CASS
Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2023, n. 29912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29912 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da EL IN GU a Meduno, il 11/10/1957_ avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Trieste il 7/04/2022, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché éstinto il reato ascritto per prescrizione t RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna a pena di giustizia inflitta dal Tribunale di Pordenone in Penale Sent. Sez. 6 Num. 29912 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 05/04/2023 data 26 novembre 2019 nei confronti di GU EL IN in relazione al reato di calunnia. 2. Nel proposto ricorso, l'imputato, per il tramite del difensore avv. Mario Alessandro Magaraci, ha dedotto i seguenti motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157, 129, 529 e 531 cod. proc. pen. Il reato si è estinto dopo la sentenza di primo grado e prima di quella della Corte di appello. Al riguardo deve tenersi conto della esclusione della recidiva, benchè contestata. 2.2. Vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato di calunnia attribuito all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo è fondato. Con sentenza n. 20808 del 25/10/2018, le Sezioni Unite di codesta Suprema Corte hanno statuito che "in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della rec:idiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato". Le sentenze richiamate dal Giudice di secondo grado, dunque, debbono considerarsi definitivamente superate alla luce della massima richiamata, sicché l'esclusione della recidiva qualificata dichiarata dal primo giudice fa sì che il reato si sia estinto, per lo spirare del termine massimo di prescrizione, alla data del 1 novembre 2020, ossia prima della pronuncia della sentenza d'appello. Deve al riguardo considerarsi il termine di sei anni, prolungato fino a sette anni e sei mesi, ex art. 157 cod. pen., in ragione del massimo edittale previsto per il reato ex art. 368 cod. peri., da maggiorarsi di giorni 35 di sospensione per impedimento del difensore ex art. 159 cod. pen. Le Sezioni unite di questa Corte hanno invero affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche cori un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez . U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016 Rv. .266819, Ricci). Non emergendo ex actis ragioni di proscioglimento nel merito che abbiano carattere di evidenza la causa estintiva è destinata a prevalere sulle dedotte censure di merito , in applicazione dei principi affermati da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01, per cui "in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza d& fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento".
PQM
Annulla senza. rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto p.er prescrizione. Così deciso il 05/04/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché éstinto il reato ascritto per prescrizione t RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna a pena di giustizia inflitta dal Tribunale di Pordenone in Penale Sent. Sez. 6 Num. 29912 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 05/04/2023 data 26 novembre 2019 nei confronti di GU EL IN in relazione al reato di calunnia. 2. Nel proposto ricorso, l'imputato, per il tramite del difensore avv. Mario Alessandro Magaraci, ha dedotto i seguenti motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157, 129, 529 e 531 cod. proc. pen. Il reato si è estinto dopo la sentenza di primo grado e prima di quella della Corte di appello. Al riguardo deve tenersi conto della esclusione della recidiva, benchè contestata. 2.2. Vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato di calunnia attribuito all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo è fondato. Con sentenza n. 20808 del 25/10/2018, le Sezioni Unite di codesta Suprema Corte hanno statuito che "in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della rec:idiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato". Le sentenze richiamate dal Giudice di secondo grado, dunque, debbono considerarsi definitivamente superate alla luce della massima richiamata, sicché l'esclusione della recidiva qualificata dichiarata dal primo giudice fa sì che il reato si sia estinto, per lo spirare del termine massimo di prescrizione, alla data del 1 novembre 2020, ossia prima della pronuncia della sentenza d'appello. Deve al riguardo considerarsi il termine di sei anni, prolungato fino a sette anni e sei mesi, ex art. 157 cod. pen., in ragione del massimo edittale previsto per il reato ex art. 368 cod. peri., da maggiorarsi di giorni 35 di sospensione per impedimento del difensore ex art. 159 cod. pen. Le Sezioni unite di questa Corte hanno invero affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche cori un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez . U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016 Rv. .266819, Ricci). Non emergendo ex actis ragioni di proscioglimento nel merito che abbiano carattere di evidenza la causa estintiva è destinata a prevalere sulle dedotte censure di merito , in applicazione dei principi affermati da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01, per cui "in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza d& fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento".
PQM
Annulla senza. rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto p.er prescrizione. Così deciso il 05/04/2023