Sentenza 23 aprile 2015
Massime • 1
Il datore di lavoro è responsabile delle lesioni occorse all'operaio in conseguenza dell'uso del macchinario, il quale, pur non presentando alcun difetto di costruzione o di montaggio, per come in concreto utilizzato ha comunque esposto i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi. (In motivazione la Corte ha precisato che il datore di lavoro è tenuto ad accertare la compatibilità dei dispositivi di sicurezza adottati, i quali, pur se sofisticati, potrebbero rilevarsi insufficienti in ragione delle modalità con cui la macchina è in concreto utilizzata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/04/2015, n. 22819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22819 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2015 |
Testo completo
22 8 1 9 / 15 M. AеRG IN CALCE ANNOTAZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 920/2015 Dott. LUISA CHI Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - - Consigliere -N. 37399/2014 Dott. ES RI CIAMPI - Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nei confronti di: IG SI N. IL 05/09/1942 NI RI N. IL 25/05/1947 IG ES N. IL 24/05/1977 IG CA N. IL 24/05/1970 avverso la sentenza n. 882/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 10/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sialanella, che ha concluso per l'auuvillamento com rinvio;
•-Samba, che ha chiesto l'onnullamento fer la ficiale frail l'avr. Puntore Le ha chiesto Udito, per la parte civile, l'Avv, cm riquis l'annullamento con rinvis, -1- Blain- 5 UI IS + 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Il Tribunale di Brescia ha affermato la responsabilità degli imputati in epigrafe in ordine al reato di lesioni colpose con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno di MA ER;
e li ha altresì condannati al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. La sentenza è stata riformata dalla Corte d'appello di Brescia che ha adottato pronunzia assolutoria perché il fatto non costituisce reato ed ha revocato le statuizione civili. Secondo quanto riferito dagli giudici di merito, la vittima, in servizio presso l'azienda ABRA BETA spa, era al lavoro ad una macchina per la fabbricazione di mole abrasive. Nel tentativo di rimuovere una parte di una mola depositata nello stampo, si introduceva, a macchina ferma, superando la barriera di protezione fotoelettrica, nell'area del gruppo di traslazione e veniva colpita dall'apparato immettitore, messo in movimento improvvisamente, così subendo lesioni personali. Agli imputati nella veste di datori di lavoro, sono stati mossi due addebiti: non aver dotato la macchina di un dispositivo di sicurezza che rilevasse la presenza del lavoratore nella zona di rischio tale da bloccare permanentemente le operazioni pericolose;
ed inoltre non aver informato i lavoratori in ordine ai rischi ed al corretto funzionamento della macchina.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica. Si è trascurato che il comportamento della lavoratrice, che per un gesto automatico ed irriflesso ha azionato i comandi della macchina mentre l'altra lavoratrice si trovava all'interno dell'apparato in una zona pericolosa, non è né eccezionale nè abnorme ed imprevedibile, bensì prevedibile nell'ambito di lavorazione ripetitiva. D'altra parte la vittima si trovava per la prima volta a lavorare al comando del macchinario, dopo che nei tre giorni precedenti la lavoratrice ES la aveva formata. Quindi la concomitante presenza delle due donne non era per nulla straordinaria. La sentenza è dunque illogica. La sentenza è pure erronea quando esclude l'utilità di una formazione adeguata;
che invece avrebbe potuto efficacemente porre in luce le criticità dell'impianto. Tale carenza riguarda pure la lavoratrice formatrice, che non era stata informata che gesti automatici sulle leve di comando potessero determinare pericolo per i lavoratori che si trovavano nella zona di rischio.
3. La difesa degli imputati ha presentato una memoria.
4. Il ricorso è fondato.
2. MU : La sentenza impugnata espone che la macchina era dotata di barriere di protezione e di barriere optoelettriche capaci di bloccare l'impianto in caso di accesso del lavoratore alla zona rotante. Dopo l'interruzione del funzionamento con l'entrata in funzione delle dette barriere optoelettriche, l'impianto può essere avviato solo premendo manualmente due pulsanti. Si aggiunge che secondo il tribunale l'apparato non era del tutto sicuro, consentendo che qualcuno, agendo sul quadro di comando, potesse far ripartire la macchina. A tale situazione si è posto rimedio solo dopo il sinistro con la introduzione di dispositivi aggiuntivi. Si è appurato che la lavoratrice infortunata si trovava all'interno dell'impianto. Non è certa la causa dell'attivazione della macchina, ma l'ipotesi più accreditata è che la compagnia di lavoro ES, forse solo per un gesto automatico, la avviò agendo dal pannello di controllo. In ogni caso l'evento è stato attribuito dal Tribunale all'azienda, attesa l'assenza di impianto di blocco dotato di incondizionata funzionalità, in connessione con la presenza di persone nell'impianto. Il gesto della lavoratrice non costituiva una contingenza imprevista ed imprevedibile. D'altra parte il primo giudice ha escluso che vi sia stata omissione di attività di formazione. La sentenza d'appello condivide la valutazione del Tribunale per ciò che attiene alla causa del sinistro, determinata dall'azionamento dei comandi ad opera della collega che si trovava fuori dall'area di pericolo ed aveva, per così dire, rimosso la presenza della villima. Tuttavia si considera che la presenza di due persone nell'area della macchina era dovuta, in via eccezionale, all'attività di formazione compiuta dalla ES nei confronti della collega nei tre giorni precedenti il sinistro. In presenza di un solo operatore l'apparato era del tutto sicuro poiché, una volta effettuato l'accesso alla zona pericolosa, non era fisicamente possibile raggiungere la pulsantiera di comando manuale. L'unico rischio era quindi quello dell'intervento di altra persona dall'esterno. Tuttavia al riguardo incombeva obbligo di accorgimenti di sicurezza che gravava sul costruttore e sul progettista. La macchina era stata acquistata nel 2008, dunque solo quattro mesi prima dell'infortunio, era nuova, complessa, costosa, collaudata e dotata di tutte le marchiatura di legge. Essa era munita, come ritenuto dal consulente, del pubblico ministero, di sofisticatissimi dispositivi di sicurezza. Pertanto, non può ravvisarsi alcun profilo di colpa per omessa verifica dell'esistenza dei requisiti di sicurezza. Ed era assai difficile rappresentarsi ex ante una condotta del genere di quella verificatasi, costituita da un uso del tutto scorretto dell'apparato, posto in essere da un operatore che si trovava a fianco della vittima. D'altra parte, neppure una formazione appropriata avrebbe potuto riguardare una contingenza del genere.
4.1 Tale pur argomentato e diffuso apprezzamento non sfugge alle indicate censure. E' ben vero che il macchinario era recentissimo e sofisticato. Tuttavia, il soggetto che consente l'utilizzazione di un apparato e che è garante della sicurezza 3- non può non porsi il problema della compatibilità delle procedure di protezione con le modalità con cui l'apparato stesso è utilizzato. Nella fattispecie, la macchina era affidata a due persone che vi operavano congiuntamente. Essa era sicura in caso di operatore unico poiché, come si è visto, questi, portatosi nella zona con parti in movimento, non era in grado di raggiungere ed azionare i pulsanti che movimentano gli apparati. Non lo era, invece, nel caso di attività congiunta;
come eloquentemente documentato dall'accadimento verificatosi. Del resto, questa Corte ha già avuto modo di enunciare che la sicurezza degli apparati deve essere adeguata alle modalità della low sura utilizzazione (da ultimo Sez. IV, 1 luglio 2014, Colucci, Rv. 260294). La sentenza va dunque annullata con rinvio, per nuovo esame alla luce del principio sopra esposto.
PQ M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Brescia altra Sezione, cui rimette anche la regolamentazione delle spese per questo giudizio. Roma 23 aprile 2015 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE CASSAZIONS (La CH (Rocco Marco BLAIOTTA) Placite 1 0 IL FUNZIONARIO D ARK Dott RUHLLC CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 MAG. 2015 IL FUNZIONATO GIUDIZIRI Dott Giopant RUELLO E N O Z I A 0/0 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Corte Supreme di Cassazione - Quarta Sezione Penale - com sentenza n° 1050 /16 del b 10/12/15 e depositata il 13/1/2016 : LLS: conegga sentenza n. 22819/15, data 23.04.2015 relativa al Mu procediments m. 37299 /14, nel senso che nell'intestazione della predetta sentenza, dopo il riferimento all' in ' tervento del difensore di parte civile, deve essere inserita le seguente indicazione : "Udito per gli ли imputati il difensore avvocato Francesco Pizo malli, del foro di Brescia, che chiede il rigetts . del ricorso dee Procuratore Generale". Siprocede altresì alla conezione del verbale di udieų. Za del 23.04.2015, relativo al procediments sepro midicato, nel senso che laddove è indicato "l'ad. Francesco Piromalli del foro di Darfo Boario тениеTerme " deve intendersi " l'avv. Francesco Piromalli del Foro di Brescia"»>- CORTE Roma, 27 GEN 2016 * A Il Funzionario Giudiziario CASSAZIONE Filippo GRECO E M S P U R