Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
L'art. 8, comma secondo, legge 23 luglio 1991 n. 223 - che dispone che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi - ha introdotto una fattispecie di assunzione a termine autonoma ed ulteriore rispetto alle ipotesi contemplate nella legge 18 aprile 1962 n.230, la quale prescinde da ogni riferimento a cause oggettive, richieste invece per il contratto a termine in generale dalla cit. legge n.230 del 1962, in quanto implica solamente, per la sua legittimità, un requisito soggettivo (lo stato di disoccupazione del lavoratore e la sua iscrizione nelle liste di mobilità), trovando la sua disciplina ed i suoi limiti esclusivamente nell'apposita previsione contenuta nel suddetto art. 8. Consegue che è consentita alla volontà delle parti, a prescindere dalla sussistenza di particolari ragioni oggettive inerenti l'azienda, la proroga del termine iniziale del contratto concluso con un lavoratore in mobilità purché mantenuta entro il menzionato limite massimo di dodici mesi e purché permangano le condizioni soggettive che ne hanno reso possibile l'originaria stipulazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3374 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 16418/2000
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO ET - Consigliere -
Dott. DE RNZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI GI, LL MA, ON IN, CC NA, RA AN, MU TO, AN TR, AN RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato TO PELLEGRINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO MEREU, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
C.T.M. CONSORZIO TRASPORTI E MOBILITÀ;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n 16418/00 proposto da:
C.T.M. CONSORZIO TRASPORTI E MOBILITÀ, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA SARACENI, rappresentato e difeso dall'avvocato ELIGIO PINNA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
LI GI, LL MA, ON IN, CC NA, RA AN, MU TO, AN TR, AN RA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n 16340/00 proposto da:
PE SE, IR TE, OR AL, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE ANDREOZZI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
nonché
contro
C.T.M. CONSORZIO TRASPORTI E MOBILITÀ;
- intimato -
e sul 4^ ricorso n 16341/00 proposto da:
C.T.M. CONSORZIO TRASPORTI E MOBILITA1, in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA SARACENI, rappresentato e difeso dall'avvocato ELIGIO PINNA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
PE SE, IR TE, OR AL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 328/99 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 20/07/99 R.G.N. 2270/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato CIPRIANI per delega PELLEGRINI;
udito l'Avvocato INNAMORATI per delega PINNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 luglio 1999 il Tribunale di Cagliari confermava la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 6 maggio 1998, con cui era stata respinta la domanda proposta da AU VA e da altri dieci lavoratori intesa ad ottenere, previa dichiarazione di nullità della clausola relativa alla prefissione del termine, la declaratoria che il rapporto di lavoro con il Consorzio Trasporti e Mobilità doveva ritenersi a tempo indeterminato. Il Tribunale - rilevato in fatto che detti lavoratori erano stati assunti dal Consorzio ai sensi dell'art. 8 della legge n. 223 del 1991 con contratti a termine della durata di quattro mesi "per l'esecuzione di lavori straordinari e contingenti della Divisione Movimento" - affermava che detta disposizione introduce una nuova ipotesi di assunzione a tempo determinato, diversa rispetto a quelle previste dalla legge n. 230 del 1962, poiché la ratio della norma è quella di incentivare l'assunzione dei lavoratori in mobilità non solo attraverso i benefici contributivi, ma anche esonerando dai vincoli imposti dalla legge del 1962, che peraltro erano già stati limitati ad opera dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987; invero, soggiungeva il Tribunale, ove la norma venisse interpretata nel senso di consentire la possibilità di assunzione solo nell'ambito delle ipotesi disciplinate dalla legge del 1962, la facoltà di ricorso all'apposizione del termine ne verrebbe ad essere addirittura limitata, essendo prescritta la durata massima di un anno non prevista dalla legge del 1962; d'altra parte la disposizione non avrebbe alcuna utilità, poiché nessuna norma precedente avrebbe impedito l'assunzione a termine del lavoratore in mobilità. Quanto poi alla dedotta illegittimità della proroga del contratto perché l'atto scritto era stato consegnato ai lavoratori dopo la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza, il Tribunale rilevava che, ancorché la disciplina speciale non si possa considerare interamente sottratta alla disciplina generale sul contratto a termine, in ogni caso, anche alla luce di quest'ultima, la proroga è valida ed efficace ancorché non risultante da atto scritto, essendo sufficiente il consenso del lavoratore, giacché la legge del 1962 prescrive l'onere di forma solo con riguardo alla prima assunzione a termine e non con riguardo alla sua proroga, per la quale vige quindi il regime generale di libertà delle forme. Nella specie, ciascun lavoratore aveva ricevuto la lettera di proroga di quattro mesi recante una data di gran lunga anteriore alla scadenza del termine iniziale e ciascuno aveva espresso il suo consenso alla prosecuzione del rapporto, quantomeno tacitamente, continuando a prestare l'attività lavorativa senza alcuna riserva. Avverso detta sentenza propongono i lavoratori soccombenti propongono due distinti ricorsi, affidato ciascuno a due motivi illustrati da memoria.
Il Consorzio Trasponi e Mobilità resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione delle impugnazioni separate, e quindi sia dei ricorsi principali, sia di quelli incidentali condizionati proposti dal Consorzio Trasporti e Mobilità, in quanto proposte avverso la medesima sentenza, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. I ricorrenti PE, IR e PO censurano la sentenza per violazione dell'art. 8 legge 223/91, art. 1 legge 230/62, art. 12 delle preleggi, nonché degli artt. 1362, 1363 e 1369 cod. civ. sui criteri di interpretazione del contratto, perché l'ipotesi prevista dalla citata legge del 1991 dovrebbe essere necessariamente ricondotta alla disciplina generale stabilita dalla legge n. 230 del 1962, stante lo sfavore dell'ordinamento nei confronti del contratto a termine. Interpretando l'art. 8 della legge del 1991 alla luce dei canoni legali, si evincerebbe che il termine annuale ivi previsto vale ai fini della conservazione della iscrizione nelle liste di mobilità ai sensi del sesto comma, perché, in mancanza di detta disposizione, l'assunzione a termine, anche per breve periodo, ne comporterebbe la cancellazione, e d'altra parte non sarebbe opportuno consentire il mantenimento dell'iscrizione anche in caso di contratto a termine prolungato per lungo periodo. La disposizione del secondo comma dell'art. 8 non sarebbe dunque superflua, perché mirante a comminare la cancellazione dalle liste solo in caso di contratto a termine superiore all'anno. Sarebbe erroneo anche il richiamo fatto dal Tribunale all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 ed all'art. 10 dell'accordo interconfederale 18.12.88, perché la prima consente alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di apposizione del termine in aggiunta a quelle previste dalla legge 230/62, mentre il secondo consente il ricorso al contratto a tempo determinato solo per alcune categorie e nel rispetto dei limiti oggettivi e causali di cui alla legge 230/62. Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione degli arti 1 e 2 della legge 230/62, per difetto di motivazione, artt. 1362 e 1326 cod. civ., perché il Tribunale, nell'affermare che la proroga del contratto previsto dall'art. 8 della legge del 1991 deve essere regolata dalla legge del 1962, avrebbe errato nel non fornire alcuna motivazione sulla sussistenza delle "esigenze contingenti ed imprevedibili", nonché nell'affermare che, secondo quella disciplina, non sarebbe necessaria la forma scritta per la proroga, poiché la determinazione della durata del rapporto andrebbe sempre fatta per atto scritto;
inoltre la proroga, pur recando una data anteriore alla scadenza, era stata però consegnata in epoca successiva ad essa;
il Tribunale avrebbe errato, altresì, nel desumere che essi ricorrenti avessero ritenuto valida l'intervenuta proroga.
I ricorrenti AU, OL, NI, CC, IR, AS, NA ET e NA FR propongono motivi di ricorso del tutto analoghi.
I ricorsi principali non sono fondati.
Questa Corte infatti si è già espressa sull'interpretazione della norma in esame, affermando (Cass. 10 luglio 2000 n. 9174 e 14 dicembre 2001 n. 15820) che l'art. 8, comma secondo, legge 23 luglio 1991 n. 223 - il quale dispone che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi - ha introdotto una fattispecie di assunzione a termine autonoma ed ulteriore rispetto alle ipotesi contemplate nella legge 18 aprile 1962 n.230, la quale prescinde da ogni riferimento a cause oggettive, richieste invece per il contratto a termine in generale dalla cit. legge n. 230 del 1962, in quanto implica solamente, per la sua legittimità, un requisito soggettivo (lo stato di disoccupazione del lavoratore e la sua iscrizione nelle liste di mobilità), trovando la sua disciplina ed i suoi limiti esclusivamente nell'apposita previsione contenuta nel suddetto art.
8. Consegue che è consentita alla volontà delle parti la proroga del termine iniziale del contratto concluso con un lavoratore in mobilità, purché mantenuta entro il menzionato limite massimo di dodici mesi. Sulla base di questi principi vengono superate non solo le censure mosse con il primo motivo, ma anche quelle svolte con il secondo, perché, essendo anche il regime della proroga svincolato dalle regole dettate dalla legge n. 230 del 1962, non assume alcun rilievo la mancata motivazione sulla prova delle esigenze contingenti ed imprevedibili, la cui sussistenza è richiesta dalla citata legge del 1962.
Si è infatti rilevato con le pronunzie sopra indicate che, una volta affermata la diversità della ratio fra le ipotesi di cui alla legge n. 230 del 1962 e la fattispecie introdotta con l'art. 8 della legge n. 223 del 1991, non può non concludersi per l'inapplicabilità alla ipotesi regolamentata dall'art. 8 citato del regime giuridico approntato dalla legge n. 230 del 1962 in materia di proroga. Ed invero, se si riconosce che l'art. 8 succitato contiene una disposizione ritagliata in considerazione del reinserimento temporaneo dei lavoratori in un momento particolare di difficoltà occupazionale del Paese, sarebbe allora arbitrario ed illogico cercare di "omologare" il contenuto della nuova previsione legislativa ai principi di una legge, quella del 1962, emanata in circostanze (storielle, politiche e sociali) non assimilabili e con diverse finalità. Appare, quindi, evidente che la proroga del contratto a termine intercorso con un lavoratore in mobilità deve ritenersi lecita nei limiti dei dodici mesi stabiliti dalla legge n. 223 del 1991, a prescindere dalla sussistenza di particolari ragioni oggettive inerenti all'azienda - già irrilevanti ai fini della stipulazione del contratto - purché chiaramente permangano quelle condizioni soggettive (stato di disoccupazione e iscrizione nelle liste di mobilità), che ne hanno, invero, reso possibile l'originaria stipulazione.
Il rigetto dei ricorsi principali determina l'assorbimento di quelli incidentali condizionati.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce al presente ricorso quello incidentale, nonché il ricorso n. 16417/2000 con il relativo ricorso incidentale. Rigetta i ricorsi principali e dichiara assorbiti quelli incidentali condizionati. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003