Sentenza 26 aprile 2017
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è sufficiente che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenente falsità od omissioni riguardanti le generalità dell'interessato sia stata sottoscritta dal quest'ultimo, senza che rilevi la mancata allegazione della fotocopia del documento di identità del richiedente, atteso che la sottoscrizione della richiesta è l'unico requisito previsto a pena di inammissibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/04/2017, n. 27507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27507 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2017 |
Testo completo
27 507-17. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati: Sent. n. 865 FRANCESCO MARIA CIAMPI - Presidente - ANDREA MONTAGNI UP 26/4/2017 - VINCENZO PEZZELLA R.G.N. 3883/2017 ALESSANDRO RANALDI - Rel. Consigliere - FRANCESCA COSTANTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA CC OL, nata il [...] a [...] avverso la sentenza del 30/11/2016 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA COSTANTINI;
sentite le richieste del Procuratore Generale, in persona del dott. DELIA CARDIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udite le richieste del difensore della ricorrente, Avv. GIOVANNI CARACCI del Foro di Marsala, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Palermo confermava, concedendo in parziale riforma la sospensione condizionale della pena, la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala, in data 05/03/2014, che aveva condannato La RO SO alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 210,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 95 DPR 30 maggio 2002 n. 115. Si addebitava, in particolare, a La RO SO di aver dichiarato falsamente, nella istanza di ammissione al gratuito patrocinio, depositata nell'ambito di altro procedimento penale pendente a suo carico, un reddito complessivo relativo al proprio nucleo familiare, per l'anno di imposta 2008, pari a 11.293,00 euro, mentre il reddito effettivo era risultato pari a 16.209,00 euro.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione La RO SO deducendo i seguenti motivi: a) violazione di legge e illogicità manifesta, per avere la Corte di merito omesso di constatare la carenza dell'elemento oggettivo del reato in quanto l'autocertificazione sulla situazione reddituale allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, era sprovvista di copia di un valido documento di identità dell'istante ed era, pertanto, priva dei requisiti di legge ed inidonea a produrre gli effetti giuridici e certificativi ai quali era deputata. b) mancanza di motivazione circa uno dei motivi di impugnazione;
la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale omesso di esaminare il motivo di gravame con il quale si contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato atteso che l'imputata nella predisposizione della autocertificazione era stata fuorviata da una erronea attestazione del modello ISEE acquisito in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. Afferma l'esponente che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che, quanto alle modalità di formulazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, la norma di riferimento è quella di cui all'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che a sua volta rinvia a quanto indicato al precedente art. 38, il quale espressamente prevede che "le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore". Conseguentemente, si deve ritenere che l'allegazione di copia fotostatica del documento costituisce adempimento inderogabile ai fini della giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione. 2 2. Occorre premettere che questa Sezione, pronunciandosi su fattispecie del tutto analoga, ha condivisibilmente precisato, sullo specifico tema, che "ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è sufficiente che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenente falsità od omissioni riguardanti le generalità dell'interessato sia stata sottoscritta da quest'ultimo, senza che rilevi la mancata allegazione della fotocopia del documento di identità del richiedente, atteso che la sottoscrizione della richiesta è l'unico requisito previsto a pena di inammissibilità". Si precisa nella richiamata pronuncia, dalla quale il collegio ritiene di non doversi discostare, che proprio la lettera di tale disposizione "induce a ritenere che la sanzione penale prevista dal citato d.P.R., art. 95 in caso di falsità od omissioni concernenti le generalità dell'interessato debba essere correlata alla sola sottoscrizione dell'istanza da parte dell'interessato, unico requisito previsto a pena di inammissibilità dell'istanza. Si deve, poi, sottolineare che la "ratio" della norma, resa evidente dagli accertamenti che il magistrato può svolgere a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 98, è quella di fornire all'autorità competente gli esatti dati anagrafici dell'istante ai fini delle verifiche presso l'anagrafe tributaria, risultando anche per tale profilo incongrua un'interpretazione della norma in esame che escluda l'elemento costitutivo del reato in caso di omessa allegazione all'istanza del documento d'identità dell'interessato. La pronuncia impugnata ha dato corretta applicazione al richiamato principio di diritto, e risulta, pertanto, esente da censure.
3. Anche il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto l'elemento soggettivo del reato é infondato e deve essere rigettato. Si eccepisce nel ricorso che la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare in ordine al primo motivo di appello con cui si affermava l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato apparendo evidente che l'imputata era stata fuorviata da una attestazione erronea dell'INPS, il c.d. modello ISEE, nel quale era riportato l'importo poi indicato nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
3.1 In proposito, occorre preliminarmente rammentare che l'art. 76 d.lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed é espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso decreto, non costituisce legge extrapenale in ordine alla quale l'errore da parte del soggetto attivo possa avere incidenza scusante. Ciò in quanto deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013). 3 3.2 Nella sentenza di appello, inoltre, la questione relativa all'elemento soggettivo del reato risulta espressamente analizzata dai giudici del merito che sul punto osservano che "premesso che non viene contestata dall'appellante la difformità tra l'ammontare dei redditi realmente percepiti e quelli dichiarati nella istanza di ammissione al gratuito patrocinio oggetto del presente procedimento, occorre rilevare che, nella istanza in esame, era detto espressamente che il reddito dichiarato era quello riferibile all'intero nucleo familiare dell'istante, composto oltre che dalla La RO, dal familiare convivente ZO RO, il quale come riferito dal funzionario della Agenzia delle Entrate Safina Pasquale e come risulta dalla dichiarazione dei redditi Mod. 730 da solo aveva percepito redditi per euro 16.209, 00". La Corte ha, dunque, rilevato la palese difformità rispetto al vero di quanto esposto dalla ricorrente, posto che la dichiarazione riguardava espressamente non la sola ricorrente ma il reddito dell'intero nucleo familiare, comprensivo anche del coniuge della La RO. I giudici di merito hanno, dunque, motivatamente escluso un errore sull'identificazione dei redditi da inserire nella dichiarazione ritenendo integrato nel caso che occupa il necessario elemento psicologico del reato. La tesi difensiva sotto questo profilo propone una inammissibile opinabile e del tutto ipotetica ricostruzione di quello che sarebbe stato l'atteggiamento psicologico dell'imputata, che non può ricevere accoglimento in questa sede, trattandosi di questione che sfugge al sindacato di legittimità.
4. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso, nel rappresentare l'inaffidabilità degli elementi posti a base della decisione di merito, pone solo questioni che esorbitano dal limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudicanti e nell'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio (Sez. 6, n. 13170 del 06/03/2012).
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 26.04.2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Depositata in Cancelleria Francesco Maria Ciampi Francesca Costantini Oggi. 1 GIU. 2017 E Il Funzionario indiziario 4 Patrizia Corra S M N A O I