Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2016, n. 5430
CASS
Sentenza 22 settembre 2016

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Il delitto di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 cod. pen., si configura anche quando la ripresa dell'attività edilizia sia avvenuta successivamente alla pronuncia di dissequestro del bene, da parte dell'autorità giudiziaria ma prima della rimozione dei sigilli da parte degli organi dell'esecuzione, atteso che sino a tale momento permane il vincolo di indisponibilità materiale del bene e l'efficacia dei sigilli che lo rendono manifesto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2016, n. 5430
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5430
    Data del deposito : 22 settembre 2016

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