Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/1988, n. 344
CASS
Sentenza 28 ottobre 1988

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In tema di rapporto di causalità, l'automobilista, che, grazie alla sua condotta gravemente imprudente sbandi e vada a collidere, con il veicolo da lui condotto, contro il guardrail (securvia), qualora questo ceda all'urto, non può invocare, come causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento, la ben prevedibile e per nulla eccezionale incapacità di resistenza della prefata barriera, il cedimento della quale può agire, eventualmente, come concausa dell'evento prodottosi. Ne consegue che l'automobilista deve porsi nelle condizioni di non toccare il guardrail, sicché, ove a causa di sua imprudenza, violentemente lo attinga e questo ceda, non può ciò invocare quale causa sopravvenuta, al fine di ritenersi indenne da responsabilità penale, in ordine alla causazione della morte di uno degli occupanti l'autoveicolo sbandato.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/1988, n. 344
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 344
    Data del deposito : 28 ottobre 1988

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