Sentenza 6 febbraio 2003
Massime • 1
La nozione di interesse privato in atti del fallimento, rilevante ai sensi dell'art. 228 l. fall., non comprende solo l'ipotesi della mera coincidenza tra i vantaggi privati e gli interessi dell'ufficio ovvero il caso in cui l'interesse privato del curatore non risulti in concreto rivolto a perseguire un beneficio personale o di terzi, contrastante con le finalità della procedura concorsuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato la presa di interesse del curatore il quale, acquisita la disponibilità dell'acquirente di un bene fallimentare a corrispondere all'amministratore della società fallita un prezzo notevolmente superiore a quello versato in sede di aggiudicazione, non abbia rappresentato il fatto al giudice delegato chiedendo la sospensione della vendita ed abbia invece consentito la conclusione di tale "affare privato").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2003, n. 19818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19818 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Lattanzi Giorgio Presidente
1. Dott. Calabrese Renato Luigi Consigliere
2. Dott. Colonnese Andrea Consigliere
3. Dott. Cicchetti Nunzio Consigliere
4. Dott. Colaianni Nicola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI PE, nato il [...];
Avverso sentenza del 15 ottobre 2001 della Corte di Appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Calabrese Renato Luigi;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Aurelio Galasso, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Vincenzo Militerni.
OSSERVA
ZI PE è stato dichiarato responsabile del reato punito dall'art. 228 legge fall. contestatogli "per avere, in qualità di curatore del fallimento della MI spa, preso un interesse privato nell'espletamento del suo ufficio consentendo all'amministratore unico della fallita società, RD IE IO, di svolgere l'attività di commercialista presso il suo studio e comunque stabilendo con il medesimo un rapporto di collaborazione professionale: in Roma, accertato nell'aprile 1996". Secondo i giudici del merito è dimostrato che sul citofono, sulla cassetta della posta e sulla targa apposta alla porta di ingresso dello studio professionale del ZI compariva anche il nominativo del RD. Inoltre, in relazione alla vendita pubblica d'un bene del fallimento MI (aggiudicato al prezzo d'asta di 25 milioni a tale IN NI e trasferito con decreto 4 luglio 1997), è risultato che l'acquirente, in esito a trattative svolte con il ZI e il RD parallelamente alla procedura fallimentare, aveva pagato a quest'ultimo un prezzo più che doppio rispetto a quello confluito nelle casse del fallimento. Col ricorso il difensore deduce:
a) Nullità della sentenza ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per vizio di ultrapetizione, violazione del principio di determinatezza della contestazione e conseguente nullità assoluta ex art. 179 comma 1 cod. proc. pen.. Si sostiene che la ravvisata "alterazione del corretto svolgimento dell'asta pubblica" concerne un fatto rispetto al quale il P.M. non ha esercitato l'azione penale: peraltro il fascicolo processuale, acquisito a seguito della richiesta di giudizio abbreviato, non contiene alcun atto dal quale poter evincere che su tale fatto, nuovo e diverso, l'imputato abbia avuto modo di difendersi. b) Annullabilità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione.
Rileva in sintesi il ricorrente che la decisione impugnata conferma, da un lato, la condanna per una condotta che, per come descritta nel decreto di rinvio a giudizio, non presenta caratteri di offensività in grado di ledere il bene giuridico protetto dalla norma;
dall'altro, ritiene configurabile l'interesse privato in relazione ad un fatto non solo estraneo all'esercizio dell'azione penale, quanto storicamente e naturalisticamente mai avvenuto: la vendita del bene fallimentare era stata regolare e i rapporti tra l'acquirente e l'amministratore della società in epoca successiva alla vendita riguardano un evento che l'imputato non ha minimamente contribuito a causare.
Il ricorso è infondato.
1. Non sussiste la violazione dell'art. 179 comma 1 cod. proc. pen., concernente l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale.
È sufficiente richiamare "il rapporto di collaborazione" enunciato nel capo di imputazione, per inferirne la sicura ricomprensione della "condotta collaterale" alla vendita fallimentare nella contestazione del fatto. Vieppiù ove si consideri che nel fascicolo processuale del P.M., acquisito dal giudice, inseriti proprio gli atti della procedura fallimentare ed anche le dichiarazioni accusatorie provenienti dall'acquirente del bene fallimentare, che quella particolare "condotta" evidenziano. Sicché non è in alcun modo sostenibile che per essa il P.M. non avesse esercitato l'azione penale.
2. È appena il caso di aggiungere che, conformemente a quanto sottolineato dal P.G. d'udienza, la mancata possibilità di difesa e l'asserita estraneità alla "condotta" in considerazione (che i giudici di merito reputano invece intrapresa personalmente dall'imputato d'intesa con l'amministratore della società fallita) sono asserti che veicolano censure non proponibili in questa sede di legittimità, perché attinenti a questioni non devolute alla cognizione del giudice di appello.
3. Occorre infine ricordare che sono estranee all'area di rilevanza penale delineata nell'art. 228 legge fall. le sole ipotesi in cui si realizzi una mera coincidenza tra i vantaggi privati e gli interessi dell'ufficio o in cui comunque l'interesse privato del pubblico ufficiale non risulti, in concreto, rivolto a perseguire un vantaggio personale o di terzi che si ponga in contrasto con le finalità delle procedure concorsuali (cfr., sul punto, anche C. Cost. 11-18 marzo 1999, n. 69). E tra queste ipotesi non è di certo collocabile la fattispecie concreta, essendo assorbente e risolutivo il rilievo che, una volta acquisita, in un modo o nell'altro, la disponibilità dell'acquirente del bene fallimentare a corrispondere un prezzo notevolmente superiore a quello versato in sede di aggiudicazione, il curatore avrebbe dovuto attivarsi in tutt'altro modo:
richiedendo, semmai, al giudice delegato al fallimento di adoperarsi per la sospensione della vendita, a norma dell'art. 108 comma 3 legge fall.; ma non consentendo la conclusione dell'"affare privato", nei termini individuati e precisati dai giudici di merito. In guisa che ne risulta evidente una presa di interesse che contrasta con gli interessi tutelati dalla procedura fallimentare. Il ricorso va pertanto rigettato, con il carico delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 APRILE 2003.