CASS
Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2023, n. 42167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42167 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HI FA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, L. Cuomo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 42167 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da AB CH, imputato nel processo n. 1822/2021, assegnato ad un Collegio presieduto dal magistrato MA CO. La Corte territoriale ha rilevato che la ricusazione è inammissibile perché non accompagnata da atti e documenti idonei approvare il conferimento del mandato difensivo a presentarla, la pendenza del processo penale presupposto, la composizione del Collegio, la tempestività della dichiarazione rispetto alla data di conoscenza della causa di ricusazione e la fattispecie delittuosa contestata. 2. Ricorre, tempestivamente, avverso la descritta ordinanza, AB CH, per il tramite del difensore, avv. R. BO, denunciando con un unico motivo, vizio di motivazione. Le argomentazioni della Corte territoriale sarebbero apparenti. AB CH, nell'ambito del procedimento penale n. 5179/2022 e n. 19547/2017 r.g.n.r., è imputato del delitto di cui all'articolo 416-bis cod. pen. per aver fatto parte dell'associazione a delinquere di stampo mafioso ivi descritta. Dinanzi alla Corte d'appello di Palermo, sezione Prima penale, in data 17 gennaio 2023 si è svolta la prima udienza del giudizio di appello, con Collegio presieduto dal magistrato dottor MA CO. In quella sede, l'imputato, presente in videoconferenza, riconosciuto nel presidente del collegio il medesimo Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo che, anni prima, lo aveva condannato per lo stesso titolo di reato, quale appartenente all'associazione mafiosa denominata cosa nostra, ha chiesto telefonicamente ai difensori di rappresentare la circostanza alla Corte. Quindi, successivamente lo stesso CH ha dichiarato di ricusare il Presidente. Inoltre, in data 17 gennaio 2023, al termine dell'udienza dalla casa di reclusione di Rossano, tramite l'ufficio matricola l'imputato ha conferito espresso mandato al difensore per la ricusazione del presidente della Corte, indicando nel riferimento della suddetta nomina il numero del procedimento (5179/2022) atto che si allega per l'autosufficienza di ricorso. Si richiama giurisprudenza che consente al difensore di presentare istanza di ricusazione anche senza procura speciale. Questa è stata presentata in data successiva, il 18 gennaio 2023, con nota scritta dei difensori nella quale erano indicati i motivi a sostegno allegando l'estratto della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del tribunale di 2 ./t Palermo dottor MA CO del 4 Dicembre 2009 con la quale l'imputato era stato condannato per aver partecipato all'associazione per delinquere di stampo mafioso, decisione che si allega. La causa di ricusazione è sorta o comunque divenuta nota durante l'udienza e, a quel punto, secondo le Sezioni unite della Corte di cassazione è possibile fruire di tre giorni per la presentazione della dichiarazione di ricusazione a condizione che la parte, prima della fine dell'udienza, formuli apposita riserva in tal senso non potendo essere imposto dalla parte di abbandonare l'udienza per presentare l'istanza e preparare i documenti necessari. Dal verbale di udienza trasmesso dalla cancelleria del Giudice ricusato risulta che i difensori hanno prima sollecitato il presidente ad astenersi e, soltanto dopo, CH ha deciso di ricusarlo, sono stati quindi rispettati i requisiti di cui all'art. 38 del codice di rito a pena di inammissibilità. Nel merito si evidenzia che si tratta dello stesso giudice che ha già emesso sentenza con la quale CH è stato ritenuto partecipe dello stesso sodalizio in epoca antecedente. Si segnala la sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 14 luglio 2000, secondo la quale, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, cod. proc. pen., è illegittima costituzionalmente la norma nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il Giudice che è chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato in relazione al quale ha espresso in altro al procedimento una valutazione di merito, sullo stesso fatto nei confronti dello stesso soggetto. Si richiama, infine, giurisprudenza di legittimità secondo la quale il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo ricavarsi la cessazione della permanenza soltanto con l'avvenuto recesso volontario. 3. Il Sostituto Procuratore generale, L. Cuomo, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è orientata nel senso che per conoscenza della causa di ricusazione di cui all'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. divenuta nota, deve intendersi la conoscenza effettiva e completa, nei suoi termini fattuali e giuridici (Sez. 1, n. 6117 del 13/01/2009, Calcagni, Rv. 243224; Sez. 1, n. 39128 del 17/09/2003, Mingari, Rv. 225996). 3 Va, poi, richiamato il principio di legittimità che consente la presentazione della dichiarazione di ricusazione entro tre giorni dall'insorgenza o dalla conoscenza della relativa causa quando è obbiettivamente impossibile rispettare i diversi termini previsti dall'art. 38 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8247 del 06/02/2008, Bontempo Scavo, Rv. 239045) e sempre che vi sia dichiarazione della parte in tal senso entro il termine dell'udienza, di proporre istanza. Invero, questa Corte nella sua più autorevole composizione, ha affermato che, in tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta nel corso dell'udienza, la parte ha solo l'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260096). Ancora ritiene questa Corte di legittimità che la ricusazione è atto personalissimo della parte e può, tuttavia, essere proposta dal difensore a condizione che sia munito di mandato specifico anche se non nelle forme della procura speciale, mentre è insufficiente il solo generico mandato defensionale (nella fattispecie la Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti del mandato specifico nell'atto allegato dal difensore alla dichiarazione di ricusazione, sottoscritto dall'imputato, con firma autenticata dallo stesso difensore e contenente l'espresso riferimento all'istanza di ricusazione nei confronti del giudice ricusato). Ciò posto, il Collegio osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini sia alle modalità di presentazione, nonché per quanto concerne l'allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti (Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, Aloe, Rv. 277654; Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, dep. 2015, Corrado, Rv. 262052). Da ciò deriva che la sanzione di inammissibilità, che l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto dell'art. 38, comma 3, cod. proc. pen. si applica anche in caso di mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione, comunque dei presupposti legittimanti l'istanza (Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324; Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Rv. 281682). 4 1.2. Ciò premesso, si osserva che dall'esame degli atti emerge che entro il termine dell'udienza del 17 gennaio 2023, l'imputato presente, personalmente, ha dichiarato di voler ricusare il Presidente del Collegio. A tale dichiarazione è seguito, il giorno successivo, deposito di dichiarazione scritta di ricusazione, con allegata documentazione, a firma dei difensori dell'imputato avv. Angelo Barone e AE BO, senza sottoscrizione dell'interessato. La difesa, ha prodotto, in allegato al ricorso, il documento allegato alla dichiarazione di ricusazione, cioè l'estratto della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari, dottor CO nei confronti dell'odierno ricorrente, in data 4 dicembre 2009, contenente copia dei capi di imputazione e del dispositivo, senza motivazione. Non risultano allegati, a questa Corte, i capi di imputazione del procedimento che era in corso alla data dell'udienza del 17 gennaio 2023, onde verificare, nella presente sede, il rapporto tra le due contestazioni. 2.Dunque, si deve reputare formalmente completa la ricusazione proposta, nella sostanza tramite i difensori, stante la produzione del relativo mandato defensionale loro conferito ad hoc dall'imputato, quanto alla dichiarazione formalizzata in data 18 gennaio 2023, cioè nel giorno successivo all'udienza in cui è divenuta nota la causa di ricusazione, per essere stata svolta la nomina per il tramite dell'ufficio matricola del carcere ove il detenuto era ristretto. Tuttavia, risulta allegata, a quell'atto depositato il 18 gennaio 2023, soltanto l'estratto della sentenza in cui il ricorrente odierno era stato condannato, dal medesimo giudice, per l'appartenenza a cosa nostra, fatto contestato come commesso in Palermo sino al giugno 2008, senza allegazione della relativa motivazione onde verificare il contenuto della decisione adottata ed effettuare la comparazione rispetto al fatto per il quale si procede a carico dell'imputato. I punto, invero gues a orté—fià spiegato) Infine, manca tra gli atti allegati a questo Collegio, l'imputazione del procedimento per il quale si è tenuta l'udienza il 17 gennaio 2023, nonché ogni deduzione relativa al contenuto dell'accusa nel processo per il quale pende (cfr. pag. 2 del ricorso ove viene indicato che si tratta di delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen,. per aver fatto parte di associazione a delinquere di stampo mafioso senza altro, specificare quanto alla data del commesso reato, ai concorrenti di questo, alla zona di operatività del sodalizio), onde procedere a comparazione con il pregresso addebito (proc. n. 10259/08 R.G.N.R.) per il quale il ricorrente ha riportato condanna. 5 Il Presidete \ 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 15 giugno 2023 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, L. Cuomo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 42167 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da AB CH, imputato nel processo n. 1822/2021, assegnato ad un Collegio presieduto dal magistrato MA CO. La Corte territoriale ha rilevato che la ricusazione è inammissibile perché non accompagnata da atti e documenti idonei approvare il conferimento del mandato difensivo a presentarla, la pendenza del processo penale presupposto, la composizione del Collegio, la tempestività della dichiarazione rispetto alla data di conoscenza della causa di ricusazione e la fattispecie delittuosa contestata. 2. Ricorre, tempestivamente, avverso la descritta ordinanza, AB CH, per il tramite del difensore, avv. R. BO, denunciando con un unico motivo, vizio di motivazione. Le argomentazioni della Corte territoriale sarebbero apparenti. AB CH, nell'ambito del procedimento penale n. 5179/2022 e n. 19547/2017 r.g.n.r., è imputato del delitto di cui all'articolo 416-bis cod. pen. per aver fatto parte dell'associazione a delinquere di stampo mafioso ivi descritta. Dinanzi alla Corte d'appello di Palermo, sezione Prima penale, in data 17 gennaio 2023 si è svolta la prima udienza del giudizio di appello, con Collegio presieduto dal magistrato dottor MA CO. In quella sede, l'imputato, presente in videoconferenza, riconosciuto nel presidente del collegio il medesimo Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo che, anni prima, lo aveva condannato per lo stesso titolo di reato, quale appartenente all'associazione mafiosa denominata cosa nostra, ha chiesto telefonicamente ai difensori di rappresentare la circostanza alla Corte. Quindi, successivamente lo stesso CH ha dichiarato di ricusare il Presidente. Inoltre, in data 17 gennaio 2023, al termine dell'udienza dalla casa di reclusione di Rossano, tramite l'ufficio matricola l'imputato ha conferito espresso mandato al difensore per la ricusazione del presidente della Corte, indicando nel riferimento della suddetta nomina il numero del procedimento (5179/2022) atto che si allega per l'autosufficienza di ricorso. Si richiama giurisprudenza che consente al difensore di presentare istanza di ricusazione anche senza procura speciale. Questa è stata presentata in data successiva, il 18 gennaio 2023, con nota scritta dei difensori nella quale erano indicati i motivi a sostegno allegando l'estratto della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del tribunale di 2 ./t Palermo dottor MA CO del 4 Dicembre 2009 con la quale l'imputato era stato condannato per aver partecipato all'associazione per delinquere di stampo mafioso, decisione che si allega. La causa di ricusazione è sorta o comunque divenuta nota durante l'udienza e, a quel punto, secondo le Sezioni unite della Corte di cassazione è possibile fruire di tre giorni per la presentazione della dichiarazione di ricusazione a condizione che la parte, prima della fine dell'udienza, formuli apposita riserva in tal senso non potendo essere imposto dalla parte di abbandonare l'udienza per presentare l'istanza e preparare i documenti necessari. Dal verbale di udienza trasmesso dalla cancelleria del Giudice ricusato risulta che i difensori hanno prima sollecitato il presidente ad astenersi e, soltanto dopo, CH ha deciso di ricusarlo, sono stati quindi rispettati i requisiti di cui all'art. 38 del codice di rito a pena di inammissibilità. Nel merito si evidenzia che si tratta dello stesso giudice che ha già emesso sentenza con la quale CH è stato ritenuto partecipe dello stesso sodalizio in epoca antecedente. Si segnala la sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 14 luglio 2000, secondo la quale, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, cod. proc. pen., è illegittima costituzionalmente la norma nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il Giudice che è chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato in relazione al quale ha espresso in altro al procedimento una valutazione di merito, sullo stesso fatto nei confronti dello stesso soggetto. Si richiama, infine, giurisprudenza di legittimità secondo la quale il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo ricavarsi la cessazione della permanenza soltanto con l'avvenuto recesso volontario. 3. Il Sostituto Procuratore generale, L. Cuomo, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è orientata nel senso che per conoscenza della causa di ricusazione di cui all'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. divenuta nota, deve intendersi la conoscenza effettiva e completa, nei suoi termini fattuali e giuridici (Sez. 1, n. 6117 del 13/01/2009, Calcagni, Rv. 243224; Sez. 1, n. 39128 del 17/09/2003, Mingari, Rv. 225996). 3 Va, poi, richiamato il principio di legittimità che consente la presentazione della dichiarazione di ricusazione entro tre giorni dall'insorgenza o dalla conoscenza della relativa causa quando è obbiettivamente impossibile rispettare i diversi termini previsti dall'art. 38 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8247 del 06/02/2008, Bontempo Scavo, Rv. 239045) e sempre che vi sia dichiarazione della parte in tal senso entro il termine dell'udienza, di proporre istanza. Invero, questa Corte nella sua più autorevole composizione, ha affermato che, in tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta nel corso dell'udienza, la parte ha solo l'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260096). Ancora ritiene questa Corte di legittimità che la ricusazione è atto personalissimo della parte e può, tuttavia, essere proposta dal difensore a condizione che sia munito di mandato specifico anche se non nelle forme della procura speciale, mentre è insufficiente il solo generico mandato defensionale (nella fattispecie la Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti del mandato specifico nell'atto allegato dal difensore alla dichiarazione di ricusazione, sottoscritto dall'imputato, con firma autenticata dallo stesso difensore e contenente l'espresso riferimento all'istanza di ricusazione nei confronti del giudice ricusato). Ciò posto, il Collegio osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini sia alle modalità di presentazione, nonché per quanto concerne l'allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti (Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, Aloe, Rv. 277654; Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, dep. 2015, Corrado, Rv. 262052). Da ciò deriva che la sanzione di inammissibilità, che l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto dell'art. 38, comma 3, cod. proc. pen. si applica anche in caso di mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione, comunque dei presupposti legittimanti l'istanza (Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324; Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Rv. 281682). 4 1.2. Ciò premesso, si osserva che dall'esame degli atti emerge che entro il termine dell'udienza del 17 gennaio 2023, l'imputato presente, personalmente, ha dichiarato di voler ricusare il Presidente del Collegio. A tale dichiarazione è seguito, il giorno successivo, deposito di dichiarazione scritta di ricusazione, con allegata documentazione, a firma dei difensori dell'imputato avv. Angelo Barone e AE BO, senza sottoscrizione dell'interessato. La difesa, ha prodotto, in allegato al ricorso, il documento allegato alla dichiarazione di ricusazione, cioè l'estratto della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari, dottor CO nei confronti dell'odierno ricorrente, in data 4 dicembre 2009, contenente copia dei capi di imputazione e del dispositivo, senza motivazione. Non risultano allegati, a questa Corte, i capi di imputazione del procedimento che era in corso alla data dell'udienza del 17 gennaio 2023, onde verificare, nella presente sede, il rapporto tra le due contestazioni. 2.Dunque, si deve reputare formalmente completa la ricusazione proposta, nella sostanza tramite i difensori, stante la produzione del relativo mandato defensionale loro conferito ad hoc dall'imputato, quanto alla dichiarazione formalizzata in data 18 gennaio 2023, cioè nel giorno successivo all'udienza in cui è divenuta nota la causa di ricusazione, per essere stata svolta la nomina per il tramite dell'ufficio matricola del carcere ove il detenuto era ristretto. Tuttavia, risulta allegata, a quell'atto depositato il 18 gennaio 2023, soltanto l'estratto della sentenza in cui il ricorrente odierno era stato condannato, dal medesimo giudice, per l'appartenenza a cosa nostra, fatto contestato come commesso in Palermo sino al giugno 2008, senza allegazione della relativa motivazione onde verificare il contenuto della decisione adottata ed effettuare la comparazione rispetto al fatto per il quale si procede a carico dell'imputato. I punto, invero gues a orté—fià spiegato) Infine, manca tra gli atti allegati a questo Collegio, l'imputazione del procedimento per il quale si è tenuta l'udienza il 17 gennaio 2023, nonché ogni deduzione relativa al contenuto dell'accusa nel processo per il quale pende (cfr. pag. 2 del ricorso ove viene indicato che si tratta di delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen,. per aver fatto parte di associazione a delinquere di stampo mafioso senza altro, specificare quanto alla data del commesso reato, ai concorrenti di questo, alla zona di operatività del sodalizio), onde procedere a comparazione con il pregresso addebito (proc. n. 10259/08 R.G.N.R.) per il quale il ricorrente ha riportato condanna. 5 Il Presidete \ 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 15 giugno 2023 Il Consigliere estensore