Sentenza 19 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/03/2002, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2002 |
Testo completo
E N 6 се O 8 I 9 Z 1 5 / A . 4 R N / T 6 2 S I . E G .R E L .P L R A D A I L A R E B D D A A LA 0 3 95 9 /02 I T E Oggetto: Imposta di succes- S T ITALIANA A 1 N 3 I N E 1 S E R S I E E sione Accertamento A N T A M PREM DI CASSAZION SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 22473/1999 Cron. 9244 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Michele Cantillo Consigliere Ud. 31.10.2001 Dott. Enrico Altieri Consigliere Dott. Giulio Graziadei Consigliere Dott. Salvatore Di Palma Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere CORTE SUPRIMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA 79397 N. sul ricorso proposto: לק dal signor TI NT LL, rappresentato e difeso dagli avv.ti NT Benedetto e Alberto Benifei, giusta procura speciale a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Susanna Fer- ri, in Roma, Via Clementina, n. 5;
- ricorrente -
contro il MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro delle finanze pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12; intimato - 5 6 1 2 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 28 maggio 1998, n. 264/06/98, depositata il 24 settembre 1998; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 31 ottobre 2001 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il signor TI NT RI ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 28 maggio 1998, n. 264/06/98, depositata il 24 settembre 1998, che, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano 18 marzo 1996, n. 203/19/96, ha dichiarato inammissibile il suo ricorso introduttivo.
1.2. I processi di merito hanno avuto questo svolgimento: il 25 gennaio 1995 l'Ufficio del registro di Milano notifica al signor Atti- lio NT RI l'avviso di accertamento di rettifica valori e liquidazione n. 9145, relativo ad una successione apertasi nel 1987 nel luogo indicato dal contribuente nella dichiarazione di successione;
- il 31 marzo 1995 il contribuente propone ricorso alla Commissione tribu- taria provinciale di Milano, che, con la sentenza 18 marzo 1996, n. 203/19/96, lo rigetta perché la notifica è irregolare, perché il ricorso è tardi- vo e perché l'Ufficio non è incorso in decadenza;
- sull'appello del contribuente la Commissione tributaria regionale decide con la sentenza 28 maggio 1998, n. 264/06/98, che riforma la sentenza di primo grado e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del contribuen- te. All 2 1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale 28 maggio 1998, n. 264/06/98, è così motivata: la Commissione rileva che lo stesso ricorrente, nel ricorso introduttivo, - ammette di aver dichiarato il proprio domicilio nell'atto di denuncia di suc- cessione in Milano, Via Savonarola 19, domicilio presso il quale è stata fatta la notifica ed è stato accettato l'atto; accertata, dunque, la regolarità della notifica, si deve rilevare che il ricorso introduttivo è stato presentato oltre i termini dei 60 giorni e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
2. Il ricorso per cassazione del signor TI NT RI è so- stenuto con un solo motivo d'impugnazione.
3. Il Ministero delle finanze si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Motivi della decisione 4.1. Si rileva, in via preliminare, che la sentenza, impugnata per cas- sazione, della Commissione tributaria regionale di Milano 28 maggio 1998, n. 264/06/98, è stata depositata il 24 settembre 1998 e che il ricorso per cas- sazione del signor TI NT RI è stato notificato al Ministero delle finanze, in persona del Ministro del finanze pro tempore, presso l'Av- vocatura generale dello Stato il 24 novembre 1999, cioè oltre il termine an- nuale previsto dall'art. 327 cpc, integrato dal periodo di sospensione feriale relativo al 1999. 4.2. Data la tardività del ricorso per cassazione, esso dev'essere di- chiarato inammissibile. 3 5. Poiché il Ministero delle finanze si è costituito in giudizio senza svolgere alcun'altra attività difensiva, non esistono i presupposti per una pronuncia sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2001. Il Presidente Il relatore ed estensore Mertoncel DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 CE IS Oggi •19MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 - CE IS N A R / T 4 S I G R E R R . L P . L A D A D L E B E D A T T I N S A 1 E N I 3 S E 1 R E S . E I A T N A M