Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2003, n. 19818
CASS
Sentenza 6 febbraio 2003

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La nozione di interesse privato in atti del fallimento, rilevante ai sensi dell'art. 228 l. fall., non comprende solo l'ipotesi della mera coincidenza tra i vantaggi privati e gli interessi dell'ufficio ovvero il caso in cui l'interesse privato del curatore non risulti in concreto rivolto a perseguire un beneficio personale o di terzi, contrastante con le finalità della procedura concorsuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato la presa di interesse del curatore il quale, acquisita la disponibilità dell'acquirente di un bene fallimentare a corrispondere all'amministratore della società fallita un prezzo notevolmente superiore a quello versato in sede di aggiudicazione, non abbia rappresentato il fatto al giudice delegato chiedendo la sospensione della vendita ed abbia invece consentito la conclusione di tale "affare privato").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2003, n. 19818
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19818
    Data del deposito : 6 febbraio 2003

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