Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9914 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
I D 0 , A 1 S . O S L T A L R T O A , ' B A L I 3 S L E D 3 E P 5 S D A T I I S S N EL OPOLO TALIANO9914 0 1 O REPUBBLICA ITALIANA N G P E O 3 S 7 M I A I - D A 3 E E O C M U A CORTE. REMIA DI CASSAZIONE O L Oggetto C SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 8468/99 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron. 22517 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. Dott. Francesco IA FIORETTI Rel. Consigliere Ud. 24/04, 01 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere - ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: D'GE ID, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TITO LIVIO 41, presso l'avvocato SGARELLA E.. rappresentata e difesa dall'avvocato CERRITO FAUSTO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
RI PP;
- intimato -
avverso la sentenza non definitiva n. 791/97 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 21/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 б udienza del 24/04/2001 dal Consigliere Dott. Francesco 1103 -1- IA FIORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 14.6.1984, SA TR conveniva in giudizio dinanzi alla Sezione Specializzata Agraria presso il Tribunale di Frosinone D'OTa IA ed i figli D'GE NT, TO, NA e DI chiedendo di ordinare ai convenuti il rilascio in suo favore di un piccolo appezzamento di orto suburbano esteso mq. 580, la demolizione della parte di fabbricato limitrofo insistente su tale fondo, la eliminazione delle abusive servitù di veduta. Con sentenza del 10.12.1997, depositata in cancelleria il 21 maggio 1998, il giudice adito condannava “i resistenti” al rilascio del fondo entro il 30.11.98; rigettava le domande riconvenzionali proposte dai "resistenti”; previa separazione delle relative cause dichiarava l'incompetenza della sezione in ordine alla domanda di demolizione delle opere abusive e delle servitù di vedute e prospetto;
condannava “i resistenti" al rimborso delle spese processuali. Con provvedimento del 7.10.98, il Presidente della Sezione Specializzata Agraria disponeva correggersi l'intestazione di detta sentenza nel senso che tra i resistenti fosse indicata anche D'GE DI. Avverso la sentenza corretta D'GE DI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Gli intimati SA SE, D'OT IA, D'GE TO, NA, IN non si sono difesi in questa fase di giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denuncia che il presunto errore della sentenza 791/97, assoggettato a correzione, attiene a fattispecie diversa da quella contemplata nell'art. 287 del c.p.c.. سومینہ Con il secondo motivo si denuncia la incompetenza del cancelliere alla annotazione di cui all'art. 288 c.p.c. e l'erronea motivazione. Con il terzo motivo si denuncia l'illegittimità del provvedimento di correzione della sentenza 791/97, emesso dal Presidente del Tribunale, Sezione Specializzata Agraria, essendo tale provvedimento di esclusiva competenza dello stesso giudice, che ha pronunciato la sentenza, e si denuncia, altresì, carenza di motivazione. Il ricorso è inammissibile. Secondo il costante orientamento di questa corte i vizi che inficiano il provvedimento di correzione di una sentenza non essendo tale provvedimento suscettibile di impugnazione autonoma neppure con il ricorso per cassazione a sensi dell'art. 111 della Cost., avendo natura amministrativa e non decisoria - si traducono in vizi della sentenza corretta, sicché devono essere fatti valere con l'impugnazione della sentenza medesima, nella parte corretta, con lo specifico mezzo per essa previsto (cfr. in tal senso: cass. n. 10336/91; cass. n. 9356/93; cass. n. 4096/96; cass. n. 15508/2000). Ai sensi degli artt. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 320 (recante la disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie) e 9 della 1. 14 febbraio 1990 n. 29 ( recante modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982 n. 203 relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi) tutte le controversie in materia di contratti agrari sono attribuite: in primo grado a sezioni specializzate dei tribunali e in secondo grado a sezioni specializzate delle corti di appello. La sentenza impugnata, emessa dalla Sezione Specializzata Agraria presso il Tribunale di Frosinone, costituisce, come si evince anche dal contenuto della stessa, sentenza pronunciata in primo grado. zon Come tale, avrebbe dovuto essere impugnata, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., con il mezzo dell'appello e, quindi, dinanzi alla Sezione Specializzata Agraria presso la Corte d'Appello e non con ricorso per cassazione. Pertanto, alla stregua del principio su enunciato, il ricorso per cassazione proposto deve essere dichiarato inammissibile, senza alcuna pronuncia sulle spese non essendosi gli intimati difesi in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 24 aprile 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente France orth Vie yo Boldamen сего Com 2301 I D , A S O 0 S 1 L 3 A L . T 3 O T , 5 B R A I . 'A S E D N L P L S A E T I 3 S D 7 N - O I G 8 P S - O N 1 M I A E 1 S D A I E E D A , G E O O T R T N T IT S E I S R G E I A E D L R L O O D