Sentenza 27 febbraio 2003
Massime • 1
Le garanzie offerte dal debitore, ai sensi dell'art. 160, secondo comma, n.1, legge fall., come condizione per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo non sono equiparabili alle fideiussioni di diritto comune, in quanto sono costituite in funzione del concordato e non diventano efficaci senza la sentenza di omologazione. Tuttavia, esse, pur in mancanza di una disposizione analoga a quella specificamente dettata dall'art. 140, secondo comma, legge fall., per la risoluzione del concordato fallimentare, non perdono efficacia, negli stretti limiti della percentuale concordataria per cui sono state offerte, in ipotesi di risoluzione del concordato preventivo dovuta all'inadempimento dell'imprenditore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2003, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - rel. Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ GI, EN IS, LA IA, AZ CO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIALE G. MAZZINI 123, presso l'avvocato LUDOVICO ALDO PAGANO, rappresentati e difesi dall'avvocato ALFONSO FIORDELISI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UR NT IA & AZ SRL, in persona del Curatore Santoro Sergio pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA MASCAGNI 7, presso l'avvocato FERDINANDO FERRI rappresentato e difeso dall'Avvocato ALDO CORVINO, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del Tribunale di NAPOLI, depositata il 12/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Fiordelisi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Corvino che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 29.1.2000 il Giudice Delegato del fallimento della società NO e AZ s.r.l." rigettò la richiesta di AZ EP e AR, NT LU e LA MA, fideiussori del concordato preventivo richiesto dalla società e garantito sino alla somma - poi depositata giusta richiesta degli organi della procedura - di L. 451.000.00. Il concordato era stato omologato dal tribunale ma successivamente il commissario giudiziale aveva richiesto alla società di integrare di L. 55.000.000 la garanzia;
la richiesta era rimasta senza effetto, avendo i fideiussori confermato il limite della loro esposizione e il tribunale aveva dichiarato il fallimento della società, previa risoluzione del concordato.
I AZ, la NT ed il LA avevano quindi proposto istanza di restituzione della somma depositata al giudice delegato, il cui provvedimento di rigetto fu reclamato al tribunale, sul rilievo che, essendo incongrue le garanzie prestate rispetto al costo del concordato, avrebbe dovuto il tribunale, giusta quanto subito dedotto dal commissario giudiziale, dichiarare immediatamente il fallimento della società - e non dar luogo alla omologazione, salvo a dichiarare in seguito risoluto il concordato - e provvedere alla restituzione delle somme, come effetto della mancata omologazione.
Avevano, inoltre, rilevato che la fideiussione era nulla per vizio della volontà dei promittenti, indotti in errore dalla incertezza della dottrina e giurisprudenza sulla conservazione delle garanzie prestate nel caso di risoluzione del concordato.
Il tribunale, con decreto 15.2.2000, ha respinto il reclamo, rilevandone la inammissibilità in quanto riferito alla sentenza di omologazione e a quella di risoluzione. Quanto, invece, alla dedotta nullità della fideiussione, al di là di ogni questione sulla rilevanza del supposto vizio della volontà e sulla utilizzabilità del rito prescelto, al fine di farlo valere, ha giudicato pretestuosa la doglianza, in quanto ogni contrasto sulla permanenza delle fideiussioni dopo la risoluzione del concordato preventivo era stato composto in giurisprudenza dalla sentenza 1482/1997 delle Sezioni Unite della SA. Propongono ricorso per SA con due motivi AZ EP e AR, NT LU e LA MA;
resiste con controricorso il fallimento della società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 L.F., assumendo che contro l'erroneo provvedimento del giudice delegato, che aveva negato la restituzione delle somme versate, era praticabile il rimedio del reclamo endofallimentare. Lamentano, inoltre, il vizio di omessa ed insufficiente motivazione, giacché il decreto impugnato era stato reso " con una motivazione non motivazione".
Con il secondo motivo sono denunziate la violazione e falsa applicazione degli artt. 1387 c.c., 140 3^ comma, 184, 186 L.F., nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato.
Deducono i ricorrenti che la risoluzione del concordato non era derivata da inadempienze dei fideiussori o del debitore, ma dalla erronea valutazione della situazione patrimoniale degli organi della procedura, che avevano stimato congrua la garanzia prestata, salvo a riconoscerne in seguito la insufficienza.
Rilevano, inoltre, la insufficienza della motivazione, a fronte del denunciato errore della volontà, di avere ritenuto che in caso di risoluzione del concordato le somme sarebbero state restituite;
errore che aveva inficiato le fideiussioni.
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Napoli, con il decreto impugnato, ha respinto il reclamo avverso il provvedimento reiettivo della istanza di restituzione delle somme depositate, a garanzia del concordato preventivo, rilevando che la sentenza di omologazione e quella di risoluzione non potevano essere censurate con il mezzo proposto e che il fondamento della istanza di restituzione delle somme predette - e cioè la supposta nullità della fideiussione per errore della volontà dei fideiussori, determinato dalle incertezze dottrinali e giurisprudenziali sulla permanenza delle garanzie dopo la risoluzione - fosse comunque privo di giuridica consistenza, a fronte della composizione del contrasto di giurisprudenza sopravvenuta con la sentenza 18.2.1997 n. 1482 delle SS.UU. della SA - che aveva preceduto la proposta di concordato dell'8.7.1998 - nel segno della permanenza delle garanzie, anche nella ipotesi di risoluzione.
Della censura, articolata nei due motivi suesposti, sulla triplice prospettazione del vizio di motivazione, della violazione dell'art. 26 L.F. - nella supposizione che il tribunale abbia negato l'esperibilità del reclamo endofallimentare - nonché degli artt. 1387 c.c. e 140 3^ comma, 184 e 186 L.F. - nessuna inadempienza potendosi riferire ai fideiussori e al debitore, dal momento che il concordato era stato risolto per la erronea valutazione della situazione patrimoniale degli organi della procedura, circa la congruità della garanzia prestata - merita di essere esaminato solo il profilo della violazione di legge, non essendo il vizio "motivazionale deducibile con il mezzo proposto, di cui all'art. 111 Cost.. La denunzia contenuta nel primo motivo - quella del secondo è in realtà riferita alla ipotesi di motivazione insufficiente e non omessa - con cui si addebita al decreto di rigetto del reclamo " una motivazione non motivazione", tale da supporre un vizio riconducibile all'art. 360 n. 4 c.p.c, piuttosto che al 360 n. 5, è stata formulata in modo ellittico, senza alcuna esplicitazione delle ragioni giustificative, sì da meritare il giudizio di inammissibilità.
Quanto alla violazione dell'art. 26 L.F., la doglianza muove dall'erroneo presupposto che il tribunale abbia negato la esperibilità del reclamo previsto dalla norma, avverso il provvedimento reiettivo del giudice delegato, e rileva che "di fatto i fideiussori non avrebbero potuto seguire, altre vie" aggiungendo poi che "in tale sede" (cioè quando ormai era stato dichiarato il fallimento della società) "i ricorrenti chiesero la restituzione delle somme versate, avanzando istanza ai sensi dell'art. 103 L.F., rigettata e reclamata".
In realtà il tribunale non ha affatto negato quel mezzo di tutela, con riguardo al rigetto della richiesta di restituzione, ma ha considerato la sua improponibilità, in quanto diretto a censurare la sentenza di omologazione del concordato preventivo o quella di risoluzione, atteso che i reclamanti avevano sostenuto, come riferiscono nel ricorso, che il concordato preventivo non doveva essere omologato per insufficienza delle garanzie e che la sua risoluzione non era ad essi imputabile.
Lo specifico fondamento della istanza di restituzione, cioè il contrasto di dottrina e giurisprudenza sulla applicabilità dell'art. 140 3^ comma L.F. alla risoluzione del concordato preventivo, che avrebbe generato nei garanti un errore nella determinazione della loro volontà, il giudice di merito ha disatteso - "pur volendo prescindere da ogni considerazione in ordine alla rilevanza del supposto vizio del volere e sulla possibilità di far valere detta nullità con il rito prescelto" - rilevando la pretestuosità della tesi" posto che dopo l'intervento della decisione citata dagli stessi ricorrenti (Cass. SS.UU. 18.2.1997 n. 1482) il contrasto giurisprudenziale è venuto meno e ciò avrebbe dovuto quanto meno indurre i reclamanti ad una maggiore cautela al momento della decisione di prestare la garanzia." La deduzione formulata con il ricorso, che la risoluzione del concordato non fosse ascrivibile ad inadempienze dei fideiussori ne' a quella del debitore, non ha alcun pregio;
al di là della circostanza che a determinare la risoluzione fu la incompleta prestazione delle garanzie, a copertura del costo integrale della procedura, che integra una ipotesi di inadempienza della società proponente, e che tanto giova a negare l'assunto dei ricorrenti, in quanto riferito alla società debitrice, inconferente restando il riferimento a responsabilità dei fideiussori, la risoluzione supponendo solo quella del debitore;
va rilevato che (Cass. 4169/1979) non è in discussione a chi faccia capo tale evento,
essendo esso comunque un fatto storicamente avvenuto e non più controvertibile, ma solo le conseguenze che ne derivano e che per ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (SS.UU. citate;
Cass. 3670/2001; 2174/1993) che il collegio condivide sono nel concordato preventivo pari a quelle del concordato fallimentare, in termini di sopravvivenza di efficacia delle garanzie prestate.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali del giudizio di SA.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del processo di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2003