608
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24608
    Data del deposito : 4 aprile 2003

    Testo completo