Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2002, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
: 8 ee O 8 I 1 / Z A N 4 A / - T 01955 02 R PUBBLICA ITALIANA 6 2 T B U S . B . I R I L . Ģ L P R . E A D R T . L B E A A ASSAZIONE D R A D T I 1 S E R 3 N T 1 E E SEZIONE QUINTA CIVILE S N . T E I N S A A E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico Altieri Presidente R.G. n. 22130/99 Graziadei Consigliere 4835 Cron. Dott. Giulio Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Rep. Dott. Mario Cicala Consigliere Ud. 20 novembre Dott. Achille Meloncelli Consigliere 2001 ha pronunciato la seguente: OGGETTO SENTENZA I.V.A. rettifica di- sul ricorso proposto il 16 novembre 1999 da: chiarazione AL Bò RI - elettivamente domiciliato in San Vendemmiano al viale Europa n. 30, presso l'avv. Francesco Paladin, che lo rappre- senta e difende in virtù di procura a margine del ricorso ricorrente Des
contro
Ministero delle Finanze, Ufficio IVA di Treviso - rappresentato e di- feso dall'Avvocatura dello Stato intimato sez. XI avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale - n. 4739/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
9 1 3 proc. n. 22130/99 R.G. 2 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Car- lo Destro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AL Bò RI impugnava con cinque ricorsi gli avvisi di rettifica delle dichiarazioni relative agli anni 1984, 1985, 1986, 1987 e 1988, a lui notificati dall'Ufficio Provinciale IVA di Treviso, i primi due, il 15 febbraio 1991 e, gli altri, il 18 gennaio 1992, e la decisione di ri- getto degli stessi, appellata dal contribuente, era confermata il 5 feb- braio/28 maggio 1996 dalla Commissione Tributaria di secondo gra- do di Treviso. La pronuncia era impugnata dal soccombente davanti alla Commis- sione Tributaria Centrale, che il 6 ottobre 1998 confermava la deci- ON sione, ed avverso quest'ultima sentenza il AL Bò ricorreva per cas- sazione con due motivi. Denunciava, con il primo, l'insufficiente e contraddittoria, ovvero e- lusa o omessa, motivazione su di un punto decisivo della controver- sia, costituito dalla circostanza nel processo verbale di constatazione, richiamato per relationem nella motivazione degli avvisi di rettifica, erano stati dati come avvenuti operazioni ed atti che, invece, non tro- vavano alcun riscontro nel processo verbale di verifica. Con il secondo, lamentava la violazione e falsa applicazione di nor- me dei d.p.r. nn. 471 e 472/97, atteso che erroneamente sarebbe stata ritenuta subordinata ad una tempestiva domanda del contribuente, e non rilevabile d'ufficio, l'applicazione della normativa sanzionatoria sopravvenuta più favorevole al contribuente. proc. n. 22130/99 R.G. 2 y. L'intimato non si costituiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. L'impugnazione avverso la sentenza della Commissione Centrale Tributaria risulta notificato il 16 novembre 1999 all'Ufficio Provin- ciale IVA di Treviso, in persona del direttore pro tempore, ed all'Avvocatura dello Stato di Venezia. Orbene, in tema di contenzioso tributario, gli uffici periferici del- l'amministrazione finanziaria sono privi di soggettività esterna, di le- gittimazione e di competenza in ordine al giudizio di legittimità, spettando tali soggettività e legittimazione unicamente al Ministro delle Finanze (cfr.: Cass. civ., sent. 29 gennaio 2001, n. 1217). Il ricorso per cassazione del contribuente avverso la decisione emes- sa dalla Commissione Tributaria Centrale non doveva essere propo- res sto, conseguentemente, nei confronti dell'ufficio che aveva procedu- to all'accertamento, ma dell'Amministrazione Finanziaria Centrale, ed a quest'ultima, che rappresentava l'unico contraddittore del ricor- N E O I T rente, lo stesso andava notificato in Roma presso l'avvocatura Gene- rale dello Stato, a norma dell'art. 11, 1° co., r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (cfr.: Cass. civ., sent. 21 gennaio 2000, n. 657; Cass. civ., sent. 25 marzo 1999, n. 2807). Né è consentita alcuna sanatoria dell'invalidità dell'atto, perché l'erronea individuazione della parte del giudizio di legittimità non si risolve, a norma dell'art. 366, n. 1, c.p.c., richiamato dall'art. 62, 2° co., d.p.r. 31 dicembre 1992, n. 546, in una delle cause di nullità pre- proc. n. 22130/99 R.G. 3 viste dall'art. 164, 1° co., c.p.c., ma in un motivo originario d'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. civ., sent. 26 giugno 2001, n. 8714, emendabile unicamente con la tempestiva riproposizione del medesimo prima della relativa declaratoria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 20 novembre 2001. Il consigliere est. Il presidente dott. Enrico Altieri dott. Massimo Oddo ешь оль Il cancelliere IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osyaldo Ascanio 12 FEB. 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 OsvaldoAscanio E A 6 I N 8 5 9 O R . 1 I / A N Z 4 T A - / 6 R U B 2 T B . . S I I L R . L R G P . A T E D . R B L A E A A T D I D I 1 R S 3 E N 1 E T E T S . N I N E A S A M E proc. n. 22130/99 R.G.