Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 7620
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione dell’art. 34-bis comma 6 D.Lgs. n. 159/2011 e mancanza/contraddittorietà della motivazione

    La Corte di appello ha escluso che l'infiltrazione mafiosa nella ON UO potesse definirsi occasionale, evidenziando che dalle indagini era emerso il pagamento di tangenti al clan OC da parte della società in cambio di una posizione dominante nel mercato del calcestruzzo. Ha ritenuto che CO UO, quale socio, avesse avallato tali pagamenti.

  • Rigettato
    Erronea applicazione dell’art. 34-bis comma 6 del D.Lgs. n. 159/2011 relativamente all’occasionalità del contatto inquinante e alla prognosi di risanamento

    La Corte di appello ha escluso che l'infiltrazione mafiosa nella ON UO potesse definirsi occasionale, evidenziando che dalle indagini era emerso il pagamento di tangenti al clan OC da parte della società in cambio di una posizione dominante nel mercato del calcestruzzo. Ha ritenuto che CO UO, quale socio, avesse avallato tali pagamenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 7620
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7620
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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