CASS
Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 17083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17083 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari avverso la sentenza del 31/01/2025 del Tribunale di Bari nel procedimento a carico di AG SA nata a [...] il [...] De GI PI nato a [...] il [...] Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Loy che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito l’avvocato Rotundo Francesco in difesa di AG SA e De GI PI che ha chiesto l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso, come da memoria in precedenza trasmessa. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza descritta in epigrafe il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha assolto SA AG e PI De GI dai reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio loro ascritti per la ritenuta non sussistenza dei fatti;
rilevato che avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, proponendo tre diversi motivi, Penale Sent. Sez. 6 Num. 17083 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PA DD TT Data Udienza: 19/03/2026 2 tutti riferiti al giudizio di responsabilità riguardante la contestazione mossa ai sensi dell’art 337 cod. pen.; rilevato, in particolare, che con le censure proposte è stata contestata la decisione gravata in ordine alla ritenuta insussistenza dei costituti oggettivi propri del reato in contestazione (primi due motivi, rispettivamente riferibili alla posizione della AG e del De GI) nonché di quelli di matrice soggettiva (terzo motivo del ricorso, con il quale si attinge la sentenza impugnata nella parte in cui esclude il dolo proprio della resistenza avuto riguardo ad entrambi gli imputati); ritenuto che, come del resto puntualizzato anche dalla difesa degli imputati con la memoria trasmessa alla Corte, la decisione gravata da ricorso, oltre ad escludere i tratti costitutivi della contestata resistenza messi in gioco dalle considerazioni critiche esposte dal ricorso, ha comunque, seppur in via subordinata, legato la disposta assoluzione anche alla possibilità di ritenere le condotte in contestazione scriminate ex art. 393 bis cod. pen.; ritenuto che tale argomentazione, per quanto prospettata in via subordinata rispetto alle altre ragioni del ritenere sotteso alla sentenza impugnata, a prescindere dalla correttezza in fatto del relativo assunto, era ed è comunque in grado di sostenere, da sola, la assoluzione decretata dal Tribunale;
ritenuto, di contro, che rispetto a tale momento della decisione, come detto dotato di valenza decisoria comunque assorbente, la Procura ricorrente non ha sollevato alcuna critica mirata, così da rendere l’impugnazione inammissibile perché aspecifica su tale punto che, divenuto insindacabile, priva conseguentemente di rilevanza i rilievi proposti, la cui eventuale fondatezza non sarebbe comunque in grado di incidere materialmente sulla assoluzione contrastata
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente TT PA DD PIERLUIGI DI STEFANO
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Loy che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito l’avvocato Rotundo Francesco in difesa di AG SA e De GI PI che ha chiesto l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso, come da memoria in precedenza trasmessa. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza descritta in epigrafe il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha assolto SA AG e PI De GI dai reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio loro ascritti per la ritenuta non sussistenza dei fatti;
rilevato che avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, proponendo tre diversi motivi, Penale Sent. Sez. 6 Num. 17083 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PA DD TT Data Udienza: 19/03/2026 2 tutti riferiti al giudizio di responsabilità riguardante la contestazione mossa ai sensi dell’art 337 cod. pen.; rilevato, in particolare, che con le censure proposte è stata contestata la decisione gravata in ordine alla ritenuta insussistenza dei costituti oggettivi propri del reato in contestazione (primi due motivi, rispettivamente riferibili alla posizione della AG e del De GI) nonché di quelli di matrice soggettiva (terzo motivo del ricorso, con il quale si attinge la sentenza impugnata nella parte in cui esclude il dolo proprio della resistenza avuto riguardo ad entrambi gli imputati); ritenuto che, come del resto puntualizzato anche dalla difesa degli imputati con la memoria trasmessa alla Corte, la decisione gravata da ricorso, oltre ad escludere i tratti costitutivi della contestata resistenza messi in gioco dalle considerazioni critiche esposte dal ricorso, ha comunque, seppur in via subordinata, legato la disposta assoluzione anche alla possibilità di ritenere le condotte in contestazione scriminate ex art. 393 bis cod. pen.; ritenuto che tale argomentazione, per quanto prospettata in via subordinata rispetto alle altre ragioni del ritenere sotteso alla sentenza impugnata, a prescindere dalla correttezza in fatto del relativo assunto, era ed è comunque in grado di sostenere, da sola, la assoluzione decretata dal Tribunale;
ritenuto, di contro, che rispetto a tale momento della decisione, come detto dotato di valenza decisoria comunque assorbente, la Procura ricorrente non ha sollevato alcuna critica mirata, così da rendere l’impugnazione inammissibile perché aspecifica su tale punto che, divenuto insindacabile, priva conseguentemente di rilevanza i rilievi proposti, la cui eventuale fondatezza non sarebbe comunque in grado di incidere materialmente sulla assoluzione contrastata
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente TT PA DD PIERLUIGI DI STEFANO