Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3374
CASS
Sentenza 6 marzo 2003

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L'art. 8, comma secondo, legge 23 luglio 1991 n. 223 - che dispone che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi - ha introdotto una fattispecie di assunzione a termine autonoma ed ulteriore rispetto alle ipotesi contemplate nella legge 18 aprile 1962 n.230, la quale prescinde da ogni riferimento a cause oggettive, richieste invece per il contratto a termine in generale dalla cit. legge n.230 del 1962, in quanto implica solamente, per la sua legittimità, un requisito soggettivo (lo stato di disoccupazione del lavoratore e la sua iscrizione nelle liste di mobilità), trovando la sua disciplina ed i suoi limiti esclusivamente nell'apposita previsione contenuta nel suddetto art. 8. Consegue che è consentita alla volontà delle parti, a prescindere dalla sussistenza di particolari ragioni oggettive inerenti l'azienda, la proroga del termine iniziale del contratto concluso con un lavoratore in mobilità purché mantenuta entro il menzionato limite massimo di dodici mesi e purché permangano le condizioni soggettive che ne hanno reso possibile l'originaria stipulazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3374
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3374
    Data del deposito : 6 marzo 2003

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