Sentenza 28 ottobre 1988
Massime • 1
In tema di rapporto di causalità, l'automobilista, che, grazie alla sua condotta gravemente imprudente sbandi e vada a collidere, con il veicolo da lui condotto, contro il guardrail (securvia), qualora questo ceda all'urto, non può invocare, come causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento, la ben prevedibile e per nulla eccezionale incapacità di resistenza della prefata barriera, il cedimento della quale può agire, eventualmente, come concausa dell'evento prodottosi. Ne consegue che l'automobilista deve porsi nelle condizioni di non toccare il guardrail, sicché, ove a causa di sua imprudenza, violentemente lo attinga e questo ceda, non può ciò invocare quale causa sopravvenuta, al fine di ritenersi indenne da responsabilità penale, in ordine alla causazione della morte di uno degli occupanti l'autoveicolo sbandato.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/1988, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1988 |
Testo completo
ACR 0 85684 3
1/5/3/88
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 13/2/1989 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE SENTENZA
N. 344 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. TO CASIROLI Presidente
1. Dott. Baldassare MESSINA Consigliere REGISTRO GENERALE
2. Mario IAROSSI >> N. 27178/88
3. Mauro GOLIA
»
->
4. » Francesco CRISTARELLA ORESTANO
UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Filasciata copia SENTENZA SIG ધીમ per diribi 1. Soos ممهن sul ricorso proposto da gli imputati
IL
1) AT TO, nato ad [...] il [...]
2) AN PP, nato a [...] il [...]
3) SO AO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 15 luglio 1988 del
TRIBUNALE DI PADOVA
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F.Cri
Mod. 82 A. Spinosi Roma
starella Orestano
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Gaetano SURIANO
che ha concluso per IL RIGETTO DEI RICORSI
Udit o il difensor e Avv. Franco Antonelli per gli imputati LA e SO.
FATTO
Il 16 settembre 1981, nei locali della "IN
LE del Conselvano", con sede in Conselve, l'o peraio IZ LD rimase vittima di un singolare infortunio che gli costo gravi lesioni al piede destro con indebolimento permanente dell'organo della deam bulazione. L'ambiente di lavoro teatro dell'infortunio era un capannone con varie unità produttive, ognuna del le quali affidata ad un solo operaio e costituita da una grossa vasca. con al fondo una coclea che con il suo movimento incanalava l'uva verso la zona. di lavorazione da un annesso pianale ribaltabi le sul quale di volta in volta venivano saldamente fissati i rimorchi carichi, con una delle sponde laterali abbassate, in modo che dai relativi casse inclinati per effetto dell'inclinazione datani,
al piano di appoggio, l'uva scivolasse giù nella va sca, nonché da una centralina elettrica con i coman di per le manovre.
Ad una di queste unità produttive, appunto, era addetto il sunnominato LD il quale, ad un certo punto, accortosi che nella vasca di sua pertinenza la coclea girava a vuoto per essersi formato un ammasso di grappoli che essa non riusciva a trasci nare ed incanalare, si armò du una "vanghetta" in dotazione, con manico lungo oltre tre metri, che x serviva proprio ad eliminare inconvenienti del gene re, e si portò sul lato della vasca che confinava con il pianale, in quel momento già sollevato, del l'unità produttiva vicina, dopo di che, per compie-
re più comodamente l'operazione, salì con il piede -4-
sinistro sul bordo della vasca e con quello destro sul supporto metallico che alloggiava, durante la posizione di riposo, uno dei perni del pianale. Fu
così che di lì a qualche istante, riabbassatasi la pesante piattaforma, il relativo perno andò a schiac ciargli il piede destro, con le gravi conseguenze lesive già accennate.
Il RE di PA sottopose perciò a procedi mento penale, per il delitto di cui all'art.590,
comma 3°, in relazione all'art.583, comma 1°nn.1 €
2, cod.pen., TO LA, legale rappresentante della IN LE (cooperativa a r.l.), Giusep
pe OR, preposto ai lavori e direttore dello stabilimento, nonché AO DE, cantiniere,
addebitando loro, oltre che generica imprudenza,
negligenza e imperizia, la violazione degli artt.
4, 5, 8, 11, 15, 41, 68, 69, 71, 196, 233, 374 e
384 D.P.R. 27/4/1955 n.547.
Con sentenza 16/7/1985 lo stesso RE dichia rò tutti e tre gli imputati colpevoli, condannando
ciascuno col beneficio della non menzione, previa "
concessione delle attenuanti generiche equivalent i alle contestate aggravanti, alla pena di L. 500.000
di multa, ma lasciò sopravvivere come elementi di colpa specifica a loro carico soltanto le violazio -5-
196 ni degli artt.8, 15, 41 e 233,lett.c), del citato
D.P.R., ossia il non aver materialmente interdetto il transito e lo stazionamento del lavoratore nella zona dove era avvenuto l'infortunio (art.8) sebberee essa fosse pericolosa a causa del sollevamento del la vicina piattaforma e lo spazio a disposizione del lavoratore medesimo fosse angusto e del tutto inadeguato per il compimento delle operazioni affil dategli (art.15), il non aver provveduto a protegge
[re adeguatamente l'elemento pericoloso della macchi
Ina formato da perno e cerniera del pianale (art.41
e art.196, quest'ultimo sul presupposto dell'assimi-
labilità del pianale mobile ad un montacarichi) e l'aver consentito che la centralina di comando fost se collocata in posizione tale da non offrire all'ð–
peratore una completa visuale della zona adiacente perché impedita sia dal pianale in elevazione, sial dal carro su di esso stazionante (art.233, lett.c)
Osservò, poi, il primo giudice che non poteva ipo-
(tizzarsi una responsabilità esclusiva del "cantinik re" o "istruttore" DE, essendo la IN e le modalità di funzionamento dei suoi impianti spe cificamente approvate e conosciute anche dal LA
e dal OR
Proposti gravami dai tre imputato, il Tribunale -6-
emise la sentenza in epigrafe, confermativa di quel la di primo grado, ridimensionando, però, ulterior mente gli elementi di colpa, cioè ritenendo sussi-
stenti ed eziologicamente rilevanti soltanto le violazioni di cui agli artt. 41 e 233, lett.c), del
D.P.R. 547/1955.
Nel dare atto che lo spazio in cui era andato ad operare il LD era costituito da una striscia larga appena 28 cm. separante il bordo della vasca dal pianale ribaltabile dell'unità produttiva con-
tigua, i giudici di appello hanno osservato che l'elemento della inadeguatezza spaziale della "zo.
na di lavoro" era stato del tutto ininfluente nel-
la causazione dell'infortunio, in quanto l'operaid aveva appoggiato il piede sul riscontro del perno. del pianale non tanto perché la ristrettezza dello spazio non gli consentisse una posizione diversa neppure perché quella assunta fosse l'unica che gli permettesse di raggiungere con la "vanghetta" l'am-
masso di grappoli ostacolante l'azione della coclea,
bensì perché, sollevandosi dal suolo, poteva compie re l'operazione con maggiore facilità. Hanno riba dito, però, la qualificazione come "zona di lavoro"
di quella striscia, rilevando che essa "non era sta ta mai oggetto di divieto da parte di alcuno" ed hanno aggiunto che la disattenzione del lavoratore -7-
non escludeva la responsabilità degli appellanti,
poiché le cautele non adottate erano imposte dalla legge proprio per evitare eventi lesivi come quello verificatosi nel caso di specie.
Quanto alle singole posizioni degli imputati, il
Tribunale ha soltanto ripetuto l'argomentazione del
RE secondo cui tutti erano ben a conoscenza del funzionamento del pianale, degli altri aspetti del processo produttivo e della mancata protezione
[e segregazione della "cerniera", nonché della non.
(corretta posizione della centralina di comando e nul la avevano fatto, nelle rispettive qualità, per por vi rimedio.
Ricorrono per cassazione tutti e tre gli imputati,
il OR affidandosi a due mezzi di annullamento,
successivamente illustrati con memoria ex art.536.
c.p.p., e gli altri due deducendo congiuntamente un unico motivo.
DIRITTO
Con il primo motivo del suo ricorso il OR
denunzia difetto di motivazione anche per travisamen-
to dei fatti, dolendosi essenzialmente che il Tribu-
nale abbia ritenuto rilevante la violazione dell'art. -8-
chine o l'approntamento di altri dispositivi di si curezza non possono che essere ricollegati con il
"posto di lavoro" e senza motivare, quindi, riguar do al pericolo correlato ad esso, e ciò pur avendo implicitamente escluso che il ristretto spazio di
28 cm. dove era andato ad infilarsi il LD cost.
tuisse "zona di lavoro".
Si duole, inoltre, il OR di apparenza e apoditticità della motivazione, a proposito della denunziata interruzione del rapporto causale per l'illegittimo comportamento del lavoratore, in con trasto con le segnalazioni e le istruzioni ri nonché di travimamento dei fatti là dovecevute,
si è giudicata "non corretta" la posizione della centratina di comando, dato che la centralina aziona ta dal LD non aveva avuto nessuna efficacia ca sale nel verificarsi dell'infortunio.
Di tenore in gran parte analogo sono le censure contenute nell'unico motivo dedotto dagli imputati
LA e DE. Costorom denunziando travisa-
mento del fatto e contraddittorietà della motivazbo ne, si dolgono che i giudici del merito non abbia no tenuto presente l'esatta situazione dei luoghi e perciò abbiano ravvisato la violazione dell'art. この一
ne distorta della fattispecie e, quindi, all'erronea supposizione che la striscia di terreno, larga pocol più di una spanna, dove il LD aveva subito l'in fortunio costituisse "zona di lavoro", mentre, in realtà, si tratta di un semplice sbalzo in cemento dove appoggiava il lato sollevabile del pianale mot bile (funzionante come una specie di ponte levatoio)
annesso alla vasca vicina, sicché nessuna attività.
laborativa si doveva e poteva svolgere lì o in que pressi e nessun motivo vi era, perciò, di protegge re un posto di persé, cioè per sua natura, già se-
gregato, a nulla rilevando che esso fosse fisicame te accessibile con un percorso funambolico da equit librista.
Si contesta, poi, la correttezza giuridica del riferimento all'art.233 del D.P.R. del 1955, rilevan dosi che la "catena di montaggio" della cantina so ciale era costituita da zone lavorative assolutamen te autonome che non potevano minimamente interferi
[re tra loro, ovviamente in uno svolgimento normalej delle operazioni di lavoro, poiché ogni addetto ave va governo sulla propria unità produttiva e aveva chiara e perfetta visibilità sugli elementirassa (va
(sca, pianale e automezzo da scaricare) senza che po tessero verificarsi "interferenze da parte di terzi". -10-
nel senso di interferenze legittime, e non compiute come quella del LD, in dispregio delle regole di comportamento normale.
Con il secondo motivo del proprio ricorso il Mo-
randin, inoltre, denunzia difetto di motivazione circa il modo di organizzazione dell'impresa e la distribuzione delle responsabilità, dolendosi che il Tribunale, bebbene fosse stata fatta oggetto di specifico motivo di appello la questione se esso
OR potesse considerarsi responsabile per le pretese deficienze sul piano dei presidi antinfortu dato che le sue mansioni riguardavano so nistici
-
lo la ottimizzazione del prodotto vinicolo e la di stribuzione adeguata dello stesso non abbia for nito adeguata risposta al riguardo, limitandosi al l'apodittica ed inconferente affermazione della co noscenza da parte di tutti del funzionamento del pianale e degli altri aspetti del processo produte tivo.
Le doglianze sono nel loro complesso fondate e meritano accoglimento.
Il Tribunale, invero, pur avendo dato atto del l'estrema ristrettezza dello spazio, appena 28 cm.,
esistente tra il muretto della vasca e il lato sol levabile dell'adiacente pianale di carico, pur aven do riconosciuto, altresì, che, nel momento in cui il
LD andò a compiere, in quell'angusto spazio, l'o perazione di stasamento con l'apposita vanghetta,
il pianale medesimo era già sollevato (così da for mare un alta parete metam ica a ridosso del muretto in parola), non si è posto in alcun modo il problema,
puntualmente sollevato dagli appellanti coi motivi di impugnazione contro la sentenza di primo grado,
se la strettissima striscia di cemento incassata tra la piattaforma alzata e il bordo della vasca,
potesse considerarsi, per queste sue caratteristi—
che, come posto di lavoro e anche come luogo di transito, tale, quindi, da far ritenere che costituis se un pericolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 D.P.R. 547/1955, il movimento della piattaforma ricadente su di essa o che fosse necessario, a norma dell'art.233 dello stesso D.P.R., far tenere quella striscia sotto diretto controllo visivo ad opera del personale addetto ai comandi elettrivi del pianale.
Manca, inoltre, nella sentenza impugnata un'ade-
guata valutazione del comportamento dell'operaio in-
fortunato al fine di stabilire se, tenuto conto del-
le circostanze del caso concreto e, in particolare,
del fatto che in quel momento la piattaforma adia-
cente alla vasca era già sollevata, riducendo lo -12-
spazio disponibile ad una strettissima intercapedi ne la condotta del medesimo potesse farsi rientra 擎
re nella ordinaria prassi del ciclo lavorativo oppu-
re esorbitasse da essa, così da interrompere il nes so causale con l'eventuale condotta colposa degli imputati, ossia con l'eventuale inosservanza delle citate norme antinfortunistiche. Né basta, all'uo po, il fugace accenno fatto nella decisione all'in discusso principio secondo cui le norme per la pre venzione degli infortuni sul lavoro mirano a tutela re il lavoratore anche contro i pericoli derivanti dalle sue stesse disattenzioni ed imprudenze, poiché
tale principio riguarda gli infortuni che si verifi-
cano nel corso del normale svolgimento dell'attivi tà lavorativa mentre nel caso di specie si tratta
.
va appunto di accertare se il "modus operandi" del l'operaio infortunatosi rientrasse o meno nella normalità del ciclo di lavoro della cantina sociale.
Altra carenza motivazionale, strettamente colbe
Agata alla precedente, è quella concernente la que-
stione, anch'essa puntualmente prospettata dagli imputati coi motivi di appello, della evidenza del la situazione pericolosa rappresentata dal piana-
le in fase di sollevamento e destinato, quindi,
ben presto a riabbassarsi e a ritrovare ricetto col -75-
perno sul supporto metallico dove il LD pose ing pinatamente il piede, il tutto in relazione all'orien tamento più volte espresso da questo Supremo Colle-
gio, secondo il quale, in tema di reati colposi, il comportamento di chi determina una situazione di pe-
ricolo non è collegabile causalmente con l'evento,
riducendosi ad una semplice occasione, ove tale peri colo rivesta carattere di evidenza assoluta e siag quindi, percepibile e comprensibilė "ictu oculi" in tutti i suoi aspetti, così da poter essere evitato da chiunque con l'uso della normale diligenza (cfr. sent.
10/10/1982, Spurio, 12/5/1982, Distante, 22/4/1985,
Ferrari).
Quanto all'imputato OR, infine, deve rico noscersi che i giudici di secondo grado hanno solo.
apparentemenre risposto alla sua tesi difensiva se-
icondo cui la qualifica di direttore enologo da lui rivestita nell'impresa escludeva ogni sua responsa-
bilità per le eventuali deficienze dei presidi antin fortunistici e per le istruzioni da impartire al per
\sonale. Al riguardo, infatti, la sentenza di appello
İsi limita alla generica osservazione, comune a tutti e tre gli imputati, che costoro erano a conoscenza
"del funzionamento del pianale, come degli altri á-
spetti del processo produttivo, della mancata prote -14-
zione e segregazione della cerniera di detto piana le e della non corretta posizione della centralina di comando", conoscenza che, ovviamente, non sareb be bastata ad integrare la responsabilità del Moran
din ove i poteri connessi alla sua posizione nell'or ganigramma aziendale non fossero stati tali da con sentirgli di incidere in qualche modo nella situa zione al fine della eliminazione di detti inconve nienti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono pur nella consapevolezza della imminente maturazio-
ne del termine prescrizionale, la sentenza impugna ta deve essere annullata nei confronti di tutti e tre i ricorrenti per mancanza di motivazione, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione dello stesso Tribunale di PA..
P. Q. M.
LA CORT E
Visti gli artt. 537 e 543 n.3 cod.proc.pen.,
ANNULLA
la sentenza in data 15 luglio 1988 del Tribunale di
PA nei confronti degli imputati ricorrenti Mela
to TO, OR PP e DE AO,
con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione dello stesso Tribunale. Così deciso in
CONSIGLIERE
o
-15-
Roma il 13 febbraio 1989.
IL PRESIDENTE
Motors Paarch ESTENSORE
sh CORTE TEMA PASSAZIONE
N ENAL
ELERIA IL CANCELLIERE (Dott. Fiorella Donati)- 14
IL CANCELLIERE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
41 del D.P.R. del 1955, senza tener presente che la segregazione o protezione degli elementi delle mac- DO
41 del D.P.R. 547/1955 in base ad una ricostruzio