Sentenza 19 marzo 2007
Massime • 1
In tema di patteggiamento, pur dopo l'accordo delle parti sulla pena, è illegittimo il provvedimento che dichiara inammissibile la costituzione di parte civile del danneggiato dal reato, perché, quantunque in tale particolare procedura non sia apprezzabile la fondatezza della domanda risarcitoria o restitutoria, sussiste tuttavia il potere-dovere del giudice di valutare la legittimazione alla costituzione medesima, al fine della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della stessa parte civile.
Commentario • 1
- 1. Caso Giacomelli: sì alla costituzione di parte civile in ipotesi di reato associativoAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2007, n. 17612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17612 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARTELLA Ilario - Presidente - del 19/03/2007
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 623
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 33623/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IA TO;
avverso l'ordinanza in data 12.5.2006 del Tribunale di Campobasso;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, con le quali si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
FATTO
1. IA TO AR ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza in data 12.5.2006 del Tribunale di Campobasso che ha ritenuto inammissibile la sua costituzione di parte civile nel procedimento instaurato per il reato di cui agli artt. 110 e 348 c.p., nei confronti di BE AE (oltre che di PA TO
la cui posizione risulta separata) per esercizio abusivo della professione di medico odontoiatra, procedimento poi conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta.
2. Nel ricorso si lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), (inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità , di inutilizzabilità o di decadenza) in relazione all'art. 185 c.p. sul rilievo che il Tribunale ha escluso erroneamente ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (Cass., 5^, 18.11.2004) che il privato possa essere danneggiato dal reato ex art. 348 c.p. affermando che lo Stato è il solo soggetto passivo del reato di esercizio abusivo della professione. DIRITTO
1. Il collegio osserva che il bene giuridico protetto dal reato di esercizio abusivo di una professione non può più essere identificato "esclusivamente" nell'interesse dello Stato (e delle diverse categorie professionali) a che determinate attività siano esercitate da soggetti dotati di capacità e di cognizioni attestate dal conseguimento di una "abilitazione" pubblica.
Una tale finalità della norma incriminatrice poteva infatti essere considerata unica ed assorbente nel quadro di un ordinamento corporativo delle professioni regolato e controllato dallo Stato nell'interesse preminente delle stesse categorie professionali, da cui scaturiva una tutela solo indiretta, riflessa e di mero fatto degli utenti delle attività professionali.
Nel mutato contesto dello Stato democratico di diritto che valorizza i diritti individuali del cittadino anche nella veste di utente di servizi e di consumatore, l'interesse dell'utente a ricevere prestazioni professionali qualificate (verificate attraverso appositi esami e controlli pubblici) acquista una sua autonoma e specifica consistenza ed autonomia idonea a legittimare la costituzione di parte civile nel procedimento penale per il reato di cui all'art. 348 c.p.. 2. Del resto questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio che in tema di esercizio arbitrario di una professione, benché il bene tutelato dall'art. 348 c.p., sia costituito dall'interesse generale a che determinate professioni, richiedenti, tra l'altro, particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, e debba quindi ritenersi che l'eventuale lesione del bene anzidetto riguardi in via diretta ed immediata la P.A., ciò non esclude che possano assumere veste di danneggiati quei soggetti che, in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dalla violazione della norma penale in questione. Ed in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la decisione di un giudice di merito che - essendo risultato improcedibile, per difetto di tempestiva querela, il reato di lesioni colpose - aveva escluso che dalla sola violazione dell'art. 348 c.p., potesse ritenersi derivato un danno di cui la costituita parte civile avesse titolo ad essere risarcita (Cass., 5^, n. 3996 del 18.11.2004).
3. Occorre infine sottolineare che, ai fini che qui interessano, non rileva che la decisione sulla costituzione della parte civile sia stata assunta nel giudizio di applicazione della pena a richiesta delle parti, giacché in tale giudizio il giudice, se non può apprezzare la fondatezza della domanda della parte civile, ha tuttavia, il potere-dovere di valutare la legittimazione della costituzione ai fini della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali a favore di quella (Cass., 5^, n. 4076 del 20.9.1999, Cass., SS.UU., n. 12 del 1999) e che la parte civile ha interesse ad interloquire su ogni questione affidata alla valutazione del giudice dalla quale possa derivare un pregiudizio al proprio diritto al risarcimento del danno, sia pure da fare valere in altra sede.
4. Ne consegue che la sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di AE BE è nulla per le violazioni di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), e che gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Campobasso per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza di applicazione della pena su richiesta emesse nei confronti di AE BE e trasmette gli atti al Tribunale di Campobasso per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2007