Sentenza 20 giugno 2007
Massime • 1
Non può escludersi il reato di cui all'art. 338, comma quarto, cod. pen. nel caso, in cui al momento della sottrazione dei beni, il custode si sia trovato nella sopravvenuta impossibilità di garantirne la conservazione (nella specie, a causa del suo arresto), essendo questi comunque tenuto a comunicare l'evenienza alla competente autorità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2007, n. 40163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40163 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 20/06/2007
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 967
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 21182/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 12.01.2006 dalla Corte di Appello di Firenze;
esaminati gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. CHIOCCHINI Alberto, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
che:
- AN TE ricorre, mediante il proprio difensore, per la cassazione della sentenza pronunciata il 12.1.2006 dalla Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di due mesi di reclusione ed Euro 100,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, emessa nei suoi confronti il 22.4.2004 dal Tribunale di Pisa sezione distaccata di Pontedera in relazione al reato di sottrazione di compendio di beni pignorati in sua proprietà, affidati alla sua giudiziale custodia, commesso il 31.1.2001;
- l'accusa contestata all'imputato concerne vicenda debitoria oggetto di procedura esecutiva per un credito di circa 15 milioni di lire vantato dai fratelli RL, GI e GI LO per il mancato pagamento dei canoni di affitto di un loro magazzino locato al TE, che vi ha svolto attività commerciale di vendita di mobili;
procedura esecutiva sviluppatasi con un verbale di pignoramento (inerente due cucine, un divano e due poltrone) eseguito il 15.2.2000 in presenza del TE, nominato custode del compendio;
compendio non più rinvenuto il 15.11.2000 all'atto dell'asporto dei beni pignorati;
- i giudici del merito hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato per il contestato reato di cui all'art. 388 c.p., comma 4 sulla base dell'oggettiva evoluzione modale e temporale della procedura esecutiva mobiliare, scandita dal mancato ritrovamento dei beni pignorati affidati alla custodia del proprietario TE (laonde la procedura è stata dichiarata estinta il 1.1.2001 per il mancato recupero dei beni), in particolare giudicando inconferente ai fini della consumazione del reato la prospettazione difensivamente addotta dal prevenuto (a sostegno dell'insussistenza del dolo del reato) di essersi egli trovato ristretto in carcere dal 21.5.2000 sino al 11.1.2001; in proposito, prescindendo dalla congiunta valorizzazione della confessione stragiudiziale del TE (mobili pignorati venduti a terzi) recepita dalla sentenza del Tribunale alla luce di dati raccolti dall'operante funzionario dell'I.V.G. (documentati in una nota allegata al verbale negativo di ritiro del compendio pignorato), l'impugnata sentenza di appello osserva: "irrilevante è che l'imputato fosse detenuto al momento del recupero dei beni e sin dal 21.5.2000, è infatti del tutto evidente innanzitutto che egli aveva comunque l'obbligo di custodire i beni o di chiedere la revoca del provvedimento che glieli affidava e comunque che, come già argomentato dal primo giudice, per un lungo tempo a partire dal pignoramento era stato in libertà";
- con il ricorso proposto avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato deduce il vizio di inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale sotto due profili: a) richiamandosi argomenti già esposti con i motivi di appello, si sostiene che il TE è stato condannato sulla base della sola accertata materialità del reato contestato, integrata dal mancato ritrovamento dei beni staggiti in data 15.11.2000, data che individua la consumazione del reato di cui all'art. 388 c.p. e nella quale l'imputato era in carcere, di tal che non può essergli attribuito il reato, trascurandosi ogni verifica dell'elemento soggettivo dello stesso ("la condotta dell'imputato è stata fatta assurgere ad ipotesi di responsabilità oggettiva"); b) erroneamente, in via subordinata, i giudici di appello hanno applicato - in luogo di quella prevista dal comma 3 - la sanzione prevista dall'art. 388 c.p., comma 4 che presuppone in capo all'agente la qualità di proprietario e custode, benché il TE non potesse - trovandosi detenuto - esercitare in concreto siffatta funzione di custode;
- il ricorso deve essere respinto per l'infondatezza giuridica delle prospettazioni enunciate dal ricorrente con i due illustrati profili di censura per violazione di legge;
- premesso che per la realizzazione del reato di cui all'art. 388 c.p., comma 3 e comma 4 è sufficiente il dolo generico (inteso come consapevolezza del vincolo giuridico di indisponibilità dei beni pignorati e della volontarietà della loro amotio), idoneamente la sentenza di appello - per un verso - evidenzia, riprendendo un argomento sviluppato dalla sentenza del Tribunale (che deve necessariamente essere letta insieme alla confermativa sentenza di secondo grado), che il TE ha avuto la disponibilità dei beni staggiti affidati alla sua custodia per un periodo di tre mesi (fino alla data del suo arresto), beni - per altro - pignorati presso un magazzino adiacente alla sua abitazione o comunque in sua proprietà o esclusiva disponibilità (il magazzino affittatogli dai fratelli LO essendo stato sgomberato dallo stesso TE a seguito di sfratto per morosità), ed ancora -per altro verso - evidenzia che l'assunzione della qualità di custode, avvenuta all'atto stesso del pignoramento eseguito in sua presenza, gli imponeva l'obbligo, in caso di sopravvenuta impossibilità di garantire la custodia dei beni (per effetto appunto del suo arresto per l'esecuzione di una pena detentiva), di comunicare l'evenienza al giudice dell'esecuzione o all'ufficiale giudiziario, obbligo cui non ha ottemperato, di guisa che la localizzazione dei mobili pignorati in ambienti di sua personale pertinenza (non accessibili a terzi senza il suo consenso) e l'inottemperanza ai doveri inerenti la sua posizione di custode dei beni impongono di ricondurre a lui stesso l'accertata sottrazione del compendio in persistente consapevolezza della propria condotta ablativa o comunque omissiva;
dal che consegue l'inapprezzabilità della censura del ricorrente per l'asserita insussistenza del dolo nella sua condotta di custode dei beni pignorati, atteso che (giova aggiungere) - essendo tenuto a vigilare sulla persistente conservazione dei beni pignorati - egli risponderebbe del reato a titolo di dolo (generico) anche nel caso di sottrazione ipoteticamente compiuta ad opera di terze persone (in applicazione del principio fissato dall'art. 40 c.p., comma 2);
- i rilievi svolti dall'impugnata sentenza sulla latitudine della custodia dei beni pignorati assorbono il connesso tema di doglianza inerente la congetturata sussumibilità della condotta criminosa ascritta al TE nella fattispecie di cui all'art. 388 c.p., comma 3 (e non comma 4); evenienza -per altro- esplicitamente esclusa dal giudice dell'appello ("non sussiste l'ipotesi cui all'art. 388 c.p., comma 3");
- al rigetto del gravame consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorr ente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2007