Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2003, n. 2961
CASS
Sentenza 27 febbraio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Le garanzie offerte dal debitore, ai sensi dell'art. 160, secondo comma, n.1, legge fall., come condizione per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo non sono equiparabili alle fideiussioni di diritto comune, in quanto sono costituite in funzione del concordato e non diventano efficaci senza la sentenza di omologazione. Tuttavia, esse, pur in mancanza di una disposizione analoga a quella specificamente dettata dall'art. 140, secondo comma, legge fall., per la risoluzione del concordato fallimentare, non perdono efficacia, negli stretti limiti della percentuale concordataria per cui sono state offerte, in ipotesi di risoluzione del concordato preventivo dovuta all'inadempimento dell'imprenditore.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2003, n. 2961
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2961
    Data del deposito : 27 febbraio 2003

    Testo completo