Sentenza 24 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/02/2004, n. 3653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3653 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AF IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIANNI ROMAGNOSI 17, presso lo Studio dell'avvocato GIOVANNI F. MELIADÒ, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati FRANCESCO FORESTI, ADALBERTO NERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MAECI ASSIC SPA, con sede in Milano, in persona del Procuratore Speciale Dott. Giovanni De Luca, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato LAURA TRICERRI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI ANVERSA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
INPS, in persona del presidente e legale rappresentante;
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso la sede legale dell'Istituto, difeso dagli avvocati MARIO POTI, VINCENZO CERIONI, giusta delega in atti;
- resistente -
nonché contro
UP NI, NI VI, LI AR, GG PP EN, HE LI, ASSITALIA SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 21498/00 proposto da:
UP NI, NI VI, LI AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALESIO 1, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO PACE, che li difende unitamente all'avvocato BENIAMINO ALIBERTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
AF IO, GG PP EN, HE LI, MAECI SPA, ASSITALIA SPA, INPS;
- intimati -
avverso la sentenza n. 449/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sezione Seconda Civile, emessa il 14/04/99 e depositata il 23/06/99 (R.G. 85/97);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/10/03 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Giovanni F. MELIADÒ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO PE, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 13/9/1981 un'autovettura di proprietà di GE PE NO, condotta da TI UL Romano, assicurata dalla CI s.p.a. e recante a bordo PI IC, NI DA e LL AR, venne a collisione con un'autovettura condotta dal proprietario AF IU ed assicurata dall'SS s.p.a.. In conseguenza del sinistro il PI, il NI, il NC ed il AF subirono lesioni personali. L'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (I.N.P.S.) convenne dinanzi al Tribunale di Bergamo il GE, l'TI e la CI per recuperare l'importo di prestazioni effettuate in favore del AF. Convenne, inoltre, dinanzi allo stesso Tribunale il AF e l'SS per recuperare l'importo di prestazioni effettuate in favore del PI, del NI e del LL. A loro volta il PI, il NI ed il LL agirono nei confronti del GE, dell'ET e della CI per esserne risarciti. Infine anche il AF agì nei confronti del GE, dell'TI e della CI per esserne risarcito. Riuniti i procedimenti, il Tribunale, con sentenza del 6/2/1996, ritenne la esclusiva responsabilità del AF quanto alla produzione del sinistro e di conseguenza rigetto tutte le domande proposte nei confronti del GE, dell'TI e della CI e condannò il AF e l'SS al pagamento, in favore dell'I.N.P.S. delle prestazioni erogate dall'Istituto in favore del PI, del NI e del LL. Su appello principale dell'I.N.P.S. e su appelli incidentali del PI, del NI, del LL e del AF, la Corte di Brescia, con sentenza del 23/6/1999, ha confermato la decisione del Tribunale. Ricorre il AF con due motivi. Il PI, il NI ed il LL propongono ricorso incidentale affidato a due motivi. La CI resiste con controricorso. Gli intimati I.N.P.S., il GE, TI e SS non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va previamente disposta la riunione dei ricorsi.
Con i due motivi dell'impugnazione, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, il ricorrente principale denunzia violazione dell'art. 2054 Cod. Civ., nonché vizi motivazionali. Lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto la responsabilità esclusiva del conducente AF in ordine al sinistro, quantunque l'altro conducente, TI, non avesse provato, come gli incombeva, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La doglianza non ha fondamento. La Corte territoriale: 1) ha desunto dal rapporto dei Carabinieri che il AF, affrontando una curva, aveva condotto la propria vettura sul lato sinistro della strada rispetto al suo senso di marcia, rendendo inevitabile la collisione con la vettura condotta dall'TI, che proveniva dall'opposta direzione;
2) ha osservato che tale ricostruzione del sinistro era pienamente attendibile perché risultava confermata dal fatto che, dopo lo scontro, il veicolo del AF era stato rinvenuto nella corsia di pertinenza del veicolo antagonista. Questa motivazione è adeguata ed immune da vizi logici e giuridici ed è contraddetta dal ricorrente principale con argomentazioni di puro fatto, che non possono assumersi in considerazione, essendo volta a sollecitare una nuova valutazione delle acquisizioni processuali, non consentite nel giudizio di legittimità. Il ricorso principale va, dunque, rigettato.
Il ricorso incidentale proposto dal PI, dal NI e dal LL è inammissibile perché non contiene la prescritta esposizione dei fatti di causa, che non sono desumibili neppure dai motivi della impugnazione (Cass., 28/8/2002, n. 12599). Stimasi di compensare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di Cassazione tra le parti costituite. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004