CASS
Sentenza 5 giugno 2023
Sentenza 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2023, n. 24155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24155 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EF ST nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 24/11/2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria difensiva depositata dal difensore del ricorrente. udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO. RITENUTO IN FATI-0 1. EF ST, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con cui, in data 24 novembre 2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. e disposto la confisca della somma pari a 54.440,00 euro. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione degli artt. 2, 322-ter e 640-quater cod. pen. La difesa ha segnalato che il giudice di merito ha disposto la confisca della somma pari a 54.440,00 euro, somma corrispondente al profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. commesso dal luglio 2011 al settembre 2019. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24155 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 29/03/2023 Il giudice, disponendo la confisca dell'intero profitto del reato contestato, non ha tenuto conto che tale possibilità è stata introdotta con l'articolo 1 della legge 190 del 2012 con conseguente inapplicabilità ai profitti da reato conseguiti in data anteriore all'entrata in vigora di tale norma (28/11/2012) in considerazione della natura sanzionatoria della confisca disposta ai sensi 640 -quater in relazione all'art. 322-ter cod. pen. che ne impedisce una applicazione retroattiva. 2. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'omessa motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento. Secondo la difesa la prova della responsabilità dell'imputato si fonderebbero su deduzioni della polizia giudiziaria inidonee a dimostrare che l'ST fosse cosciente della falsità del certificato medico. 3. In data 20 marzo 2023 il difensore ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato in considerazione del decesso dell'ST avvenuto in data 2 gennaio 2023 come da certificato di morte allegato alla memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'intervenuto decesso di EF ST, avvenuto in data 2 gennaio 2023 e quindi successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'immediata dichiarazione di estinzione del reato allo stesso contestato. Non è consentito al Collegio esaminare il relativo ricorso, in quanto la morte del ricorrente è causa estintiva del rapporto processuale che preclude ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, Martinenghi, Rv. 245162; Sez. 3, n.23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 5, n. 10696 del 16/12/2021, dep.2022, Alfieri). Il venir meno del soggetto processuale nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti e la conseguente dissoluzione del rapporto procedimentale impediscono ogni altro tipo di provvedimento, il quale necessiterebbe pur sempre della previa utilizzazione di forme procedimentali che presuppongono un potenziale contraddittorio, e sono ad esso funzionali;
contraddittorio invece ormai impossibile (Sez. 6, Ord. n. 31299 del 15/07/2009, Metastasio, Rv. 244703). L'applicazione di tali principi di diritto impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, 2 stensore Il Co Il Presidente
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 29 marzo 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria difensiva depositata dal difensore del ricorrente. udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO. RITENUTO IN FATI-0 1. EF ST, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con cui, in data 24 novembre 2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. e disposto la confisca della somma pari a 54.440,00 euro. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione degli artt. 2, 322-ter e 640-quater cod. pen. La difesa ha segnalato che il giudice di merito ha disposto la confisca della somma pari a 54.440,00 euro, somma corrispondente al profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. commesso dal luglio 2011 al settembre 2019. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24155 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 29/03/2023 Il giudice, disponendo la confisca dell'intero profitto del reato contestato, non ha tenuto conto che tale possibilità è stata introdotta con l'articolo 1 della legge 190 del 2012 con conseguente inapplicabilità ai profitti da reato conseguiti in data anteriore all'entrata in vigora di tale norma (28/11/2012) in considerazione della natura sanzionatoria della confisca disposta ai sensi 640 -quater in relazione all'art. 322-ter cod. pen. che ne impedisce una applicazione retroattiva. 2. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'omessa motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento. Secondo la difesa la prova della responsabilità dell'imputato si fonderebbero su deduzioni della polizia giudiziaria inidonee a dimostrare che l'ST fosse cosciente della falsità del certificato medico. 3. In data 20 marzo 2023 il difensore ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato in considerazione del decesso dell'ST avvenuto in data 2 gennaio 2023 come da certificato di morte allegato alla memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'intervenuto decesso di EF ST, avvenuto in data 2 gennaio 2023 e quindi successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'immediata dichiarazione di estinzione del reato allo stesso contestato. Non è consentito al Collegio esaminare il relativo ricorso, in quanto la morte del ricorrente è causa estintiva del rapporto processuale che preclude ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, Martinenghi, Rv. 245162; Sez. 3, n.23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 5, n. 10696 del 16/12/2021, dep.2022, Alfieri). Il venir meno del soggetto processuale nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti e la conseguente dissoluzione del rapporto procedimentale impediscono ogni altro tipo di provvedimento, il quale necessiterebbe pur sempre della previa utilizzazione di forme procedimentali che presuppongono un potenziale contraddittorio, e sono ad esso funzionali;
contraddittorio invece ormai impossibile (Sez. 6, Ord. n. 31299 del 15/07/2009, Metastasio, Rv. 244703). L'applicazione di tali principi di diritto impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, 2 stensore Il Co Il Presidente
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 29 marzo 2023