CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2023, n. 17620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17620 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avvocato MONICA BARZON del foro di BELLUNO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17620 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 marzo 2022, la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata il 22 aprile 2021 dal Tribunale di Belluno. CO AZ è stato assolto, «perché il fatto non costituisce reato», dall'imputazione di cui all'art. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, della quale era stato ritenuto responsabile in primo grado. È stata confermata, invece la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 189, comma 6, del citato decreto e la pena è stata rideterminata nella misura di mesi sei di reclusione. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è stata ridotta ad anni uno. Secondo la ricostruzione della Corte territoriale, il 25 novembre 2018, l'imputato si allontanò a piedi dal luogo di un incidente stradale con danno alle persone ricollegabile al suo comportamento e vi fece ritorno solo «a seguito della richiesta dei Carabinieri e del padre, IT AZ». La Corte di appello ha ritenuto che questa condotta integrasse gli estremi del reato di cui all'art.189, comma 6, cod. strada, ma ha ritenuto che l'imputato dovesse essere assolto dall'imputazione di cui all'art. 189, comma 7, per difetto del necessario elemento psicologico, ciò in quanto potrebbe non essersi reso conto che altre persone, oltre a lui, erano rimaste ferite nell'incidente e avevano bisogno di assistenza. 2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il difensore dell'imputato articolandolo in tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. La difesa sostiene che l'imputato si allontanò dal luogo dell'incidente per raggiungere a piedi la propria abitazione (posta poco distante) e chiedere aiuto ai genitori. Ciò troverebbe conferma nel dato, non controverso, che il padre, IT AZ, giunse sul posto poco dopo l'arrivo delle forze dell'ordine e subito riferì agli operanti che l'auto incidentata, rimasta sulla carreggiata, era di proprietà del figlio CO il quale la guidava al momento del sinistro. Nel ricorso si sottolinea che (come emerge anche dalle sentenze di merito) il padre dell'imputato raggiunse rapidamente il luogo del sinistro perché era in macchina a poca distanza da lì e fu avvisato dell'accaduto dalla moglie. Fu lui a dire al figlio di tornare indietro per rendere dichiarazioni ai carabinieri intervenuti. Pochi minuti dopo aver parlato col padre, CO AZ tornò sul luogo dell'incidente, e fornì agli operanti, oltre alle proprie generalità, indicazioni sulla dinamica del sinistro. Secondo la difesa, 2 l'allontanamento dell'imputato dal luogo dell'incidente non ostacolò in alcun modo gli accertamenti necessari e neppure comportò un significativo ritardo nello svolgimento di quegli accertamenti. Non vi fu dunque alcuna lesione dell'interesse giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice che, nell'imporre al conducente di fermarsi, mira a consentire la sua identificazione, quella del veicolo coinvolto e l'agevole svolgimento degli accertamenti di polizia giudiziaria. Si tratterebbe, pertanto, di una condotta inoffensiva e, per questo, inidonea ad integrare il reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada. 2.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Il difensore ricorda che AZ è stato assolto dal reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada perché la Corte di appello ha ritenuto non esservi prova certa che egli si fosse reso conto della presenza di persone cui doveva essere prestata assistenza. Secondo la sentenza impugnata, infatti, AZ aveva incontrato un uomo, NC SC, il quale, avendo assistito al sinistro, si era avvicinato per sincerarsi delle sue condizioni e non è possibile escludere al di là di ogni ragionevole dubbio che l'imputato abbia identificato in lui il conducente dell'altra auto coinvolta, persuadendosi, dunque, di essere l'unica persona rimasta ferita. Secondo la difesa vi è insanabile contraddizione tra questa affermazione (sulla base della quale AZ è stato assolto «perché il fatto non costituisce reato» dall'imputazione di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada) e la dichiarazione della penale responsabilità dell'imputato per non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone. La difesa osserva che la Corte di appello ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada sostenendo: che le conseguenze lesive rilevanti ai fini della applicazione di questa norma non sono soltanto quelle che riguardano persone diverse dall'imputato; che il verificarsi di danni alle persone rappresenta una «componente oggettiva» della fattispecie;
che tale componente oggettiva è integrata, in questo caso, dalle lesioni riportate da AZ;
che l'obbligo di fermarsi «non è legato alla necessità di prestare soccorso» a terzi. Secondo il difensore tale motivazione è illogica, contraddittoria e contrastante con la ratio della norma che distingue l'incidente con danno alle persone dall'incidente con danno a sole cose. Il ricorrente sottolinea che, chi ha cagionato un sinistro, non è titolare di alcuna aspettativa risarcitoria e non si vede perché, essendo l'unico ad aver riportato lesioni in un incidente, dovrebbe essere maggiormente punito per essersi sottratto all'identificazione. Osserva, infine, che, la Corte territoriale avrebbe adottato una soluzione assai più coerente se, invece di ritenere integrata la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 189, comma 6, avesse ritenuto 3 applicabile l'art. 189, comma 5, che «in caso di incidente con danno alle sole cose» prevede un illecito amministrativo per chi non ottempera all'obbligo di fermarsi. 2.3. Col terzo e ultimo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e carenza o contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Sottolinea in proposito: che l'identificazione dei soggetti coinvolti è stata ritardata solo per breve tempo;
che le lesioni riportate dalle altre persone coinvolte nell'incidente furono giudicate guaribili in 15 giorni;
che si trattò di un sinistro di modesta gravità; che AZ ammise subito la propria responsabilità; che il danno è stato integralmente risarcito. Sostiene che la sentenza impugnata non ha tenuto conto di questo insieme di elementi e ha apoditticamente affermato che, allontanandosi, l'imputato ritardò significativamente la propria identificazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non sono fondati. 2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, nel reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada l'accertamento sull'esistenza del dolo «va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento» (Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, Meta, Rv. 254667; Sez. 4, n. 16982 del 12/03/2013, Borselli, Rv. 255429; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, Casule, Rv. 247369). Altrettanto consolidato è il principio secondo cui si tratta di un reato omissivo di pericolo «che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente da lui percepito che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza» (fra le tante: Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223499; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, Capasso, Rv. 282294). Nel caso oggetto del presente ricorso, la Corte territoriale ha ritenuto non esservi prova certa che AZ fosse consapevole del fatto che altre persone, diverse da lui, rimaste ferite nell'incidente, avevano bisogno di assistenza e lo ha assolto dal reato di omissione di soccorso (art. 189, comma 7, cod. strada) che gli era stato contestato. Sul punto si è formato giudicato. Pertanto, è da questo dato che si deve partire per valutare se possa essere condivisa, sotto il profilo logico e sistematico, l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata (pag. 5), secondo 4 la quale, con riguardo all'art. 189, comma 6, cod. strada non ha alcun rilievo «la circostanza che le conseguenze lesive sussistano in capo a persone diverse dall'imputato, posto che l'obbligo di fermarsi, in questo caso, non è legato alla necessità di prestare soccorso, come accade per il comma 7, ma [....] alla necessità di consentire l'identificazione dei responsabili e accertare la dinamica dell'incidente». 3. Si deve premettere che l'obbligo, gravante su ogni «utente della strada», di fermarsi in caso di incidente «comunque ricollegabile» al suo comportamento è sancito dall'art. 189, comma 1, cod. strada. Ad esso si aggiunge l'obbligo di prestare assistenza a coloro che, avendo subito danno alla persona, ne abbiano bisogno. Si tratta di due obblighi distinti, atteso che il secondo sorge solo quando vi siano persone cui occorre prestare assistenza, mentre il primo sussiste anche in caso di incidente con danni a sole cose. Con specifico riferimento ai conducenti coinvolti in un incidente, l'art. 189, comma 4, cod. strada specifica che, dopo essersi fermati, essi devono «fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili anche a fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro, nei modi possibili, gli elementi sopraindicati anche ai fini risarcitori». Indica così le modalità di adempimento dell'obbligo e, implicitamente, il fine alla cui realizzazione esso è preordinato. È coerente con tale assetto normativo il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'obbligo di fermarsi non è adempiuto se la permanenza sul posto non si protrae per il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini volte all'identificazione dei conducenti e dei veicoli coinvolti. Si è osservato in proposito che, se si ritenesse sufficiente una fermata così breve «da non consentire né l'identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell'incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma sarebbe priva di ratio e di qualsiasi utilità pratica» (Sez. 4, n. 20235 del 25/01/2006, Mischiatti, Rv. 234581; Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Boffa, Rv. 252734; Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885; Sez. 4, n. 9212 del 11/02/2020, Milani, Rv. 278606). Ponendosi in questa prospettiva, si deve ritenere che anche un allontanamento temporaneo può integrare la fattispecie incriminatrice sotto il profilo obiettivo perché è idoneo a rendere più complesso e difficoltoso l'accertamento sulle modalità dell'incidente e l'identificazione dei responsabili. Pertanto, il primo motivo di ricorso è infondato. 4. Nell'esaminare il secondo motivo di ricorso, che riguarda la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, si deve osservare che il legislatore ha attribuito 5 diverso disvalore alla condotta di chi non ottempera all'obbligo di fermarsi a seconda che dall'incidente sia derivato danno alle sole cose o anche danno alle persone. Nel primo caso, l'art. 189, comma 5, prevede un illecito amministrativo, nel secondo caso, l'art. 189, comma 6, prevede un delitto punito con pena detentiva. Il verificarsi di danni alle persone rileva, dunque, quale componente oggettiva della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada. Come si è detto, poiché si tratta di un reato omissivo di pericolo, il dolo «deve investire essenzialmente l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in relazione all'evento dell'incidente concretamente idoneo a produrre eventi lesivi alle persone, e non anche l'esistenza di un effettivo danno per le stesse» (tra le tante: Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 16982 del 12/03/2013, Borselli, Rv. 255429). Nel caso di specie, non v'è dubbio che l'imputato abbia percepito che l'incidente era idoneo a provocare lesioni alle persone coinvolte atteso che, in quell'incidente, egli stesso era stato ferito e non poteva dunque non averne percepito l'obiettiva gravità e l'idoneità a produrre conseguenze lesive. Egli sapeva, inoltre, che non si trattava di un incidente a solo, ma un'altra auto era stata coinvolta e tanto basta a ritenere sussistente l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 189, comma 6. Ed invero, poiché si tratta di un reato di pericolo, di quella situazione di pericolo l'agente deve essere consapevole e non è necessaria ad integrare il dolo la consapevolezza dell'effettività del danno alle persone. Esaminata in questa prospettiva la differenza tra l'illecito amministrativo di cui all'art. 189, comma 5, e il delitto di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada appare chiara. Le due norme, infatti, rispondono alla medesima ratio che, come emerge anche dalla lettura dell'art. 189, comma 4, è quella di consentire il celere accertamento dei fatti, l'identificazione delle persone coinvolte, lo scambio di informazioni necessario al risarcimento dei danni ed è per questo che, sia in caso di incidente con danno alle persone che in caso di incidente con danno a sole cose, i conducenti coinvolti devono attendere, se necessario, l'arrivo delle forze dell'ordine. Le diverse conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 189, comma 5, e dall'art. 189, comma 6, si ricollegano, dunque, esclusivamente, alle conseguenze pericolose che derivano dalla fuga: meno gravi se il sinistro è di così minima entità da apparire ex ante inidoneo a provocare danni alle persone;
più gravi se - come nel caso di specie - ad una valutazione ex ante tale inidoneità non può essere esclusa. 5. Col terzo motivo di ricorso, la difesa si duole che la Corte territoriale non abbia ritenuto applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 6 Come noto, il giudizio sulla tenuità del fatto necessario per poter applicare la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta» (cfr., per tutte, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Come efficacemente chiarito dal supremo Collegio, (pag. 8 della motivazione della sentenza n.13681/2016) si richiede «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta;
e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto». Ai fini della applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., infatti, «non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica. È la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore». La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi. Ha sottolineato infatti: da un lato, che l'allontanamento conseguì «ad un sinistro di considerevole entità» (nella sentenza impugnata si afferma che «le fotografie in atti sono del tutto eloquenti e la vettura dell'imputato non era neppure in condizione di essere spostata autonomamente»); dall'altro, che tale allontanamento si protrasse «per un tempo non indifferente» e ritardò «significativamente» l'identificazione dei soggetti coinvolti (secondo i giudici di merito, l'imputato tornò sul luogo del sinistro solo dopo essere stato contattato per telefono dal padre che lo invitò a farlo); dall'altro ancora, che il profilo risarcitorio è del tutto estraneo all'oggetto giuridico della norma e dunque non può essere considerato nel valutare la gravità della aggressione al bene giuridico protetto. Si tratta di argomentazioni non illogiche né contraddittorie. Anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza non merita censura. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigli(ere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avvocato MONICA BARZON del foro di BELLUNO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17620 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 marzo 2022, la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata il 22 aprile 2021 dal Tribunale di Belluno. CO AZ è stato assolto, «perché il fatto non costituisce reato», dall'imputazione di cui all'art. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, della quale era stato ritenuto responsabile in primo grado. È stata confermata, invece la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 189, comma 6, del citato decreto e la pena è stata rideterminata nella misura di mesi sei di reclusione. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è stata ridotta ad anni uno. Secondo la ricostruzione della Corte territoriale, il 25 novembre 2018, l'imputato si allontanò a piedi dal luogo di un incidente stradale con danno alle persone ricollegabile al suo comportamento e vi fece ritorno solo «a seguito della richiesta dei Carabinieri e del padre, IT AZ». La Corte di appello ha ritenuto che questa condotta integrasse gli estremi del reato di cui all'art.189, comma 6, cod. strada, ma ha ritenuto che l'imputato dovesse essere assolto dall'imputazione di cui all'art. 189, comma 7, per difetto del necessario elemento psicologico, ciò in quanto potrebbe non essersi reso conto che altre persone, oltre a lui, erano rimaste ferite nell'incidente e avevano bisogno di assistenza. 2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il difensore dell'imputato articolandolo in tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. La difesa sostiene che l'imputato si allontanò dal luogo dell'incidente per raggiungere a piedi la propria abitazione (posta poco distante) e chiedere aiuto ai genitori. Ciò troverebbe conferma nel dato, non controverso, che il padre, IT AZ, giunse sul posto poco dopo l'arrivo delle forze dell'ordine e subito riferì agli operanti che l'auto incidentata, rimasta sulla carreggiata, era di proprietà del figlio CO il quale la guidava al momento del sinistro. Nel ricorso si sottolinea che (come emerge anche dalle sentenze di merito) il padre dell'imputato raggiunse rapidamente il luogo del sinistro perché era in macchina a poca distanza da lì e fu avvisato dell'accaduto dalla moglie. Fu lui a dire al figlio di tornare indietro per rendere dichiarazioni ai carabinieri intervenuti. Pochi minuti dopo aver parlato col padre, CO AZ tornò sul luogo dell'incidente, e fornì agli operanti, oltre alle proprie generalità, indicazioni sulla dinamica del sinistro. Secondo la difesa, 2 l'allontanamento dell'imputato dal luogo dell'incidente non ostacolò in alcun modo gli accertamenti necessari e neppure comportò un significativo ritardo nello svolgimento di quegli accertamenti. Non vi fu dunque alcuna lesione dell'interesse giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice che, nell'imporre al conducente di fermarsi, mira a consentire la sua identificazione, quella del veicolo coinvolto e l'agevole svolgimento degli accertamenti di polizia giudiziaria. Si tratterebbe, pertanto, di una condotta inoffensiva e, per questo, inidonea ad integrare il reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada. 2.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Il difensore ricorda che AZ è stato assolto dal reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada perché la Corte di appello ha ritenuto non esservi prova certa che egli si fosse reso conto della presenza di persone cui doveva essere prestata assistenza. Secondo la sentenza impugnata, infatti, AZ aveva incontrato un uomo, NC SC, il quale, avendo assistito al sinistro, si era avvicinato per sincerarsi delle sue condizioni e non è possibile escludere al di là di ogni ragionevole dubbio che l'imputato abbia identificato in lui il conducente dell'altra auto coinvolta, persuadendosi, dunque, di essere l'unica persona rimasta ferita. Secondo la difesa vi è insanabile contraddizione tra questa affermazione (sulla base della quale AZ è stato assolto «perché il fatto non costituisce reato» dall'imputazione di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada) e la dichiarazione della penale responsabilità dell'imputato per non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone. La difesa osserva che la Corte di appello ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada sostenendo: che le conseguenze lesive rilevanti ai fini della applicazione di questa norma non sono soltanto quelle che riguardano persone diverse dall'imputato; che il verificarsi di danni alle persone rappresenta una «componente oggettiva» della fattispecie;
che tale componente oggettiva è integrata, in questo caso, dalle lesioni riportate da AZ;
che l'obbligo di fermarsi «non è legato alla necessità di prestare soccorso» a terzi. Secondo il difensore tale motivazione è illogica, contraddittoria e contrastante con la ratio della norma che distingue l'incidente con danno alle persone dall'incidente con danno a sole cose. Il ricorrente sottolinea che, chi ha cagionato un sinistro, non è titolare di alcuna aspettativa risarcitoria e non si vede perché, essendo l'unico ad aver riportato lesioni in un incidente, dovrebbe essere maggiormente punito per essersi sottratto all'identificazione. Osserva, infine, che, la Corte territoriale avrebbe adottato una soluzione assai più coerente se, invece di ritenere integrata la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 189, comma 6, avesse ritenuto 3 applicabile l'art. 189, comma 5, che «in caso di incidente con danno alle sole cose» prevede un illecito amministrativo per chi non ottempera all'obbligo di fermarsi. 2.3. Col terzo e ultimo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e carenza o contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Sottolinea in proposito: che l'identificazione dei soggetti coinvolti è stata ritardata solo per breve tempo;
che le lesioni riportate dalle altre persone coinvolte nell'incidente furono giudicate guaribili in 15 giorni;
che si trattò di un sinistro di modesta gravità; che AZ ammise subito la propria responsabilità; che il danno è stato integralmente risarcito. Sostiene che la sentenza impugnata non ha tenuto conto di questo insieme di elementi e ha apoditticamente affermato che, allontanandosi, l'imputato ritardò significativamente la propria identificazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non sono fondati. 2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, nel reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada l'accertamento sull'esistenza del dolo «va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento» (Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, Meta, Rv. 254667; Sez. 4, n. 16982 del 12/03/2013, Borselli, Rv. 255429; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, Casule, Rv. 247369). Altrettanto consolidato è il principio secondo cui si tratta di un reato omissivo di pericolo «che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente da lui percepito che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza» (fra le tante: Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223499; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, Capasso, Rv. 282294). Nel caso oggetto del presente ricorso, la Corte territoriale ha ritenuto non esservi prova certa che AZ fosse consapevole del fatto che altre persone, diverse da lui, rimaste ferite nell'incidente, avevano bisogno di assistenza e lo ha assolto dal reato di omissione di soccorso (art. 189, comma 7, cod. strada) che gli era stato contestato. Sul punto si è formato giudicato. Pertanto, è da questo dato che si deve partire per valutare se possa essere condivisa, sotto il profilo logico e sistematico, l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata (pag. 5), secondo 4 la quale, con riguardo all'art. 189, comma 6, cod. strada non ha alcun rilievo «la circostanza che le conseguenze lesive sussistano in capo a persone diverse dall'imputato, posto che l'obbligo di fermarsi, in questo caso, non è legato alla necessità di prestare soccorso, come accade per il comma 7, ma [....] alla necessità di consentire l'identificazione dei responsabili e accertare la dinamica dell'incidente». 3. Si deve premettere che l'obbligo, gravante su ogni «utente della strada», di fermarsi in caso di incidente «comunque ricollegabile» al suo comportamento è sancito dall'art. 189, comma 1, cod. strada. Ad esso si aggiunge l'obbligo di prestare assistenza a coloro che, avendo subito danno alla persona, ne abbiano bisogno. Si tratta di due obblighi distinti, atteso che il secondo sorge solo quando vi siano persone cui occorre prestare assistenza, mentre il primo sussiste anche in caso di incidente con danni a sole cose. Con specifico riferimento ai conducenti coinvolti in un incidente, l'art. 189, comma 4, cod. strada specifica che, dopo essersi fermati, essi devono «fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili anche a fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro, nei modi possibili, gli elementi sopraindicati anche ai fini risarcitori». Indica così le modalità di adempimento dell'obbligo e, implicitamente, il fine alla cui realizzazione esso è preordinato. È coerente con tale assetto normativo il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'obbligo di fermarsi non è adempiuto se la permanenza sul posto non si protrae per il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini volte all'identificazione dei conducenti e dei veicoli coinvolti. Si è osservato in proposito che, se si ritenesse sufficiente una fermata così breve «da non consentire né l'identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell'incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma sarebbe priva di ratio e di qualsiasi utilità pratica» (Sez. 4, n. 20235 del 25/01/2006, Mischiatti, Rv. 234581; Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Boffa, Rv. 252734; Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885; Sez. 4, n. 9212 del 11/02/2020, Milani, Rv. 278606). Ponendosi in questa prospettiva, si deve ritenere che anche un allontanamento temporaneo può integrare la fattispecie incriminatrice sotto il profilo obiettivo perché è idoneo a rendere più complesso e difficoltoso l'accertamento sulle modalità dell'incidente e l'identificazione dei responsabili. Pertanto, il primo motivo di ricorso è infondato. 4. Nell'esaminare il secondo motivo di ricorso, che riguarda la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, si deve osservare che il legislatore ha attribuito 5 diverso disvalore alla condotta di chi non ottempera all'obbligo di fermarsi a seconda che dall'incidente sia derivato danno alle sole cose o anche danno alle persone. Nel primo caso, l'art. 189, comma 5, prevede un illecito amministrativo, nel secondo caso, l'art. 189, comma 6, prevede un delitto punito con pena detentiva. Il verificarsi di danni alle persone rileva, dunque, quale componente oggettiva della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada. Come si è detto, poiché si tratta di un reato omissivo di pericolo, il dolo «deve investire essenzialmente l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in relazione all'evento dell'incidente concretamente idoneo a produrre eventi lesivi alle persone, e non anche l'esistenza di un effettivo danno per le stesse» (tra le tante: Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 16982 del 12/03/2013, Borselli, Rv. 255429). Nel caso di specie, non v'è dubbio che l'imputato abbia percepito che l'incidente era idoneo a provocare lesioni alle persone coinvolte atteso che, in quell'incidente, egli stesso era stato ferito e non poteva dunque non averne percepito l'obiettiva gravità e l'idoneità a produrre conseguenze lesive. Egli sapeva, inoltre, che non si trattava di un incidente a solo, ma un'altra auto era stata coinvolta e tanto basta a ritenere sussistente l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 189, comma 6. Ed invero, poiché si tratta di un reato di pericolo, di quella situazione di pericolo l'agente deve essere consapevole e non è necessaria ad integrare il dolo la consapevolezza dell'effettività del danno alle persone. Esaminata in questa prospettiva la differenza tra l'illecito amministrativo di cui all'art. 189, comma 5, e il delitto di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada appare chiara. Le due norme, infatti, rispondono alla medesima ratio che, come emerge anche dalla lettura dell'art. 189, comma 4, è quella di consentire il celere accertamento dei fatti, l'identificazione delle persone coinvolte, lo scambio di informazioni necessario al risarcimento dei danni ed è per questo che, sia in caso di incidente con danno alle persone che in caso di incidente con danno a sole cose, i conducenti coinvolti devono attendere, se necessario, l'arrivo delle forze dell'ordine. Le diverse conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 189, comma 5, e dall'art. 189, comma 6, si ricollegano, dunque, esclusivamente, alle conseguenze pericolose che derivano dalla fuga: meno gravi se il sinistro è di così minima entità da apparire ex ante inidoneo a provocare danni alle persone;
più gravi se - come nel caso di specie - ad una valutazione ex ante tale inidoneità non può essere esclusa. 5. Col terzo motivo di ricorso, la difesa si duole che la Corte territoriale non abbia ritenuto applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 6 Come noto, il giudizio sulla tenuità del fatto necessario per poter applicare la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta» (cfr., per tutte, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Come efficacemente chiarito dal supremo Collegio, (pag. 8 della motivazione della sentenza n.13681/2016) si richiede «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta;
e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto». Ai fini della applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., infatti, «non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica. È la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore». La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi. Ha sottolineato infatti: da un lato, che l'allontanamento conseguì «ad un sinistro di considerevole entità» (nella sentenza impugnata si afferma che «le fotografie in atti sono del tutto eloquenti e la vettura dell'imputato non era neppure in condizione di essere spostata autonomamente»); dall'altro, che tale allontanamento si protrasse «per un tempo non indifferente» e ritardò «significativamente» l'identificazione dei soggetti coinvolti (secondo i giudici di merito, l'imputato tornò sul luogo del sinistro solo dopo essere stato contattato per telefono dal padre che lo invitò a farlo); dall'altro ancora, che il profilo risarcitorio è del tutto estraneo all'oggetto giuridico della norma e dunque non può essere considerato nel valutare la gravità della aggressione al bene giuridico protetto. Si tratta di argomentazioni non illogiche né contraddittorie. Anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza non merita censura. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigli(ere estensore Il Presidente