Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2002, n. 7384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7384 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
4 7 O ) L 3 E . L C N O , B A 1 E P 9 I E 9 1 D N - O 1 E I 1 Z - REPUBBLICA ITALIANA C 1 A I 2 R D T . U S L I 0 7 3 8 4 4 0 2384/02 I 9 G IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G 3 E R E E A N 6 D 4 LA COR T E S Oggetto T T I T N ( R E S A SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE-Primo Presidente f.f.- R.G. N. 12370/01 Cron. 20482 Presidente di sezione Dott. Rafaele CORONA - Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Rep. Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI - Ud. 14/03/02 Consigliere- Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere- Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta domiciliata in Regionale pro-tempore, elettivamente PIAZZA DELL'ORO 3, presso 10 studio ROMA, dell'avvocato CHIARA RICCHI (DELEGAZIONE ROMANA DELLA REGIONE STESSA), rappresentata e difesa dagli avvocati PP CIPRIANI, MARCO UGO CARLETTI, giusta delega a 2002 margine del ricorso;
- ricorrente 603 -1-
contro
CH PP;
- intimato avverso la sentenza n. 1051/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 10/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato SE CIPRIANI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo (giurisdizione dell'A.G.O.) rinvio per il resto a sezione semplice. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 28 maggio 1999 SE NI conveniva davanti al Giudice di pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento della indennità per calamità atmosferiche per l'anno 1987, cui sosteneva avere diritto a seguito della conclusione dell'istruttoria svolta dal Comune di Corato e dalla Provincia di Bari. La Regione Puglia resisteva alla domanda, che veniva accolta con sentenza in data 10 aprile 2000 2000 dal Giudice di pace di Bari, il quale rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla convenuta. Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, illustrati da memoria. Motivi della decisione Con i primi due motivi del ricorso, che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, la Regione Puglia deduce che la normativa statale e regionale in materia prevede non un diritto soggettivo a provvidenze in caso di calamità atmosferiche, ma la semplice possibilità della concessione di tali provvidenze, il che significa che i potenziali beneficiari delle stesse M 3 non sono titolari di una posizione soggettiva tutelabile davanti alla autorità giudiziaria;
ad ogni modo tale posizione soggettiva, se esistente, in base ai principi elaborati in materia da questa S.C., in mancanza della emanazione da parte di essa Regione Puglia di un provvedimento attributivo della provvidenza per cui è causa, non poteva riconoscersi la consistenza di diritto soggettivo giudiziaria davanti all'autorità tutelabile ordinaria. I motivi sono infondati. Va preliminarmente rilevato che l'eventuale erroneità delle conclusioni cui è giunto il giudice di pace in ordine alla sussistenza ab origine di un diritto soggettivo dei soggetti interessati alla corresponsione delle provvidenze previste dalla legislazione in materia di calamità atmosferiche è irrilevante, in quanto lo stesso giudice ha riconosciuto che comunque nella specie era stato emanato il provvedimento idoneo a far sorgere il diritto soggettivo alla erogazione della indennità per cui è causa. Ciò chiarito, va rilevato che è infondata la tesi della Regione Puglia secondo la quale tale provvedimento era di sua esclusiva competenza. M 4 Questa S.C. ha, infatti, già avuto occasione di chiarire, con sentenza in data 24 gennaio 2002 n. 801 che in tema di misure volte a fronteggiare i danni causati da eccezionali calamita' atmosferiche ai sensi della legge della Regione Puglia 11 aprile 1979, n. 11 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge regionale 10 dicembre 1982, n. 38), il l'attribuzioneprocedimento amministrativo per dell'indennita' in favore del privato richiedente, con la conseguente nascita del diritto soggettivo, si esaurisce con l'adozione del provvedimento da parte della Provincia, atteso che la citata legge regionale delega alle Province la emissione dei formali provvedimenti di liquidazione dei contributi, da attingere dai fondi che la Regione e' tenuta a fornire alle Province stesse, residui senza che, in capo alla Regione medesima, alcun potere discrezionale di ratifica ○ meno dell'operato della Provincia;
pertanto, una volta che l'ente locale delegato "ex lege" abbia individuato il singolo beneficiario con un formale provvedimento, la controversia promossa dal privato la condanna al pagamento del per ottenere contributo rientra nella giurisdizione del giudice M ordinario. I primi due motivi del ricorso vanno, pertanto, rigettati, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario e con trasmissione degli atti al Primo Presidente per la designazione di una sezione semplice ai fini della decisione del terzo motivo del ricorso, con il quale si prospetta una questione di integrità del contraddittorio. Nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
rigetta i primi due motivi del ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
rimette gli O 4 L 7 atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso. L ) 3 . O E B N C , E 1 A E 9 Roma, 14 marzo 2002. P N 9 I 1 O - I D 1 Z 1 A E - 1 R C T 2 I S . I D L G U E 9 I R 3 G A E E D 6 Viny Baldersen риз E N 4 . T . T ' T N S T E I S ( R E A PM *20 MAG. 2002 ELLIERS 6