Sentenza 25 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12473 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
AULA "A" 124 73 /0 3 E ME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 5142/2001 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Presidente Dott. Vincenzo Trezza Cron.26355 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere Ud. 15 Dott. Grazia Cataldi Consigliere aprile 2003 Dott. Giovanni Giacalone Consigliere J ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettiva- mente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli av- vocati Pilerio Spadafora, Giusepe Fabiani e Luigi Umberto Picciotto che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
2257 ricorrente -
contro
RC RO, elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di rienzo n. 28, presso l'avv. Salvatore Cabibbo che la rappresenta e di- fende per delega in atti;
へ - intimata costituita mediante procura $ st avversO la sentenza n. 891/2000, decisa il 9 novembre 1999 e pub- blicata il 25 febbraio 2000, resa dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 2505/98 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 aprile 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 1° giugno 1996, RO RC conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, l'INPS, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a percepire il trattamento ordinario di disoccupazione per 1 l'anno 1992. Con sentenza in data 20 aprile 1998, il Giudice adito accoglieva la domanda. Interponeva appello l'Istituto e, in esito, il gravame veniva riget- tato, con sentenza n. 891/2000 emessa in data 9 novembre 25 feb- braio 2000, dal Tribunale di Catania. La decisione veniva così motivata. Quanto all'eccezione di decadenza, il Collegio di merito rilevava trattarsi di eccezione in senso stretto non proposta con la memo- - ria di costituzione in primo grado e quindi inammissibile. Rileva- - va ancora che, se la comunicazione circa l'avvenuta reiezione del ricorso da parte del Comitato Provinciale era datata dall'Istituto 2 "10 aprile 1995″, non era stata data la prova del ricevimento della : comunicazione stessa in ugual data da parte dell'interessata. Non risultava, quindi, dimostrata una comunicazione avvenuta in data an- teriore al giorno 1° giugno 1995 e il ricorso depositato alla can- celleria del Pretore di Catania il giorno 1° giugno 1996 non poteva esser considerato tardivo rispetto al termine decadenziale di un anno. Osservava ancora che dalla dichiarazione del datore di lavoro in- viata all'Istituto risultavano appunto n. 79 giornate lavorative per l'anno 1992. Poneva in rilievo la circostanza che la lavora- trice aveva esibito fotocopia dell'atto privo della variazione ap- portata in rosso, rinvenuta nel fascicolo dell'Istituto, che indi- cava un numero di giornate inferiore. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per cas- sazione l'INPS con atto notificato in data 14 febbraio 2001, sul- la base di due motivi. RC RO si costituisce col mero deposito di procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 cpc, la violazione ° falsa applicazione dell'art. 416, comma 2, e 437, comma 2, cpc. Si Osserva che la decadenza di cui all'art. 47 આ 639 è decadenza legale di ordine pubblico, da DPR 30 aprile 1970 n. mi- rilevarsi di ufficio, e la segnalazione in atto di appello non di sorta ma solamente a segnalare al rava a proporre eccezione 3 Л giudice una violazione di legge. $1 La censura, per quanto si verrà a dire a proposito del motivo n. 2, risulterà non decisiva. È però necessario procedere al suo esame, nell'ordine logico delle questioni proposte. Ritiene al riguardo la Corte che, nello specifico settore delle prestazioni previdenziali, la decadenza processuale dell'assisti- to dall'azione giudiziaria rientri nell'ambito delle decadenze dettate a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici e sia, di conseguenza, sottratta alla disponibilità della parte e, pertanto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, col solo limite del giudicato, nonché opponibile anche tardivamente dall'istituto pre- videnziale. In tal senso Cass., 21 settembre 2000, n. 12508, Iv 540338, ove si richiamano le stesse ragioni che hanno portato que- sta Corte a dichiarare la indisponibilità della decadenza sostan- ziale del diritto alla prestazione previdenziale (cfr. Cass., 4 luglio 1989, n. 3197, Cass. 27 marzo 1996 n.2743 e Cass. 1 dicem- bre 1998 n.12141), identica essendo la ratio e la finalità delle due decadenze. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione dell'art. 47 DPR 30 aprile 1970 n. 639. Si Osserva che il termine di decadenza decorre dall'esaurimento del procedimento amministrativo e il ricorso al Comitato Centrale, Л 4 tardivamente proposto, non poteva valere a spostarlo. ± Osserva preliminarmente la Corte che il rilievo non attiene alle argomentazioni svolte nella impugnata sentenza, ove il termine de- cadenziale è computato con riguardo alla data della decisione del Comitato Provinciale su ricorso proposto dall'interessata e si po- ne in evidenza che non vi è prova che la comunicazione sia perve- nuta all'interessata nella data che dalla stessa risulta piuttosto che in un momento successivo. La questione relativa all'inidoneità della decisione del Comitato su ricorso tardivamente proposto a far decorrere il termine di de- cadenza, risulta dunque nuova, posto che non vengono indicati gli atti della fase di merito ove la stessa è stata sottoposta al va- ! glio del Collegio di merito. Non sembra peraltro giustificato dichiararne 1'inammissibilità, dovendosi rilevare di ufficio la decadenza in discorso, in appli- cazione del principio sopra menzionato. Peraltro la censura non può essere accolta e la sua reiezione as- sorbe la fondatezza del primo motivo. L'azione è stata infatti proposta il primo giugno 1996 e non viene censurata la valutazione offerta dal Collegio di merito nel senso che non vi è prova circa il ricevimento in data anteriore al gior- no 1 giugno 1995 della lettera proveniente dall'Inps, relativa al- 1 la reiezione del ricorso, ancorché datata 10 aprile 1995,. L'Istituto esclude qualsiasi effetto al predetto formale provvedi- mento di rigetto del ricorso gerarchico, sol perché proposto oltre 5 Л il termine di legge. Questa Corte, nella già richiamata sentenza n. 2112508 del set- tembre 2000 (e il relativo principio di diritto è riportato nella massima rv 540339), ha osservato che la tardiva proposizione del ricorso gerarchico non comporta conseguenze negative per il ricor- rente, se il ricorso, lungi dall'essere dichiarato inammissibile, viene egualmente esaminato nel merito dall'amministrazione. Si rileva in tale pronuncia che l'Istituto, a fronte di un ricorso gerarchico intempestivo, ha la facoltà di dichiararlo inammissibi- le o di non provvedere affatto, ma, una volta che ha ritenuto di esercitare il potere di rigettarlo nel merito, ha restituito al- la parte privata il potere di esercitare l'azione giudiziaria nel termine di decadenza annuale dalla avvenuta comunicazione del- la decisione di rigetto. Tale orientamento appare del tutto coerente col principio per cui il giudice ordinario non può sindacare l'atto amministrativo se non per quanto attiene alla conformità alla legge e un provvedi- mento adottato su ricorso gerarchico, col quale si disattende nel merito la doglianza proposta dall'interessato, contiene una pronun- cia implicita circa la regolarità del procedimento amministrativo e quindi una valutazione su elementi di fatto. Si osserva ancora che l'Istituto eccepisce la tardività del ricor- so gerarchico non già rispetto alla comunicazione di un provvedi- mento negativo, sibbene rispetto alla formazione del così detto с silenzio rigetto. E, come ben si rileva sempre nella richiamata 6 sentenza 12508/2000, l'emissione da parte dell'amministrazione del provvedimento (di accoglimento o di rigetto del ricorso) oltre il termine fissato dalla legge non preclude all'interessato la possi- bilità di adire il giudice (ordinario o amministrativo) nei termi- ni previsti dalle leggi di settore. Si richiama in detta pronuncia, e questo Collegio non ha alcun mo- tivo per disattendere tale orientamento, che l'Istituto ricorrente non critica, limitandosi a non tenerne conto, la costante giuri- sprudenza dei giudici amministrativi, per cui il così detto silen- zio rigetto non ha natura sostanziale, ma costituisce solamente un presupposto processuale per la proposizione del ricorso giuri- sdizionale (o del ricorso straordinario al Capo dello Stato), sicché il decorso del breve termine di legge per la formazione del silenzio- rigetto non consuma il potere - dovere dell'amministra- zione di provvedere sulla domanda e non concreta alcun provvedi- mento amministrativo fittizio, ma produce solo effetti processua- li, in quanto abilita il ricorrente gerarchico a scegliere tra la immediata proposizione di un ricorso giurisdizionale contro il provvedimento contestato, nei termini di decadenza, e la succes- siva impugnativa della eventuale decisione gerarchica tardiva (cfr. Cons. Stato Ad. Plen. n. 16 del 1989 e Cons. Stato n. 564 del 1993, n. 818 del 1993, n. 1434 del 1993, n. 122 del 1992). Conclusivamente il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, poiché l'intimata si è limitata a depositare procura e non ha svolto attività difensiva di sorta. 7
P.Q.M.
E La Corte Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità. Roma, 15 aprile 2003 IL PRESIDENTE Vinceuso Tresse * Albert Yew IL CONSIGLIERE ESTENSORE VIL CANCELLIERE Virgilio el Depositato in Cancellera 25 AGO, 2003 joggi, CANCELLIERE ° Reffi g 8