Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/03/2003, n. 3889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3889 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
LA CORTE 0 3 8 89 / 0 3, REPUBBLICA ITALIAN IN LA CORTES PREMADI CASSAZIONE Oggetto MOTIVATIONS SEZIONE SECONDA CIVILE CARENIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA - Presidente R.G.N. 10343/00 Cron.8927 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere - Rep. 1093 - ConsigliereDott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Ud.19/12/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TE NZ A sul ricorso proposto da: AL OC NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE PARIOLI 61,presso lo studio dell'avvocato STEFANO BARTOLI, difesa dagli avvocati ALDO ARCANGELI, GIUSEPPE BERGAMASCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AT GI Ditta individuale, in persona omonimo titolare;
- intimato 2002 - avverso la sentenza n. 371/00 del Giudice di pace di 1694 -1- FIRENZE, depositata il 21/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Firenze, pronunziando secondo equità, ha condannato LE Ca- varocchi AL a pagare a VA CA la somma 502.200, IVA inclusa, oltre gli interessi di legge, corrispettivo di lavori che quest'ultimo aveva effettuato nel suo appartamento. LE VA AL ha chiesto la cassazione di tale sentenza per un solo motivo. L'intimato non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del suo ricorso LE VA AL afferma che la sentenza è nulla per radicale mancanza di motivazione, e denunzia violazione dell'art. 132 cod. proc. civ.. La censura è infondata. Il Giudice di pace ha affermato nella sua sentenza che è irrilevante il fatto, allegato da LE VA AL, di non essere proprietaria dell'appartamento in cui VA CA eseguì l'opera della quale ha chiesto il pagamento, ed ha accolto la doman- da di VA DI, avendo accertato che tale appartamento era comunque da lei occupato, che i lavori furono effettivamente eseguiti, e che fu lei a stipulare con VA CA il relativo contratto. La decisione è stata dunque motivata. Nulla sulle spese, perché l'intimato non ha svolto attività difensiva. 3
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso Roma, 19 dicembre 2002 Il presidente (Antonio Vella) Прить L'estensore (Carlo Cioffi Vero IL CANCELLIERE C1 Do ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO MIGHT ALLEZZA Rome 17 MAR. 2003 IL CANCELLIERE C1 4