Sentenza 7 marzo 2003
Massime • 1
Il giudice, nell'applicare la pena di svolgimento di lavoro di pubblica utilità concordata dalle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, deve specificare il tipo di attività da svolgere e l'ente convenzionato presso cui effettuare il lavoro, al fine di consentire la corretta osservanza della sanzione inflitta, come previsto dall'art.3 D.M. 26 marzo 2001 per le sentenze di condanna alle quali va equiparata, sotto questo profilo, la sentenza di "patteggiamento".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2003, n. 20592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20592 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. OLIVIERI RENATO PRESIDENTE
1. Dott. CHILIBERTI ALFONSO CONSIGLIERE
2. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO CONSIGLIERE
3. Dott. GALBIATI RUGGERO CONSIGLIERE
4. Dott. IACOPINO SILVANA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO la CORTE D'APPELLO di MILANO;
nei confronti di:
1) EG RI N. IL 05/02/1966;
avverso SENTENZA del 14/03/2002 del TRIBUNALE di MONZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere IACOPINO SILVANA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. V. Meloni che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14/3/2002 il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, applicava, su richiesta delle parti, a EG BR per il reato ex art. 186, co. 2, codice della strada la pena concordata di giorni venti di lavoro di pubblica utilità, delegando la Stazione dei Carabinieri territorialmente competente al controllo della corretta osservanza della sanzione inflitta. Il giudice, altresì, sospendeva la patente di guida dell'imputato per la durata di mesi uno. Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Milano, rilevando che la sanzione applicata era ineseguibile in quanto il giudicante non aveva specificato il tipo di attività che il EG avrebbe dovuto svolgere nonché l'amministrazione , l'ente o l'organizzazione convenzionati presso cui la stessa. andava prestata. Il ricorrente chiedeva, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore di ufficio del EG depositava memoria con cui chiedeva di dichiarare il ricorso inammissibile ovvero di rigettarlo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il giudice con la sentenza emessa nei confronti del EG avrebbe dovuto specificare il tipo di attività ché costui doveva svolgere nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso cui questa doveva essere espletata. Ciò in conformità al disposto dell'art. 3 D.M. 26 marzo 2001, contenente norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Anche se l'art. 3 D.M. detto menziona espressamente la sola sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità , le modalità di svolgimento della stessa devono essere individuate dal giudice pure con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 C.P.P., essendo questa equiparata ad una pronuncia di condanna. Correttamente, peraltro, il P.G. ricorrente ha posto in evidenza che la specificazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ha la finalità di rendere eseguibile la pena applicata .D'altronde, la necessità d' individuare il tipo di attività da svolgere e l'ente convenzionato presso cui effettuare il lavoro di pubblica utilità emerge dalla stessa decisione del giudice del patteggiamento di incaricare i Carabinieri di effettuare i controlli necessari in ordine alla regolare prestazione di questo e, quindi, alla corretta osservanza della sanzione inflitta.
L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata limitatamente alla mancata indicazione delle dette modalità con rinvio per la decisione sul punto al Tribunale di Monza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata indicazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato e rinvia sul punto al Tribunale di Monza.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 MAGGIO 2003.