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Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/07/2023, n. 32954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32954 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. IO MA, nato a [...] il [...] 2. OS US, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/09/2022 della Corte di Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 settembre 2022 la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza del 13 marzo 2019 del Tribunale di Trieste, in forza della quale MA IO e US OS erano stati condannati il primo alla pena, con i doppi benefici, di anni uno di reclusione e di euro 35.000 di multa, e il secondo alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 75.000 di multa, con revoca delle precedenti sospensioni condizionali accordate dai Tribunali di Bologna e di Vicenza, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 40, comma 1, Penale Sent. Sez. 3 Num. 32954 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 25/05/2023 lett. b) e 4, 61, comma 4 e 62, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, atteso il trasporto di 21.730 chilogrammi di olio lubrificante accompagnato da documentazione falsa, che non consentiva di individuare i soggetti dell'operazione commerciale sottostante. 2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, articolati entrambi su due motivi di impugnazione. 3. Ricorso IO 3.1. Col primo motivo il ricorrente, autista dell'automezzo fermato col ricordato carico al momento dell'ingresso in Italia alla frontiera italo-slovena di Fernetti, ha lamentato il vizio motivazionale quanto all'affermata falsità dell'apparente - ma non veritiera - destinazione greca del carico, dal momento che non poteva escludersi che l'utente telefonico italiano - indicato in sentenza come interlocutore ripetuto dei coimputati nel corso del viaggio - potesse fare da tramite al fine di effettivamente destinare il prodotto al Paese di documentata destinazione. Né poteva ritenersi - dato il ruolo dell'imputato - l'esistenza dell'elemento soggettivo, mentre in ogni caso facevano difetto i necessari riscontri probatori alle affermazioni della sentenza, e non sussisteva prova che il ricorrente fosse consapevole della qualità del carico trasportato. 3.1.1. In relazione poi ai contenuti del carico medesimo, gli accertamenti avevano identificato il prodotto come olio lubrificante, sottoponibile ad imposta di consumo e non ad accisa, ed in proposito la sentenza impugnata aveva omesso di valutare ogni rappresentata censura. In ogni caso sussisteva incertezza sugli autori materiali del reato, e non vi era prova circa il reale responsabile dei reati in contestazione. In relazione alla prova, non era comprensibile il mancato esercizio della facoltà di cui all'art. 507 cod. proc. pen., tenuto conto che erano stati comunque individuati i soggetti mittente e destinatario della spedizione. In realtà non era stato dato necessario sviluppo istruttorio agli elementi presuntivi raccolti. 3.2. Col secondo motivo è stato lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante il comportamento collaborativo dell'imputato ed il suo ruolo di mero dipendente. Né era soddisfacente il rilievo che non erano emersi elementi positivamente valutabili. 4. Ricorso OS 4.1. Col primo motivo è replicata l'analoga censura del coimputato IO, tanto più in relazione al ruolo del ricorrente, mero passeggero sull'automezzo oggetto d'indagine e sequestro. 4.2. Col secondo motivo è stata parimenti censurata la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto le attenuanti generiche, tenuto conto della ricordata posizione del ricorrente, che comunque aveva prestato collaborazione attivandosi con gli operanti. Inoltre il ricorrente ha lamentato la 2 mancata risposta alla doglianza circa la disposta revoca, già in sede di cognizione, delle sospensioni condizionali della pena. 5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa ha depositato note d'udienza in replica. CONSIDERATO IN DIRITTO 6. I ricorsi sono inammissibili. 6.1. In via del tutto preliminare, peraltro, osserva la Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni. La struttura motivazionale della sentenza di appello si salda pertanto con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa e altro, Rv. 236181), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250). 6.1.1. Sempre in via preliminare, correttamente il Procuratore generale ha ricordato che parte ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e altri, Rv. 270627; cfr. altresì Sez. 3, n. 34489 del 29/10/2020, Tatasciore, Rv. 280442). Al riguardo, la Corte territoriale ha invero dato conto che col primo motivo di appello gli odierni imputati si erano doluti del mancato raggiungimento della prova della commissione del reato, dal momento che vi erano stati solamente accertamenti di natura presuntiva, senza alcuna prova logico giuridica né alcuna certezza circa detta commissione;
né, individuati mittente e destinatario della merce, si era provveduto a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., sì che sussisteva incertezza circa detti soggetti e in ordine alla consapevolezza degli imputati. Col secondo motivo, invece, non vi era stata parimenti prova della consapevolezza degli imputati, come emergeva anche dall'assoluzione del coimputato CA e dalla stessa condotta del IO (l'OS era mero passeggero), il quale aveva subito esibito la documentazione mentre - in ogni caso - i due erano estranei a tutta la vicenda, non essendo né proprietari del semirimorchio né mittenti ovvero destinatari del carico (né sussistendo in loro favore la 3 riconducibilità di alcuna società coinvolta). Col terzo motivo, infine, erano formulate doglianze in tema di trattamento sanzionatorio e di riconoscimento delle attenuanti generiche, nonché di disposta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. In tal senso pertanto è stato definito l'ambito della devoluzione al Giudice d'appello. 6.2. Il Tribunale di Trieste, trattandosi di trasporto di olio lubrificante e di assoggettamento del carico ad imposta di consumo (dato altresì conto - contrariamente ai rilievi dei ricorrenti - che veniva così ravvisata piena consapevolezza negli imputati circa l'irregolarità del trasporto, proprio per le considerazioni di cui in fra), ha quindi correttamente ritenuto applicabile l'ipotesi di reato di cui al capo B d'imputazione (i ricorrenti per vero non si confrontano con tale accertamento). Al riguardo, il riferimento alla sottrazione all'accisa è contenuto invece nell'ipotesi sub A, già disattesa dal primo Giudice, laddove la Corte territoriale ha integralmente confermato la prima decisione sulla premessa - appunto, cfr. pag. 3 della sentenza impugnata - dell'affermazione di responsabilità in relazione al capo B, in tema di imposta di consumo. Tutto ciò ancorché, erroneamente, nell'intestazione della sentenza censurata sia stato fatto riferimento - quanto all'imputazione - all'accisa anche relativamente al capo sub B, nonostante il chiaro e corretto riferimento normativo di cui agli artt. 61, comma 4 e 62 d.lgs. 504 del 1995, in tema di oli lubrificanti e di imposta di consumo (e ciò anche in relazione all'apparato sanzionatorio, richiamato, e di per sé previsto in tema di accise). 6.3. Ciò posto, e contrariamente ai rilievi dei ricorrenti, i Giudici del merito hanno affermato la responsabilità in esito a percorso argomentativo non manifestamente illogico. Così come del tutto logicamente era stata esclusa la responsabilità del terzo coimputato, già legale rappresentante della società di cui gli imputati erano dipendenti, cessato dalla carica ben prima del contestato trasporto e senza alcun ruolo nella vicenda. Al riguardo, infatti, è stata somministrata convergente valutazione indiziaria in esito alla verifica della documentazione di viaggio prodotta e alla duplicità di CMR, con identica numerazione ma differenza di data e di indicazione di rimorchio;
agli accertamenti compiuti sull'apparente soggetto destinatario del carico, ormai non più attivo nel commercio;
ai ripetuti contatti degli imputati - anche nel corso delle operazioni condotte dai militari della Guardia di Finanza - con soggetto operante in Napoli, laddove il carico avrebbe dovuto avere invece destinazione cartolare in Grecia (tra l'altro è rimasto sullo sfondo il non spiegato ingresso dell'automezzo in Italia dalla Slovenia, atteso l'apparente approdo ellenico della merce). 4 In proposito, il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria (Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 2021, Atilem, Rv. 280301; Sez. 4, n. 7948 del 03/10/2013, dep. 2014, Fappiano, Rv. 259272). Ed in proposito l'univoco compendio indiziario a carico degli imputati (entrambi, a prescindere dalla loro fattuale collocazione sul mezzo in occasione dei controlli della Guardia di Finanza, assunti con la qualifica di autisti - come osservato dalla Corte territoriale - e logicamente consapevoli delle manifeste anomalie del viaggio;
entrambi interlocutori del soggetto napoletano con cui erano stati costantemente in contatto nelle giornate di viaggio) è stato non illogicamente ritenuto del tutto adeguato ai fini dell'affermazione di responsabilità. Mentre alcunché è stato aggiunto dagli imputati, che nulla hanno inteso in realtà giustificare. 6.4. In ordine infine al trattamento sanzionatorio, le circostanze attenuanti generiche hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639). In specie, la discrezionale valutazione di congruità dei Giudici del merito ha inteso individuare la dosimetria della pena nei termini di cui supra, in tal modo ottemperando ai ricordati doveri costituzionali e, in definitiva, non ritenendo la necessità di interventi di adeguamento della pena - comunque ampiamente contenuti nella mediana edittale, se non al minimo di legge - al fatto concreto. 6.4.1. Quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti dell'OS a termini dell'art. 168, comma 1 n. 2 cod. pen., e come in realtà riconosce lo stesso ricorrente (che si è doluto della mancata devoluzione al giudice dell'esecuzione), il giudice della cognizione vi era comunque facoltizzato (cfr. Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156). La questione pertanto era in sé inammissibile (cfr., al riguardo, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281). 7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i motivi di impugnazione, che in parte neppure si confrontano appieno con la complessiva ratio decisoria, devono considerarsi manifestamente infondati. Ne consegue l'inammissibilità dei ricorsi. 5 Il Consigliere estensore Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25/05/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 settembre 2022 la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza del 13 marzo 2019 del Tribunale di Trieste, in forza della quale MA IO e US OS erano stati condannati il primo alla pena, con i doppi benefici, di anni uno di reclusione e di euro 35.000 di multa, e il secondo alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 75.000 di multa, con revoca delle precedenti sospensioni condizionali accordate dai Tribunali di Bologna e di Vicenza, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 40, comma 1, Penale Sent. Sez. 3 Num. 32954 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 25/05/2023 lett. b) e 4, 61, comma 4 e 62, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, atteso il trasporto di 21.730 chilogrammi di olio lubrificante accompagnato da documentazione falsa, che non consentiva di individuare i soggetti dell'operazione commerciale sottostante. 2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, articolati entrambi su due motivi di impugnazione. 3. Ricorso IO 3.1. Col primo motivo il ricorrente, autista dell'automezzo fermato col ricordato carico al momento dell'ingresso in Italia alla frontiera italo-slovena di Fernetti, ha lamentato il vizio motivazionale quanto all'affermata falsità dell'apparente - ma non veritiera - destinazione greca del carico, dal momento che non poteva escludersi che l'utente telefonico italiano - indicato in sentenza come interlocutore ripetuto dei coimputati nel corso del viaggio - potesse fare da tramite al fine di effettivamente destinare il prodotto al Paese di documentata destinazione. Né poteva ritenersi - dato il ruolo dell'imputato - l'esistenza dell'elemento soggettivo, mentre in ogni caso facevano difetto i necessari riscontri probatori alle affermazioni della sentenza, e non sussisteva prova che il ricorrente fosse consapevole della qualità del carico trasportato. 3.1.1. In relazione poi ai contenuti del carico medesimo, gli accertamenti avevano identificato il prodotto come olio lubrificante, sottoponibile ad imposta di consumo e non ad accisa, ed in proposito la sentenza impugnata aveva omesso di valutare ogni rappresentata censura. In ogni caso sussisteva incertezza sugli autori materiali del reato, e non vi era prova circa il reale responsabile dei reati in contestazione. In relazione alla prova, non era comprensibile il mancato esercizio della facoltà di cui all'art. 507 cod. proc. pen., tenuto conto che erano stati comunque individuati i soggetti mittente e destinatario della spedizione. In realtà non era stato dato necessario sviluppo istruttorio agli elementi presuntivi raccolti. 3.2. Col secondo motivo è stato lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante il comportamento collaborativo dell'imputato ed il suo ruolo di mero dipendente. Né era soddisfacente il rilievo che non erano emersi elementi positivamente valutabili. 4. Ricorso OS 4.1. Col primo motivo è replicata l'analoga censura del coimputato IO, tanto più in relazione al ruolo del ricorrente, mero passeggero sull'automezzo oggetto d'indagine e sequestro. 4.2. Col secondo motivo è stata parimenti censurata la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto le attenuanti generiche, tenuto conto della ricordata posizione del ricorrente, che comunque aveva prestato collaborazione attivandosi con gli operanti. Inoltre il ricorrente ha lamentato la 2 mancata risposta alla doglianza circa la disposta revoca, già in sede di cognizione, delle sospensioni condizionali della pena. 5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa ha depositato note d'udienza in replica. CONSIDERATO IN DIRITTO 6. I ricorsi sono inammissibili. 6.1. In via del tutto preliminare, peraltro, osserva la Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni. La struttura motivazionale della sentenza di appello si salda pertanto con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa e altro, Rv. 236181), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250). 6.1.1. Sempre in via preliminare, correttamente il Procuratore generale ha ricordato che parte ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e altri, Rv. 270627; cfr. altresì Sez. 3, n. 34489 del 29/10/2020, Tatasciore, Rv. 280442). Al riguardo, la Corte territoriale ha invero dato conto che col primo motivo di appello gli odierni imputati si erano doluti del mancato raggiungimento della prova della commissione del reato, dal momento che vi erano stati solamente accertamenti di natura presuntiva, senza alcuna prova logico giuridica né alcuna certezza circa detta commissione;
né, individuati mittente e destinatario della merce, si era provveduto a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., sì che sussisteva incertezza circa detti soggetti e in ordine alla consapevolezza degli imputati. Col secondo motivo, invece, non vi era stata parimenti prova della consapevolezza degli imputati, come emergeva anche dall'assoluzione del coimputato CA e dalla stessa condotta del IO (l'OS era mero passeggero), il quale aveva subito esibito la documentazione mentre - in ogni caso - i due erano estranei a tutta la vicenda, non essendo né proprietari del semirimorchio né mittenti ovvero destinatari del carico (né sussistendo in loro favore la 3 riconducibilità di alcuna società coinvolta). Col terzo motivo, infine, erano formulate doglianze in tema di trattamento sanzionatorio e di riconoscimento delle attenuanti generiche, nonché di disposta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. In tal senso pertanto è stato definito l'ambito della devoluzione al Giudice d'appello. 6.2. Il Tribunale di Trieste, trattandosi di trasporto di olio lubrificante e di assoggettamento del carico ad imposta di consumo (dato altresì conto - contrariamente ai rilievi dei ricorrenti - che veniva così ravvisata piena consapevolezza negli imputati circa l'irregolarità del trasporto, proprio per le considerazioni di cui in fra), ha quindi correttamente ritenuto applicabile l'ipotesi di reato di cui al capo B d'imputazione (i ricorrenti per vero non si confrontano con tale accertamento). Al riguardo, il riferimento alla sottrazione all'accisa è contenuto invece nell'ipotesi sub A, già disattesa dal primo Giudice, laddove la Corte territoriale ha integralmente confermato la prima decisione sulla premessa - appunto, cfr. pag. 3 della sentenza impugnata - dell'affermazione di responsabilità in relazione al capo B, in tema di imposta di consumo. Tutto ciò ancorché, erroneamente, nell'intestazione della sentenza censurata sia stato fatto riferimento - quanto all'imputazione - all'accisa anche relativamente al capo sub B, nonostante il chiaro e corretto riferimento normativo di cui agli artt. 61, comma 4 e 62 d.lgs. 504 del 1995, in tema di oli lubrificanti e di imposta di consumo (e ciò anche in relazione all'apparato sanzionatorio, richiamato, e di per sé previsto in tema di accise). 6.3. Ciò posto, e contrariamente ai rilievi dei ricorrenti, i Giudici del merito hanno affermato la responsabilità in esito a percorso argomentativo non manifestamente illogico. Così come del tutto logicamente era stata esclusa la responsabilità del terzo coimputato, già legale rappresentante della società di cui gli imputati erano dipendenti, cessato dalla carica ben prima del contestato trasporto e senza alcun ruolo nella vicenda. Al riguardo, infatti, è stata somministrata convergente valutazione indiziaria in esito alla verifica della documentazione di viaggio prodotta e alla duplicità di CMR, con identica numerazione ma differenza di data e di indicazione di rimorchio;
agli accertamenti compiuti sull'apparente soggetto destinatario del carico, ormai non più attivo nel commercio;
ai ripetuti contatti degli imputati - anche nel corso delle operazioni condotte dai militari della Guardia di Finanza - con soggetto operante in Napoli, laddove il carico avrebbe dovuto avere invece destinazione cartolare in Grecia (tra l'altro è rimasto sullo sfondo il non spiegato ingresso dell'automezzo in Italia dalla Slovenia, atteso l'apparente approdo ellenico della merce). 4 In proposito, il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria (Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 2021, Atilem, Rv. 280301; Sez. 4, n. 7948 del 03/10/2013, dep. 2014, Fappiano, Rv. 259272). Ed in proposito l'univoco compendio indiziario a carico degli imputati (entrambi, a prescindere dalla loro fattuale collocazione sul mezzo in occasione dei controlli della Guardia di Finanza, assunti con la qualifica di autisti - come osservato dalla Corte territoriale - e logicamente consapevoli delle manifeste anomalie del viaggio;
entrambi interlocutori del soggetto napoletano con cui erano stati costantemente in contatto nelle giornate di viaggio) è stato non illogicamente ritenuto del tutto adeguato ai fini dell'affermazione di responsabilità. Mentre alcunché è stato aggiunto dagli imputati, che nulla hanno inteso in realtà giustificare. 6.4. In ordine infine al trattamento sanzionatorio, le circostanze attenuanti generiche hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639). In specie, la discrezionale valutazione di congruità dei Giudici del merito ha inteso individuare la dosimetria della pena nei termini di cui supra, in tal modo ottemperando ai ricordati doveri costituzionali e, in definitiva, non ritenendo la necessità di interventi di adeguamento della pena - comunque ampiamente contenuti nella mediana edittale, se non al minimo di legge - al fatto concreto. 6.4.1. Quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti dell'OS a termini dell'art. 168, comma 1 n. 2 cod. pen., e come in realtà riconosce lo stesso ricorrente (che si è doluto della mancata devoluzione al giudice dell'esecuzione), il giudice della cognizione vi era comunque facoltizzato (cfr. Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156). La questione pertanto era in sé inammissibile (cfr., al riguardo, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281). 7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i motivi di impugnazione, che in parte neppure si confrontano appieno con la complessiva ratio decisoria, devono considerarsi manifestamente infondati. Ne consegue l'inammissibilità dei ricorsi. 5 Il Consigliere estensore Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25/05/2023