Sentenza 10 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2002, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLIC TALIANA IN NG ME POLOLO IT0 0 226 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto - SEZIONE LAVORO Lavoro;
qualifica pofemorale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 8815/99Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. 418 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 24/10/01 Dott. Federico ROSELLI ConsigliereDott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DEFENDINI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato PI presso lo studio in ROMA VIA DA PALESTRINA 47, dell'avvocato GEREMIA RINALDO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati JORIO GUIDO, DUTTO FRANCA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EL AR, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA 2001 DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato 4082 BASSI MARIO, giusta delega in atti;
-1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6130/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 21/12/98 R.G.N. 203/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato GEREMIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore VELARDI, che ha concluso per Generale Dott. Maurizio l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 7 gennaio 1995 al Pretore di Torino, AR LU chiedeva la condanna della datrice di lavoro s.r.l. Agenzia Defendini, esercente recapito dispacci, ad inquadrarlo nel terzo livello previsto dal contratto di categoria, a partire dal 1° gennaio 1989 e fino al 30 agosto 1994, con le relative conseguenze patrimoniali. Costituitasi la convenuta, il Pretore rigettava la domanda con decisione del 12 marzo 1996, riformata però con sentenza del 21 dicembre 1998 dal Tribunale, il quale riteneva che al lavoratore spettasse la qualifica di terzo livello poiché egli svolgeva l'attività di ritiro della corrispondenza, guidando un autocarro. Ciò escludeva che detta attività fosse riconducibile alla categoria contrattuale, di quinto livello, degli addetti al ritiro della corrispondenza "anche mediante l'uso di motoveicoli", oppure alla categoria dei conducenti "di motocarri non targati" (quinto livello) о di "motofurgoni targati ed automezzi" (quarto livello). Né rilevavano le piccole dimensioni dell'automezzo affidato, posto che questo doveva essere classificato come autocarro ai sensi del 3 codice della strada e che ogni altro criterio di distinzione degli automezzi, non previsto nel contratto collettivo, era impreciso o arbitrario. Rilevava, per contro, il fatto che l'attività consistente conducente assorbiva una parte di dell'orario di lavoro del LU. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.r.l. Agenzia Defendini. Resiste il lavoratore con controricorso. Memoria della ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente lamenta la sull'interpretazione del violazione delle norme contratto (artt. 1362 e segg. cod. civ.) in riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro del 1989 per i dipendenti delle imprese di recapito della corrispondenza nonché difetti di motivazione;
essa muove però diverse censure alla sentenza impugnata. Rifacendosi alle espressioni della sentenza di primo grado, la ricorrente sostiene che la qualifica di "conducente di autocarro" venne attribuita dal Tribunale al lavoratore, considerando appunto come tale il mezzo a lui affidato. Le dimensioni modeste e le caratteristiche del veicolo rendevano tale 4 classificazione contraria al "fatto notorio" ed al comune sentire", potendo parlarsi solo di "automezzo". Errò pertanto, ad avviso della ricorrente, il collegio di merito, che effettuò la classificazione del veicolo soltanto in base ad una distinzione formale contenuta nel codice della strada e senza neppure tener conto del tipo di patente di guida, quella degli automezzi e non quella degli autocarri, richiesta dallo stesso codice per il veicolo in questione. L'interpretazione del contratto collettivo data dal Tribunale contrasterebbe inoltre coi principi generali della materia, poiché da altri contratti collettivi risulterebbe che il conducente di autocarri si qualificherebbe anche per essere in grado di riparare guasti delle parti elettriche о meccaniche del veicolo affidatogli. Le censure sono in parte fondate. Non dice la ricorrente quali parole del contratto collettivo sarebbero state trascurate dal del contratto Tribunale nell'interpretazione collettivo, né la sentenza impugnata mostra in alcun modo di tradire la comune intenzione dei contraenti. Nessuna disposizione del codice civile include, 5 inoltre, tra i criteri dell'ermeneutica contrattuale i "principi generali della materia", desumibili dall'insieme della contrattazione collettiva (è indicativo il fatto che nel regime corporativo l'art. 13 delle preleggi vietasse l'interpretazione analogica), né del resto la ricorrente cita con precisione le disposizioni contrattuali dalle quali sarebbe desumibile il principio da essa enunciato. Tuttavia il Tribunale, nell'individuare lo specifico criterio risolutivo, ha utilizzato un criterio esclusivamente formale, quello dell'immatricolazione del veicolo, estraneo all'intento contrattuale di valutazione della professionalità, e contraddittorio con l'iter logico fino a quel momento correttamente seguito. La ricorrente infatti censura altresì il rilievo attribuito alla immatricolazione dell'automezzo Fiat Fiorino in dotazione al LU come autocarro. Contesta innanzitutto l'utilizzabilità di tale criterio formale-pubblicistico, in quanto il contratto collettivo utilizza vocaboli, quale automezzi e motofurgoni, di uso comune, ma atecnici e non reperibili nel codice della strada. In secondo luogo, anche a volere adottare classificazioni tratte dal codice della strada, più secondo la ricorrente e in appropriato sarebbe, finalità del contratto di relazione alla adottare il criterio qualificare professionalità, 116 codice della strada per la dell'art. classificazione delle patenti, che prevede la patente B anche per i conducenti di autoveicoli quali il Fiorino. Tale censura appare fondata a questo collegio. La sentenza impugnata ha omesso di valutare, contraddittoriamente con le promesse fino a quel momento correttamente svolte, se il criterio della immatricolazione sia conferente rispetto agli classificazione professionale del obiettivi di contratto, se nel medesimo non potessero essere rinvenuti altri criteri, più adeguati. Lo scopo contrattuale di valutare professionalità, unitamente all'impiego di termini, quali automezzi e motofurgoni, in senso non corrispondente a definizioni formali costituivano argomenti sufficienti perché il Tribunale si interrogasse se, quando il contratto ha attribuito il massimo livello ai conducenti degli autocarri, ciò ha fatto utilizzando tale ultima parola nel senso tecnico che essa assume. nel codice della strada (con ciò arrivando alla conclusione di attribuire il massimo livello, il quinto, al conducente di un Fiat fiorino, di caratteristiche tecniche simili ad una comune autovettura com'è dimostrato dal grado di patente di guida prescritto) oppure abbia impiegato tale termine nel significato comune frequente nella(com'è contrattazione collettiva), di automezzo per il trasporto di cose, di dimensioni maggiori di quelli indicati nei livelli 5 e 4, e pertanto richiedenti una difficoltà di guida, una professionalità ed un inquadramento corrispondentemente superiori. Tale omissione di valutazione costituisce motivo di accoglimento del secondo profilo dell'unico motivo di ricorso;
gli atti vanno rimessi ad altro giudice il quale, fermo restando quanto ritenuto sull'insufficienza del 5° livello, approfondirà i motivi oggetto di censura relativi all'attribuzione del 3° livello. In tal senso questa Corte si è già espressa, con riguardo ad eguale fattispecie, con la sentenza 8 novembre 2000 n. 14492. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti rimessi al giudice 8 del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Torino, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorsox per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2001. Il Cons. extensore: uniko Proclli il Presidente: IL CANCELLIERE Deposi to in Cancelleria Oct 10 GEN. 2002 CANCELLIERE J * A T , T A R A P L S L T I E S D N O G I P S O M N I A . E E D S A E I D E , A E O G T O R G N T T E E S T I L S I G E R I E A R D L L O E D 9