Sentenza 8 novembre 1999
Massime • 1
La condotta del militare che, essendo in libera uscita, non si presenta al reparto di appartenenza nei cinque giorni successivi, integra il reato di diserzione impropria previsto dal n. 2, anziché quello di diserzione propria previsto dal n. 1, dell'art. 148 cod. pen. mil. pace, con la conseguente applicabilità dell'esimente del giusto motivo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto giustificato il mancato rientro, considerando giusto motivo quello consistente in documentate, precarie condizioni di salute dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/1999, n. 13999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13999 |
| Data del deposito : | 8 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 08/11/1999
1. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2. Dott. VANCHERI ANGELO Consigliere N. 950
3. Dott. CANZIO GIOVANNI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO Consigliere N. 24385/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE MILITARE DI APPELLO di NAPOLInei confronti di:
AI RO N. IL 07.07.1972
avverso sentenza del 17.12.1998 TRIB. MILITARE di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. VITTORIO GARINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Con sentenza in data 17.12.1998 il g.u.p. del tribunale di Napoli dichiarava non luogo a procedere nei confronti di AI ER in ordine al reato di diserzione impropria - così diversamente qualificato il fatto contestato (per essersi allontanato senza autorizzazione dal distretto militare di Salerno, recandosi in libera uscita il 6.10.1997 e rimanendo assente fino al 20.10.1997, facendo pervenire due certificati medici prescriventi 14 giorni di riposo per malattia) - perché il fiato non costituisce reato, sul rilievo che la libera uscita si configura non come servizio militare ma come legittima assenza dal servizio, nella specie scriminata ex art. 148 n. 2 c.p.m.p. da un giusto motivo consistente nelle documentate, precarie, condizioni di salute dell'imputato. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il p.g. presso la corte militare d'appello, sez. dist. Di Napoli, denunziando violazione di legge per il profilo della non consentita assimilazione della libera uscita ad un'ipotesi di legittima assenza dal reparto, non giustificabile perciò - siccome diserzione propria - da giusto motivo.
2. - Il ricorso del p.g. è destituito di fondamento.
Il Collegio condivide infatti il principio giurisprudenziale recentemente affermato dalla Corte di cassazione, su conforme requisitoria del p.g.m. presso la medesima Corte, secondo cui la condotta del militare, il quale essendo in libera uscita non si presenta nei cinque giorni successivi senza giusto motivo, integra - in considerazione delle profonde modifiche recate dalle norme di principio sulla disciplina militare di cui alla l. 11.7.1978 n. 382 e dal nuovo regolamento di disciplina militare di cui al d.p.r. 18.7.1986 n. 545, in virtù delle quali non è ormai dato apprezzare alcuna significativa differenza tra libera uscita, permesso e licenza - il reato di diserzione impropria previsto dal n. 2, anziché quello di diserzione propria previsto dal n. 1, dell'art. 148 c.p.m.p., con la conseguente applicabilità dell'esimente del giusto motivo (Cass. Sez. I, 3.6.1999, p.g. in proc. Sgambardella;
18.1.1999, p.g. in proc. Mosca, 20.4.1999, p.g. in proc. Cusano, rv. 213239). Pertanto, poiché il p.g. ricorrente non contesta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di merito ha riconosciuto l'esistenza di un giusto motivo per la mancata presentazione dell'imputato al termine della libera uscita, il ricorso dev'essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 1999