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Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
Commentario • 1
- 1. La “destinazione a pubblico servizio”: limiti applicativi dell’aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7 c.p.La Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 27 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/2026, n. 12560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12560 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DA IA nato a (ROMANIA) il 17/11/1977 avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AN AR GL US;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla aggravante del mezzo fraudolento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la pronunzia del Tribunale di Chieti del 27.10.2022, che condannava DA IA alla pena ritenuta di giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con le contestate aggravanti e ritenuta l’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen., per il reato di furto, aggravato dalla violenza sulle cose e dall’avere commesso il fatto su cosa in custodia all’interno di un pubblico ufficio. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12560 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 05/12/2025 2 2. Contro l'anzidetta sentenza l’imputato propone ricorso, affidato a due motivi, qui di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art.625 n.7 cod. pen. Si deduce erronea interpretazione, da parte dei giudici di merito, della nozione di stabilimento pubblico, in cui non rientrerebbe il distributore automatico di alimenti, in quanto di proprietà della ditta Coccione, e che, pertanto, il furto sarebbe avvenuto su cose non di pertinenza dell’attrezzatura dello stabilimento ma appartenenti a proprietà privata, che non attengono alla estrinsecazione del servizio di pubblica necessità o utilità. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva breve, ai sensi dell’art.20 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto nei limiti qui di seguito indicati. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1 Invero, questa Corte ha già avuto modo di osservare che, per la configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, n.
7-bis, cod. pen., è necessaria la sussistenza di due requisiti: il primo riferito al soggetto passivo del reato aggravato, che deve avere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce il servizio pubblico in regime concessorio;
il secondo oggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico, nel senso che il bene oggetto di furto deve essere parte, ossia componente dell'infrastruttura (non essendo sufficiente ad integrare la fattispecie circostanziale un collegamento tra l'una e l'altra derivante da circostanze occasionali), la quale, a sua volta, deve essere funzionale - «destinata», nella locuzione legislativa - all'erogazione del servizio pubblico (Sez. 5, Sentenza n. 26447 del 06/04/2017, Rv. 270537). Tale pronunzia in motivazione ha chiarito che la ratio dell'introduzione, ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a), D. L. 14 agosto 2013, conv., con modif., dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, della circostanza aggravante di cui si discute, è individuabile nella finalità di apprestare una 3 peculiare tutela alle infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici, che sono in parte indicati dalla stessa disposizione legislativa;
finalità resa necessaria dal sorgere di attività delittuose, come i furti di rame, che, nella valutazione di politica criminale del legislatore, hanno assunto un carattere allarmante, anche a causa della loro frequenza e del danno cagionato alle infrastrutture dei pubblici servizi. In questa prospettiva, la norma vuole assicurare al buon andamento del servizio pubblico una più incisiva tutela attraverso la previsione di un aggravamento sanzionatorio per la sottrazione di componenti metalliche, o di altro materiale, dal complesso delle installazioni e degli impianti funzionali all'erogazione del servizio pubblico stesso. La presenza di un nesso funzionale che, nei termini indicati, deve necessariamente connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico giustifica, sul terreno dell'offensività, l'aggravamento sanzionatorio di un fatto lesivo o, comunque, pericoloso rispetto al buon andamento del servizio pubblico e, dunque, alla conservazione delle condizioni materiali necessarie all'efficiente operatività dell'infrastruttura erogatrice dello stesso servizio (Sez. 5, Sentenza n. 40027 del 18/06/2019, Rv. 277602 – 01). 2.2 Non risponde ai requisiti indicati la fattispecie concreta in esame. Pronunciandosi sul motivo di gravame, la Corte di appello ha rilevato che il Centro per l’Impiego, al cui interno era posto il distributore automatico di alimenti, da cui è stato sottratto il denaro, debba qualificarsi come ufficio pubblico in quanto, in ragione dell’espletamento delle attività cui è preposto, è destinato alla estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità, indipendentemente dal fatto che appartenga o sia gestito da privati. Nella specie, la Corte di merito ha omesso di valutare sia il profilo soggettivo della fattispecie circostanziale, in quanto il distributore automatico oggetto del reato apparteneva a società privata, sia il profilo oggettivo, ossia la sussistenza di un nesso funzionale tra l’ufficio pubblico ed il distributore automatico di alimenti, di proprietà della ditta Coccione Distributori Automatici s.r.l., ossia la "destinazione" all'erogazione del servizio pubblico del distributore automatico dal quale venivano sottratte le monete e l'erogazione del servizio pubblico da parte del soggetto passivo del reato. 2.2.1 La verifica circa la sussistenza della aggravante in parola passa inoltre per la nozione, più generale, di "destinazione a pubblico servizio", che non è data dalla constatazione della fruizione pubblica del bene, bensì dalla qualità del servizio che viene organizzato e che è destinato appunto alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, Giordano, Rv. 257773), che, nella specie, non sussiste. 4 2.3 Con riguardo alla querela, a fronte di quanto affermato dal Tribunale in motivazione sulla presenza della querela in atti, il ricorrente, in base al principio di autosufficienza del ricorso, non ha assolto all’onere di allegazione della denuncia. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, in caso di diniego di sostituzione della pena detentiva, non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i criteri della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, la ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa, come avvenuto nel caso a mano (Sez. 5, n.39162 del 4/10/2024, F., Rv. 287062). Il motivo è meramente contestativo e privo di critica argomentativa verso la sentenza impugnata. Il motivo è manifestamente infondato, atteso che l’applicazione della pena sostitutiva è rimessa alla scelta discrezionale del giudice e, nel caso di specie, la Corte di merito ha fondato il giudizio prognostico del rispetto delle prescrizioni imposte con le sanzioni sostitutive sui precedenti di reato, numerosi e specifici, ritenuti ostativi alla concessione del beneficio, nonché sulla inidoneità della misura richiesta alla rieducazione dell’imputato e ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati. Nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa, le pene sostitutive, e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena (si veda pag. 4 della sentenza impugnata). 4. Sussiste, pertanto, il denunciato error in iudicando, sicché sul punto relativo all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7 bis), cod. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, dinanzi alla Corte di appello di Perugia. Infine, a norma dell’art.624 cod. proc. pen., in considerazione dell’esito del giudizio, diventa irrevocabile l’affermazione di responsabilità del ricorrente e la Corte di appello dovrà solo procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso in Roma il 5/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente AN AR GL US LL TA
udita la relazione svolta dal consigliere AN AR GL US;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla aggravante del mezzo fraudolento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la pronunzia del Tribunale di Chieti del 27.10.2022, che condannava DA IA alla pena ritenuta di giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con le contestate aggravanti e ritenuta l’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen., per il reato di furto, aggravato dalla violenza sulle cose e dall’avere commesso il fatto su cosa in custodia all’interno di un pubblico ufficio. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12560 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 05/12/2025 2 2. Contro l'anzidetta sentenza l’imputato propone ricorso, affidato a due motivi, qui di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art.625 n.7 cod. pen. Si deduce erronea interpretazione, da parte dei giudici di merito, della nozione di stabilimento pubblico, in cui non rientrerebbe il distributore automatico di alimenti, in quanto di proprietà della ditta Coccione, e che, pertanto, il furto sarebbe avvenuto su cose non di pertinenza dell’attrezzatura dello stabilimento ma appartenenti a proprietà privata, che non attengono alla estrinsecazione del servizio di pubblica necessità o utilità. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva breve, ai sensi dell’art.20 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto nei limiti qui di seguito indicati. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1 Invero, questa Corte ha già avuto modo di osservare che, per la configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, n.
7-bis, cod. pen., è necessaria la sussistenza di due requisiti: il primo riferito al soggetto passivo del reato aggravato, che deve avere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce il servizio pubblico in regime concessorio;
il secondo oggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico, nel senso che il bene oggetto di furto deve essere parte, ossia componente dell'infrastruttura (non essendo sufficiente ad integrare la fattispecie circostanziale un collegamento tra l'una e l'altra derivante da circostanze occasionali), la quale, a sua volta, deve essere funzionale - «destinata», nella locuzione legislativa - all'erogazione del servizio pubblico (Sez. 5, Sentenza n. 26447 del 06/04/2017, Rv. 270537). Tale pronunzia in motivazione ha chiarito che la ratio dell'introduzione, ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a), D. L. 14 agosto 2013, conv., con modif., dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, della circostanza aggravante di cui si discute, è individuabile nella finalità di apprestare una 3 peculiare tutela alle infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici, che sono in parte indicati dalla stessa disposizione legislativa;
finalità resa necessaria dal sorgere di attività delittuose, come i furti di rame, che, nella valutazione di politica criminale del legislatore, hanno assunto un carattere allarmante, anche a causa della loro frequenza e del danno cagionato alle infrastrutture dei pubblici servizi. In questa prospettiva, la norma vuole assicurare al buon andamento del servizio pubblico una più incisiva tutela attraverso la previsione di un aggravamento sanzionatorio per la sottrazione di componenti metalliche, o di altro materiale, dal complesso delle installazioni e degli impianti funzionali all'erogazione del servizio pubblico stesso. La presenza di un nesso funzionale che, nei termini indicati, deve necessariamente connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico giustifica, sul terreno dell'offensività, l'aggravamento sanzionatorio di un fatto lesivo o, comunque, pericoloso rispetto al buon andamento del servizio pubblico e, dunque, alla conservazione delle condizioni materiali necessarie all'efficiente operatività dell'infrastruttura erogatrice dello stesso servizio (Sez. 5, Sentenza n. 40027 del 18/06/2019, Rv. 277602 – 01). 2.2 Non risponde ai requisiti indicati la fattispecie concreta in esame. Pronunciandosi sul motivo di gravame, la Corte di appello ha rilevato che il Centro per l’Impiego, al cui interno era posto il distributore automatico di alimenti, da cui è stato sottratto il denaro, debba qualificarsi come ufficio pubblico in quanto, in ragione dell’espletamento delle attività cui è preposto, è destinato alla estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità, indipendentemente dal fatto che appartenga o sia gestito da privati. Nella specie, la Corte di merito ha omesso di valutare sia il profilo soggettivo della fattispecie circostanziale, in quanto il distributore automatico oggetto del reato apparteneva a società privata, sia il profilo oggettivo, ossia la sussistenza di un nesso funzionale tra l’ufficio pubblico ed il distributore automatico di alimenti, di proprietà della ditta Coccione Distributori Automatici s.r.l., ossia la "destinazione" all'erogazione del servizio pubblico del distributore automatico dal quale venivano sottratte le monete e l'erogazione del servizio pubblico da parte del soggetto passivo del reato. 2.2.1 La verifica circa la sussistenza della aggravante in parola passa inoltre per la nozione, più generale, di "destinazione a pubblico servizio", che non è data dalla constatazione della fruizione pubblica del bene, bensì dalla qualità del servizio che viene organizzato e che è destinato appunto alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, Giordano, Rv. 257773), che, nella specie, non sussiste. 4 2.3 Con riguardo alla querela, a fronte di quanto affermato dal Tribunale in motivazione sulla presenza della querela in atti, il ricorrente, in base al principio di autosufficienza del ricorso, non ha assolto all’onere di allegazione della denuncia. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, in caso di diniego di sostituzione della pena detentiva, non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i criteri della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, la ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa, come avvenuto nel caso a mano (Sez. 5, n.39162 del 4/10/2024, F., Rv. 287062). Il motivo è meramente contestativo e privo di critica argomentativa verso la sentenza impugnata. Il motivo è manifestamente infondato, atteso che l’applicazione della pena sostitutiva è rimessa alla scelta discrezionale del giudice e, nel caso di specie, la Corte di merito ha fondato il giudizio prognostico del rispetto delle prescrizioni imposte con le sanzioni sostitutive sui precedenti di reato, numerosi e specifici, ritenuti ostativi alla concessione del beneficio, nonché sulla inidoneità della misura richiesta alla rieducazione dell’imputato e ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati. Nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa, le pene sostitutive, e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena (si veda pag. 4 della sentenza impugnata). 4. Sussiste, pertanto, il denunciato error in iudicando, sicché sul punto relativo all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7 bis), cod. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, dinanzi alla Corte di appello di Perugia. Infine, a norma dell’art.624 cod. proc. pen., in considerazione dell’esito del giudizio, diventa irrevocabile l’affermazione di responsabilità del ricorrente e la Corte di appello dovrà solo procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso in Roma il 5/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente AN AR GL US LL TA