Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2018, n. 5808
CASS
Sentenza 4 dicembre 2018

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La mancata rinnovazione nel giudizio di appello dell'esame testimoniale della vittima minorenne di reati sessuali, ascoltata dal giudice per le indagini preliminari nel corso di incidente probatorio, non contrasta con l'art. 6 della Convenzione EDU, in quanto tale norma, così come interpretata dalla Corte EDU, non riconosce all'accusato il diritto assoluto ad ottenere la comparizione dei testimoni davanti al tribunale, dovendo, invece, detto diritto essere limitato nel caso in cui occorra apprestare misure a protezione della vittima del reato, purché sia garantito il diritto di difesa attraverso la possibilità di contestare la testimonianza. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato l'eccezione della difesa che lamentava di non aver potuto esercitare il diritto di porre domande alla persona offesa, ascoltata dal giudice per le indagini prelimiari nell'incidente probatorio, sul contenuto delle conversazioni e degli SMS oggetto di intercettazione, senza, peraltro, indicare quali di esse avessero rilievo ai fini del giudizio sulla credibilità della vittima).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2018, n. 5808
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5808
Data del deposito : 4 dicembre 2018

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