Sentenza 1 luglio 2009
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., il comportamento di un medico in servizio presso un reparto ospedaliero, che rifiuti, contravvenendo alle disposizioni impartite dal direttore del reparto, di espletare il servizio di accompagnamento in autoambulanza di pazienti cardiopatici presso un presidio sanitario ove gli stessi avrebbero dovuto essere sottoposti ad esame medico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2009, n. 35925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35925 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2009 |
Testo completo
35925/09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 01/07/2009
SENTENZA
N. 7384/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. AGRO' ANTONIO PRESIDENTE
1. Dott. MILO NICOLA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2.Dott. CORTESE ARTURO 11 N. 015585/2007
3. Dott. FAZIO ANNA MARIA "
4. Dott. MATERA LINA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) AM PE N. IL 18/05/1945
avverso SENTENZA del 12/01/2007
CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere 2os?
MATERA LINA
sent to if P.G. dot. Mario Fratically, he be conclusil for it rigates del ricorso;
il sentito l'avv. Lilli Quintili, quale sostituto del difenser Egidio Albenex, chedifidencia QVV. insiste for l'accoglimento del ricorso,
ina motio
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di
Palermo ha confermato la sentenza in data 9-6-2005, con la quale il
Tribunale di Palermo ha dichiarato NO EP colpevole del reato di cui agli artt. 81, 328 c.p. (perché, in tempi diversi, nella sua qualità di medico in servizio presso il reparto di Cardiologia dell'Ospedale Ingrassia di Palermo, e quindi di incaricato di pubblico servizio, indebitamente rifiutava di provvedere all'espletamento del servizio di accompagnamento di pazienti cardiopatici presso il presidio sanitario "Casa del Sole", ove i pazienti avrebbero dovuto essere sottoposti ad esame medico di coronografia, così rifiutando di effettuare un atto del proprio ufficio, da compiere senza ritardo per ragioni di sanità; in Palermo il 17-6-2002, 2-9-2002 e 1-10-2002) e, con le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione, con la concessione dei doppi benefici di legge.
Il NO, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi in primo luogo dell'inosservanza 0 erronea applicazione dell'art. 328 c.p., nonché dell'illogicità e contraddittorietà della motivazione. Deduce, in particolare, che gli ordini imposti dal direttore dell'unità operativa, dott. Pietro di
Pasquale, ed esplicati al dott. NO tramite il personale paramedico, non rappresentano il frutto di una specifica turnazione, come erroneamente ritenuto in sentenza, bensì di una deliberata ed ingiustificata imposizione, a fronte di una presunta indisponibilità dei sanitari effettivamente di turno. A tali illegittimi atti interni adottati dal Direttore, l'imputato non ha mai espresso alcun
"rifiuto" idoneo ad integrare l'elemento oggettivo del reato ascrittogli, essendosi limitato, in tutti i tre i casi contestati, a pretendere la necessaria formalizzazione del servizio richiestogli, che, in realtà, era pertinente ai doveri di altri medici, risultanti
Linehathe dalla turnazione. Il ricorrente sostiene, inoltre, che nella specie è stata omessa ogni indagine in ordine alla effettiva urgenza prospettata e che è altresì carente la motivazione relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato de quo, non avendo il
.
prevenuto mai manifestato alcuna volontà cosciente di rifiutare o omettere l'atto in violazione dei doveri imposti.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606 lett. d) c.p.p., la mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione al rigetto della richiesta di acquisizione dei “turni per il servizio di accompagnamento in autoambulanza", nonché dei “fogli di presenza del reparto" operativi nei giorni in contestazione.
DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso infondato.
La Corte di Appello ha accertato, in punto di fatto, che nelle date indicate nel capo d'imputazione il NO, nella sua qualità di medico in servizio presso il reparto di Cardiologia dell'Ospedale
Ingrassia di Palermo, e quindi di incaricato di un pubblico servizio, contravvenendo agli ordini del Direttore del Reparto, si è rifiutato di provvedere all'espletamento del servizio di accompagnamento di pazienti cardiopatici presso il presidio sanitario "Casa del Sole", ove gli stessi avrebbero dovuto essere sottoposti ad esame medico
(coronografia).
Alla stregua di simili emergenze, legittimamente i giudici di merito hanno ravvisato nella condotta dell'imputato gli elementi integrativi del reato previsto dall'art. 328 comma 1 c.p., il quale punisce il comportamento del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuti un atto del suo ufficio dovuto, tra l'altro, per ragioni di sanità, allorché questo by debba essere compiuto senza ritardo.
E invero, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la
Corte di Appello ha dato adeguato conto delle ragioni del ritenuto
Linamotiva
2 carattere di indifferibilità delle prestazioni di accompagnamento richieste al NO, argomentando, con motivazione non palesemente illogica, dalla natura stessa della patologia trattata
(cardiopatia), nonché dallo scopo dell'indagine diagnostica
(coronografia) che doveva essere praticata ai pazienti presso il presidio sanitario appositamente attrezzato, la quale doveva concorrere in modo determinante a definire il protocollo d'intervento clinico e sanitario.
Del tutto congruenti appaiono anche gli ulteriori passaggi argomentativi contenuti nella sentenza impugnata, con i quali è stato evidenziato che la rilevata indilazionabilità delle prestazioni richieste privava il NO di ogni discrezionalità tecnica in ordine alla legittimità delle disposizioni verbali emanate nei suoi confronti dal primario;
e che, pertanto, le pretese (reiterate in occasione di tutti gli episodi contestati) dell'imputato di ricevere dal dirigente una ulteriore specificazione scritta dei suoi obblighi costituivano espressione di un intenzionale e deliberato comportamento ostruzionistico, tale da integrare un rifiuto penalmente rilevante.
Trattasi di conclusioni corrette sul piano logico e giuridico, non potendosi considerare legittimo il rifiuto di adempiere una disposizione impartita dal dirigente nella sola forma verbale, allorché questa, come nel caso in esame, abbia ad oggetto una prestazione (sostituzione del medico di turno nel servizio di accompagnamento dei pazienti cardiopatici a bordo delle autoambulanze) che, come è stato specificato nella sentenza di primo grado (la cui motivazione si integra e si salda con quella di appello), rientra pacificamente nei compiti assegnati ai cardiologi in servizio presso la Divisione in questione.
2) Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, traducendosi in sostanziali censure di merito avverso l'apprezzamento espresso
Linahotine
3 dalla Corte di Appello circa la non decisività delle nuove prove richieste dall'appellante (acquisizione dei turni di servizio di accompagnamento in ambulanza e dei fogli di presenza nel reparto nei giorni in contestazione); apprezzamento che costituisce conseguenza coerente e logica della ritenuta sussistenza, in capo all'imputato, dell'obbligo di eseguire senza ritardo gli ordini di servizio impartiti dal primario, per non rischiare di pregiudicare la salute dei pazienti cardiopatici da accompagnare in ambulanza.
3) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 1-7-2009
Il consigliere estensore Il
Line Moth
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 16 SET 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia