CASS
Sentenza 31 luglio 2023
Sentenza 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 31/07/2023, n. 23129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23129 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 20905/2016 r.g. proposto da: IN.CO.BIT. SUD S.R.L., con sede in Aspio Ancona (AN), alla Strada Provinciale del Vallone, km. 7+500, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa Maria Antonia UC, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Marcello Galiffa ed LI UC, con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in San Benedetto del Tronto (AP), alla piazza P. Fazzini n. 8. - ricorrente - contro FALLIMENTO CAVADIVALLE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore dott. Andrea Vitellozzi, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Paolo Cerolini, con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via Francesco Denza n. 27, presso lo studio dell’Avvocato Paolo Piperno. Civile Sent. Sez. 1 Num. 23129 Anno 2023 Presidente: CRISTIANO MAGDA Relatore: CAMPESE EDUARDO Data pubblicazione: 31/07/2023 2 - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE DI FERMO depositato il giorno 07/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
lette le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore IO AT CC, che ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto del 7 luglio 2016, il Tribunale di Fermo rigettò l’opposizione promossa, ex art. 98 l.fall., da IN.CO.BIT. SUD s.r.l. avverso il provvedimento del giudice delegato che, nel rendere esecutivo lo stato passivo del fallimento Cavadivalle s.r.l. in liquidazione, aveva escluso dallo stesso il credito insinuato dall’opponente per il complessivo importo di euro 231.889,77, di cui € 44.467,50 per forniture di merce, € 20.550,00 per finanziamento infruttifero di soci ed € 166.872,27 per finanziamenti bancari surrogati. 2. Per la cassazione del descritto decreto ha proposto ricorso la IN.CO.BIT. SUD s.r.l., affidandosi ad un motivo. Ha resistito, con controricorso il Fallimento Cavadivalle s.r.l. in liquidazione. 3. La Sesta Sezione civile di questa Corte, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 14 dicembre 2017/29 gennaio 2018, n. 2164, ha ritenuto «opportuno esaminare in udienza pubblica le questioni poste dalle parti, in riferimento alla peculiare fattispecie emersa nel corso dell’opposizione allo stato passivo fallimentare e ai principi della certezza della data del documento depositato a sostegno della domanda in fotocopia», sicché ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza. 3 4. Successivamente alla fissazione di quest’ultima, le parti, in data 13 maggio 2023, hanno depositato richiesta congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo, con compensazione integrale delle spese di lite. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Omessa, insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione in relazione alla asserita mancanza di prova della data certa». 1.1. Il suo scrutinio, però, è precluso dalla definizione bonaria della controversia, di cui i difensori hanno concordemente dato atto. 1.2. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito (cfr. Cass., SU, n. 8980 del 2018; Cass. n. 24632 del 2019; Cass. n. 10483 del 2023) che, ove nel corso del giudizio di legittimità le parti dichiarino che è intervenuta una definizione della controversia con un accordo convenzionale e che la materia del contendere è stata da essa regolata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ. 1.2.1. Si è spiegato (cfr. la citata Cass., SU, n. 8980 del 2018) che la situazione non si presta ad essere incasellata nella tipologia della cassazione senza rinvio di cui al terzo comma dell'art. 382 cod. proc. civ., «in quanto, se è vero che la cessazione della materia del contendere ha l'effetto di rendere non necessaria la prosecuzione del processo ed impone la sua definizione», quella norma allude alla constatazione di una causa che impediva la prosecuzione del processo, di natura anteriore ad essa, verificatasi nei gradi di merito, e non ad un evento sopravvenuto rispetto alla pronuncia della sentenza assoggettata a ricorso per cassazione;
neppure la situazione è riconducibile alla formula decisoria dell'art. 384 cod. proc. civ., la quale presuppone che la sentenza venga cassata e, dunque 4 previo scrutinio del ricorso, che invece la cessazione della materia del contendere preclude. 1.2.2. Si è rilevato, inoltre, che la definizione della lite in esito all'accordo negoziale e, quindi, la conseguente cessazione della materia del contendere, neppure può considerarsi «come situazione che evidenzia un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta del ricorso», posto che le parti non chiedono un esame dei motivi del ricorso, ma danno atto che sulla controversia devoluta alla Corte è intervenuto un accordo negoziale. Conseguentemente la pronuncia che la Corte è sollecitata ad adottare non può essere una pronuncia di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perché essa lascerebbe in essere la sentenza impugnata, ma piuttosto una pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale. Tale dichiarazione implica «la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia» e «il fenomeno che si verifica non è una "cassazione" della sentenza impugnata, bensì l'accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell'accordo negoziale delle parti, perché con esso le parti ne hanno disposto» (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 8980 del 2018). 1.3. Nel caso in esame, i difensori delle parti hanno dichiarato alla Corte che è intervenuta una definizione della controversia con un accordo negoziale e che la materia del contendere è stata da essa regolata, sicché sulla stessa è cessata la lite. Pertanto, non vi è bisogno di una decisione sul contenuto del ricorso e sulle difese svolte nel controricorso, ma di una pronuncia che dia atto della definizione in tal senso della lite medesima. 2. In conclusione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, potendosi procedere alla integrale compensazione delle spese di presente giudizio di legittimità, in considerazione dell’intervenuto accordo ed in conformità a quanto richiesto dalle parti. 5 2.1. Come chiarito dalle Sezioni Unite, infine, il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia - come nella specie - non rientra in alcuna di suddette fattispecie (cfr. Cass., SU, n. 4315 del 2020. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche le più recenti Cass. n. 11786 del 2023; Cass. n. 39420 del 2021).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Compensa integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile
lette le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore IO AT CC, che ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto del 7 luglio 2016, il Tribunale di Fermo rigettò l’opposizione promossa, ex art. 98 l.fall., da IN.CO.BIT. SUD s.r.l. avverso il provvedimento del giudice delegato che, nel rendere esecutivo lo stato passivo del fallimento Cavadivalle s.r.l. in liquidazione, aveva escluso dallo stesso il credito insinuato dall’opponente per il complessivo importo di euro 231.889,77, di cui € 44.467,50 per forniture di merce, € 20.550,00 per finanziamento infruttifero di soci ed € 166.872,27 per finanziamenti bancari surrogati. 2. Per la cassazione del descritto decreto ha proposto ricorso la IN.CO.BIT. SUD s.r.l., affidandosi ad un motivo. Ha resistito, con controricorso il Fallimento Cavadivalle s.r.l. in liquidazione. 3. La Sesta Sezione civile di questa Corte, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 14 dicembre 2017/29 gennaio 2018, n. 2164, ha ritenuto «opportuno esaminare in udienza pubblica le questioni poste dalle parti, in riferimento alla peculiare fattispecie emersa nel corso dell’opposizione allo stato passivo fallimentare e ai principi della certezza della data del documento depositato a sostegno della domanda in fotocopia», sicché ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza. 3 4. Successivamente alla fissazione di quest’ultima, le parti, in data 13 maggio 2023, hanno depositato richiesta congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo, con compensazione integrale delle spese di lite. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Omessa, insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione in relazione alla asserita mancanza di prova della data certa». 1.1. Il suo scrutinio, però, è precluso dalla definizione bonaria della controversia, di cui i difensori hanno concordemente dato atto. 1.2. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito (cfr. Cass., SU, n. 8980 del 2018; Cass. n. 24632 del 2019; Cass. n. 10483 del 2023) che, ove nel corso del giudizio di legittimità le parti dichiarino che è intervenuta una definizione della controversia con un accordo convenzionale e che la materia del contendere è stata da essa regolata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ. 1.2.1. Si è spiegato (cfr. la citata Cass., SU, n. 8980 del 2018) che la situazione non si presta ad essere incasellata nella tipologia della cassazione senza rinvio di cui al terzo comma dell'art. 382 cod. proc. civ., «in quanto, se è vero che la cessazione della materia del contendere ha l'effetto di rendere non necessaria la prosecuzione del processo ed impone la sua definizione», quella norma allude alla constatazione di una causa che impediva la prosecuzione del processo, di natura anteriore ad essa, verificatasi nei gradi di merito, e non ad un evento sopravvenuto rispetto alla pronuncia della sentenza assoggettata a ricorso per cassazione;
neppure la situazione è riconducibile alla formula decisoria dell'art. 384 cod. proc. civ., la quale presuppone che la sentenza venga cassata e, dunque 4 previo scrutinio del ricorso, che invece la cessazione della materia del contendere preclude. 1.2.2. Si è rilevato, inoltre, che la definizione della lite in esito all'accordo negoziale e, quindi, la conseguente cessazione della materia del contendere, neppure può considerarsi «come situazione che evidenzia un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta del ricorso», posto che le parti non chiedono un esame dei motivi del ricorso, ma danno atto che sulla controversia devoluta alla Corte è intervenuto un accordo negoziale. Conseguentemente la pronuncia che la Corte è sollecitata ad adottare non può essere una pronuncia di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perché essa lascerebbe in essere la sentenza impugnata, ma piuttosto una pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale. Tale dichiarazione implica «la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia» e «il fenomeno che si verifica non è una "cassazione" della sentenza impugnata, bensì l'accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell'accordo negoziale delle parti, perché con esso le parti ne hanno disposto» (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 8980 del 2018). 1.3. Nel caso in esame, i difensori delle parti hanno dichiarato alla Corte che è intervenuta una definizione della controversia con un accordo negoziale e che la materia del contendere è stata da essa regolata, sicché sulla stessa è cessata la lite. Pertanto, non vi è bisogno di una decisione sul contenuto del ricorso e sulle difese svolte nel controricorso, ma di una pronuncia che dia atto della definizione in tal senso della lite medesima. 2. In conclusione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, potendosi procedere alla integrale compensazione delle spese di presente giudizio di legittimità, in considerazione dell’intervenuto accordo ed in conformità a quanto richiesto dalle parti. 5 2.1. Come chiarito dalle Sezioni Unite, infine, il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia - come nella specie - non rientra in alcuna di suddette fattispecie (cfr. Cass., SU, n. 4315 del 2020. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche le più recenti Cass. n. 11786 del 2023; Cass. n. 39420 del 2021).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Compensa integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile