Sentenza 19 aprile 2005
Massime • 1
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di incidente originato dall'assenza o dalla inidoneità delle misure di sicurezza, nessuna efficacia causale può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato che eventualmente abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del lavoratore.
Commentario • 1
- 1. Sicurezza sul lavoro: no al concorso di colpa del lavoratore in assenza di apposite precauzioniDaniela Sodo · https://www.filodiritto.com/ · 23 giugno 2021
La vicenda La vicenda giudiziale che ci occupa trae spunto dall'evento mortale occorso al lavoratore che, entrato nel raggio di azione di una gru manovrata dal suo datore di lavoro per salire sul cassone del camion dove la stessa gru stava prelevando del materiale ferroso, veniva attinto, e schiacciato, dal mezzo meccanico mentre questo compiva un'improvvisa rotazione. La sentenza di merito, dunque, che accertava e dichiarava la penale responsabilità del datore di lavoro, oltretutto anche autore materiale dell'evento lesivo, evidenziava altresì come alcuna doverosa cautela fosse stata dallo stesso imputato adottata per scongiurare quel prevedibile rischio, come invece prescritto nel DVR, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2005, n. 23729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23729 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 19/04/2005
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 611
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 019452/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO CO N. IL 28/07/1943;
2) RI IR N. IL 21/10/1954;
avverso SENTENZA del 30/01/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FRATICELLI M., che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Ferrari Fabio Maria, in sostituzione del dif. Di fiducia avv. Sepe Valeria, il quale per le parti civili ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese;
uditi i difensori Avv. Cutolo Angelo, il quale in difesa di UR CI ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso;
e l'avv. Botti Claudio, il quale intervenendo in difesa di OS LA ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
OSSERVA
Con sentenza del 17/12/2002, il Tribunale di Napoli ha assolto, con la formula perché il fatto non sussiste, OS LA e UR CI dall'imputazione loro ascritta di cooperazione, con condotte tra loro indipendenti, nell'omicidio colposo verificatosi in persona dell'operaio, in servizio presso la Sovrintendenza per i beni artistici e storici di Napoli, D'RI Giuliano, il quale, mentre era intento, la mattina del 19/5/1997, all'esecuzione dei lavori di installazione di una porta al vano di accesso al cantinato della sala monitoraggio del Museo di Capodimonte, era caduto dal ballatoio esterno, privo di parapetto o altra idonea protezione, precipitando al suolo dall'altezza di mt. 5,20 e riportando lesioni che ne causarono il decesso in data 25/5/1997.
In sentenza, il primo giudice ha ritenuto di attribuire la causa dell'evento mortale alla condotta imprudente dell'operaio, il quale si sarebbe imprevedibilmente portato nel versante della porta che dava sul ballatoio della scala, privo di protezione sul lato prospiciente il vuoto, in assenza di esigenze collegate al lavoro che stava eseguendo, con conseguente esclusione del nesso causale tra l'evento e l'assenza di misure antinfortunistiche, addebitata, quest'ultima, a titolo di colpa sia allo OS, nella qualità di Sovrintendente per i beni artistici e storici di Napoli, sia al UR, nella qualità di Assistente tecnico in servizio presso l'ufficio "Acquisti" della Soprintendenza e di assuntore di fatto della direzione dei lavori.
Decidendo sull'appello proposto contro tale decisione dal P.M. e dalle parti civili, la Corte di Appello di Napoli, ha, con sentenza in data 30/1/2004, riformato quella resa in primo grado, dichiarando entrambi gli imputati colpevoli del reato loro ascritto e condannandoli ciascuno, previa concessione delle attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti, alla pena di mesi otto di reclusione, nonché in solido tra loro al risarcimento del danno e al pagamento di una somma a titolo di provvisionale in favore di ciascuna delle parti civili costituite.
Avverso tale decisione hanno, per mezzo del rispettivo difensore, proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati, deducendo, con separato atto, i motivi di seguito indicati in buona sintesi. OS LA ha lamentato:
In primo luogo, il vulnus ai diritti di difesa derivante dal ribaltamento della decisione assolutoria, attuato dalla Corte di Appello attraverso la rilettura delle carte del processo ed un contraddittorio ex actis, avendo però come unici riferimenti gli atti di impugnazione del P.M. e delle parti civili e non anche la sentenza di primo grado, la quale, essendosi occupata esclusivamente della questione del nesso di causalità e avendola risolta in senso favorevole agli imputati, avrebbe omesso qualsivoglia disamina sulle fondamentali problematiche attinenti all'organizzazione della Sovrintendenza, con specifico riferimento alle deleghe nel settore della sicurezza nell'ambiente di lavoro.
In tal modo, l'imputato, di fatto, sarebbe stato privato della garanzia sostanziale del doppio giudizio di merito ai fini della declaratoria di colpevolezza ed i giudici del gravame dell'indispensabile riferimento critico, rappresentato da una motivazione ad ampio raggio che comprendesse tutte le questioni che potevano giocare un ruolo importante o, addirittura, decisivo in funzione del giudizio di colpevolezza e di condanna. In secondo luogo, ha lamentato l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra evento e violazione delle norme antinfortunistiche, sul rilievo che l'affermata imprudenza della condotta dell'operaio, il quale si era recato, di sua iniziativa, sul ballatoio della scala successivamente all'installazione della porta, avrebbe dovuto essere ritenuta, come aveva fatto il primo giudice, una valida causa di interruzione di quel nesso.
In terzo luogo, ha dedotto l'erronea interpretazione della normativa che individua il datore di lavoro nel settore pubblico e, come tale, titolare di posizione di garanzia in materia di prevenzione degli infortuni, nel soggetto che, oltre a poteri autonomi di gestione nel settore al quale è preposto, avesse anche istituzionalmente autonomia finanziaria, sul rilievo che il potere di spesa sarebbe criterio valido solo per il settore del lavoro privato e non per quello pubblico, nel quale varrebbe invece il principio della necessità di seguire le procedure di spesa.
Proprio perché il Direttore del Museo di Capodimonte, per ottenere la copertura economica per i lavori di installazione della porta, aveva, in osservanza della procedura, trasmesso la richiesta di intervento all'ufficio tecnico centrale, non avrebbe dovuto essere esclusa la sua posizione di garanzia sul lavoratore incaricato dell'esecuzione di detti lavori, una volta che gli stessi giudici di appello in capo al medesimo Direttore, nella persona della dott.ssa IL, non avevano potuto negare l'esercizio di compiti gestionali e progettuali.
D'altra parte, giusti ordini di servizio del 15/5/1995 e del 25/2/1997, il Sovrintendente aveva nominato, rispettivamente, il UR responsabile tecnico addetto alla sicurezza del Museo di Capodimonte e la dott.ssa IL responsabile dell'applicazione della normativa sulla sicurezza dei locali dello stesso Museo, con la conseguenza che i giudici di merito avrebbero dovuto esonerare da responsabilità il Sovrintendente, in forza appunto di quelle deleghe in materia di sicurezza attribuite, con i citati ordini di servizio, ai funzionari preposti al Museo di Capodimonte.
In quarto luogo, si è doluto della contraddittorietà della motivazione nel punto in cui dalla accertata mancata trasmissione di informazione al Sovrintendente della decisione di effettuare lavori nel Museo di Capodimonte non sarebbe stata tratta la logica conseguenza del venir meno nel Sovrintendente della conoscenza di una situazione di esposizione a rischio dell'incolumità dei lavoratori addetti all'esecuzione di detti lavori e, per tale via, dell'elemento psicologico del reato.
Con motivi aggiunti, lo OS ha ritenuto di dover precisare che gli ordini di servizio da lui citati, più che contenere delle vere e proprie deleghe in materia di sicurezza dei lavoratori, costituivano esplicazione della competenza attribuita istituzionalmente ai Dirigenti pubblici di organizzare le risorse umane, strumentali e di controllo all'interno del ramo di amministrazione cui sono preposti, con la conseguenza che, trattandosi di atti di organizzazione del ramo amministrativo di cui egli aveva, in posizione di vertice, la responsabilità, all'attribuzione alla dott.ssa IL delle funzioni connesse alla amministrazione del dipendente Museo di Capodimonte non poteva che corrispondere la responsabilità in capo alla medesima, oltre della gestione del personale e del controllo di efficienza, anche del controllo della sicurezza dei lavoratori nell'ambito del suddetto Museo.
RI CI ha dedotto, a sua volta:
Illogicità della motivazione in tema di affermazione della sua responsabilità, frutto, a suo dire, di travisamento degli elementi di fatto accertati, come quelli attinenti al luogo e al tempo del lavoro affidato all'operaio D'RI Giuliano, o quelli attinenti all'attribuzione di fatto, in capo ad esso ricorrente, del ruolo di preposto.
Sul primo punto, contrariamente all'assunto dei giudici di appello, secondo cui l'operaio si era infortunato mentre svolgeva il lavoro nel luogo destinato a tale incombenza, il ricorrente ha sostenuto che l'accesso al vano scala, in cui ebbe a verificarsi la caduta, non solo era inutile ai fini del lavoro in esecuzione, ma anche vietato da disposizioni impartite al D'RI dal falegname FI, sicché il comportamento della vittima, privo di ogni motivazione legata all'espletamento di attività lavorative, più che imprudente, avrebbe dovuto essere qualificato come doloso, in quanto in aperta violazione delle disposizioni impartite.
Sul secondo punto, il UR ha contestato che, al di là del suo ruolo istituzionale di Capo-tecnico addetto agli acquisti dei materiali occorrenti per le necessità di manutenzione dei fabbricati facenti capo alla Sovrintendenza, egli avesse avuto affidato anche l'incarico di dirigere lavori in genere e, in particolare, quelli di installazione della porta per cui è processo, di modo che i giudici di appello, avendo ritenuto di riscontrare una sua attività di ingerenza di fatto in quei lavori, sì da attribuirgli il ruolo di preposto di fatto, sarebbero incorsi in un errore di fatto, con ricaduta negativa sulla corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro.
Entrambi i ricorsi non appaiono al Collegio meritevoli di accoglimento.
Si esaminano, dapprima, le censure contenute nel ricorso dell'imputato OS LA.
I rilievi aventi ad oggetto la menomazione del diritto di difesa dell'imputato, conseguente all'accoglimento dell'impugnazione proposta contro la sentenza assolutoria resa nel giudizio di primo grado, appaiono privi di rilevanza nel caso concreto. Invero, nella richiamata sentenza a Sezioni Unite n. 45276 del 2003 i giudici di legittimità si limitano a rivolgere un monito al Legislatore perché voglia introdurre dei criteri correttivi adeguati a salvaguardare la garanzia del doppio grado di giurisdizione e, al contempo, individuano un possibile rimedio processuale nella produzione, da parte dell'imputato assolto, di una memoria difensiva nel giudizio di secondo grado, con la quale segnali eventuali punti critici non adeguatamente risolti dalla decisione assolutoria, in modo da poter consentire ai giudici di legittimità un sindacato maggiormente penetrante in ordine alle valutazioni dei giudici di appello.
Pur condividendo le indicazioni espresse sul punto dal Supremo Collegio, è evidente che esse non possono influire sull'andamento del presente giudizio, in particolare sotto il profilo dell'introduzione di censure eventualmente inammissibili, perché non coerenti con il paradigma di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., quali quelle che sono presentate come veri e propri travisamenti del fatto.
Ai limiti della manifesta infondatezza si pone, appunto, la censura, contenuta nel secondo motivo, sotto il profilo dell'illogicità della motivazione della sentenza nei punti in cui si occupa della nozione di cantiere di lavoro e dell'incidenza della condotta del lavoratore sul nesso di causalità.
Sul primo punto, la motivazione della sentenza impugnata è immune da vizi logici, avendo correttamente i giudici di appello sostenuto che, nel caso di specie, il cantiere di lavoro si estendeva ad ambedue i versanti del varco sul quale doveva essere installata la porta, posto che, per realizzare a regola d'arte l'opera commissionata al falegname FI e al muratore D'RI, era necessario eseguire da entrambi i versanti diverse prestazioni, quali l'installazione del telaio e le opere dirette a cementare le relative staffe, come peraltro è stato riscontrato dal rinvenimento sul suolo del locale ove è precipitato il D'RI di attrezzi da lui utilizzati. Trattasi di valutazione persuasiva, ma anche giuridicamente corretta, allineandosi al consolidato principio giuridico secondo il quale l'attuazione delle norme antinfortunistiche riguarda ogni luogo in cui i lavoratori possano transitare in relazione alle varie incombenze inerenti all'attività che si svolge nel cantiere. Le regole di prudenza e le norme di prevenzione, infatti, vincolano permanentemente i destinatari in ogni fase del lavoro, senza che sia possibile configurare vuoti normativi o di responsabilità in relazione a particolari operazioni da compiere in situazioni o siti pericolosi, ovvero quando presso tali luoghi le opere siano terminate o da terminare o momentaneamente sospese per dare corso ad altre fasi dell'attività lavorativa.
Le misure di sicurezza, pertanto, devono essere predisposte e mantenute, sia pure con diverse modalità, confacenti alla natura del lavoro da svolgere e alla fase produttiva, prima e durante ciascuna fase del processo lavorativo ed anche al termine di essa, ove siano residuate situazioni di pericolo per i lavoratori passati ad altre incombenze ma, comunque, sottoposti al rischio derivante dallo stato di fatto residuato dalla fase pregressa.
Sul secondo punto, va rilevato che, contrariamente all'assunto del ricorrente, la Corte di merito ha affrontato i temi, riproposti in questa sede, della asserita imprudenza e volontarietà della condotta dell'operaio, nonché della pretesa eccezionalità di tale condotta rispetto all'evento lesivo, con motivazione esaustiva e rispettosa delle regole della logica e dell'interpretazione giuridica delle norme applicabili nella fattispecie concreta.
Invero, è stato persuasivamente spiegato nella sentenza impugnata che le critiche al riguardo erano prive di fondamento, perché confondevano la volontarietà dell'operazione del lavoratore volta a ripulire entrambi i varchi dai residui di muratura caduti sul pianerottolo, con l'accidentalità della caduta, certamente non voluta, del medesimo operaio da quel pianerottolo privo di parapetto o di qualsivoglia riparo.
È evidente che, nel caso in esame, nemmeno la legittima aspettativa è invocabile in questa sede con il richiamo alla doverosa diligenza del lavoratore, quella non rilevando allorché chi la invoca versi "in re illicita", per non avere per negligenza impedito l'evento lesivo, che è conseguito dall'avere la vittima operato sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo, in quanto sguarnito di qualsiasi misura di protezione atta ad eliminare il pericolo di cadute del lavoratore dall'alto.
Il rilievo difensivo non scagiona anche per l'ulteriore considerazione che colui il quale è responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui.
In altri termini, l'errore sulla legittima aspettativa non è invocabile, non solo per la illiceità della propria condotta omissiva, ma anche per la mancata attività diretta ad evitare l'evento, eventualmente imputabile a colpa altrui, quando si è, come nel caso "de quo", nella possibilità in concreto di impedirlo. È il cosiddetto doppio aspetto della colpa, secondo cui si risponde sia per colpa diretta, sia per colpa indiretta, una volta che l'incidente dipende dal comportamento dell'agente, che invoca a sua discriminante la responsabilità altrui.
A tali principi la Corte territoriale si è attenuta nel definire il ruolo, condizionante la serie causale che ha determinato l'evento infortunistico, avuto dall'imputato OS nella vicenda, ritenendo costui non esente da colpa, per avere, quale Sovrintendente in posizione di vertice della struttura amministrativa in cui si è verificato l'evento mortale e, quindi, anche in forza dei suoi poteri di autonomia gestionale e finanziaria, va posizione di garanzia per la sicurezza nei luoghi di lavoro, omesso di predisporre e, poi, di attuare un piano organizzativo dell'intera struttura che da lui dipendeva, ivi compreso il Museo di Capodimonte, tale da garantire, in osservanza della normativa antinfortunistica, la sicurezza di lavoratori nello svolgimento delle mansioni contrattuali e nell'esecuzione dei singoli specifici compiti loro affidati. È da osservare, peraltro, che la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalla sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni ricevute, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Sussistendo questa ipotesi, vige il consolidato principio giuridico che, in caso di infortunio sul lavoro, originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che eventualmente abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento.
Alla stregua di tale principio, posto che il D'RI attendeva ai lavori di muratura connessi all'installazione di una porta e la sua operazione di raccolta degli residui di lavorazione era pertinente all'opera commissionata e allocata nell'ambito del cantiere di lavoro, sul quale l'odierno ricorrente avrebbe dovuto attuare le opportune misure di sicurezza, la doglianza non ha ragion d'essere, non potendosi la condotta della vittima - anche nel caso che la si voglia qualificare imprudente - considerare imprevedibile e tale da interrompere il rapporto di causalità, essendo questo nella specie riconducibile, comunque, all'omissione, da parte del Sovrintendente, della condotta doverosa di impedire che il predetto lavoratore svolgesse la sua attività in luogo di lavoro pericoloso, in quanto sguarnito delle misure di protezione dalle cadute dall'alto. In conclusione, correttamente il comportamento del lavoratore non è stato, dai giudici della Corte di Appello di Napoli, qualificato alla stregua di una causa sopravvenuta, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta colposa ascritta agli imputati e l'evento letale, posto che essi hanno, con valutazione di merito esente da vizi logici, come tale insindacabile in questa sede, ritenuto di escludere che esso sia stato posto in essere in ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro e, altresì, di escludere che esso, comunque, sia consistito in qualcosa di ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.
Con la successiva censura, lo OS, inoltre, lamenta l'erronea interpretazione delle norme attributive in capo al Sovrintendente della posizione di garanzia, coessenziale al riconoscimento della colpa omissiva impropria contestagli nel capo di imputazione. Il ricorrente, premesso che l'imputazione di responsabilità ai fini dell'attuazione degli obblighi di sicurezza è sancita dal D.L.VO 19/3/1996 n. 242, il quale attribuisce la qualità di datore di lavoro pubblico al Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, assume che il profilo formale, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, informate al principio della perimetrazione normativa delle competenze e delle procedure, prevarrebbe sul profilo sostanzialistico, incentrato sulla effettività che caratterizza invece il settore del lavoro privato.
Ne deriverebbe, secondo il ricorrente, innanzitutto, che il datore di lavoro operante nel settore pubblico si caratterizzerebbe solo per la titolarità del potere di gestione del settore cui è preposto, ma non anche, come invece pretendono i giudici di merito, per la titolarità di poteri autonomi di spesa, riconosciuti in capo al Sovrintendente, ma negati in capo al Direttore del Museo di Capodimonte.
In riferimento a tale ultimo aspetto, va subito rilevato, per incidens, che le stesse argomentazioni addotte in ricorso a sostegno della tesi che il Direttore del Museo, proprio perché aveva avviato una pratica amministrativa per ottenere dall'Ufficio tecnico centrale la copertura dei costi attinenti ai lavori da eseguire, avrebbe rispettato il principio, valido solo per il settore pubblico, della necessità di seguire le procedure di spesa, costituiscono, comunque, la più evidente dimostrazione che il Direttore del Museo era effettivamente privo di autonomia finanziaria.
Il che equivale a dire che al Direttore del Museo correttamente non è stata attribuita la qualità di datore di lavoro ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tale qualità spettando, a norma dell'art. 2 del D.L.VO n. 626 del 1994, all'epoca vigente, al Dirigente pubblico al quale spettano i poteri di gestione, compresa la titolarità di autonomi poteri decisionali anche in materia di spesa.
Ne deriverebbe, in secondo luogo, a parere sempre del ricorrente, la conseguenza, non condivisa da questo Collegio, che il Direttore del Museo avrebbe avuto di fatto competenze gestionali e, nel contempo, rivestito la qualifica di Dirigente.
La prima proposizione è contraddittoria, in quanto riecheggia quel principio di effettività che lo stesso ricorrente assume estraneo all'area di qualificazione, di natura formale, del datore di lavoro pubblico nel campo della prevenzione degli infortuni. Tuttavia, in concreto, il Direttore del Museo non aveva, come è stato accertato dai giudici di merito, poteri gestionali autonomi di ampia latitudine, intendendo per tali quelli decisionali anche in materia di spesa.
È infondata, poi, la seconda proposizione, in quanto il Direttore del Museo non rivestiva la qualifica di Dirigente, posto che la dott.ssa IL apparteneva alla sottodirigenza statale, sottoposta gerarchicamente al Sovrintendente dal quale era stata delegata. Tant'è che essa non era titolare di quei poteri autonomi di spesa che, in relazione alle norme vigenti all'epoca, contrassegnavano la titolarità della gestione amministrativa in capo al Dirigente pubblico.
Anche per tale via, risulta rafforzata la validità del convincimento dei giudici di merito che solo la potestà autonoma di utilizzo delle risorse finanziarie è coerente con la sfera di autonomia decisionale del Dirigente pubblico, in quanto idonea a consentire il perseguimento degli obiettivi avuti di mira dagli organi di indirizzo politico.
Tuttavia, il ricorrente, consapevole della difficoltà dell'inquadramento del Direttore del Museo nel profilo della dirigenza pubblica, ha ritenuto di poter ricorrere a tipologie funzionali, estranee al contesto normativo dell'epoca, come ad esempio alla figura della vice-dirigenza amministrativa introdotta dalla Legge 15/7/2002, ovvero alla qualifica di preposto, sul presupposto che la dott.ssa IL esercitasse nell'ambito del Museo il potere di sovraordinazione gerarchico.
Se anche fosse corretta tale ultima qualifica, essa non varrebbe, però, ad escludere la qualità di datore di lavoro in capo all'unico Dirigente al vertice di tutto il settore, ovverosia al Sovrintendente, cui competeva la piena autonomia gestionale e finanziaria.
Parimenti irrilevante si appalesa il riferimento a normative di settore introdotte in epoca successiva ai fatti, come il D.P.R. 29/12/2000, nonché il richiamo al D.M. 20/5/1992 n. 569, che regolamenta la prevenzione dei rischi in materia di incendi negli edifici storici e artistici, destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre.
In ogni caso, anche a voler ritenere che il predetto regolamento ministeriale prevedesse in capo al Sovrintendente un potere di delega in materia di sicurezza del lavoro, restano pur sempre valide e condivisibili le argomentazioni dei giudici di appello circa il non corretto esercizio della potestà delegatoria.
Infatti, i medesimi giudici hanno accertato che, nel caso di specie, mancavano le condizioni richieste dalla giurisprudenza consolidata del Supremo Collegio per la validità ed efficacia del subentro, per mezzo di delega espressa, del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro, e precisamente: l'effettiva attribuzione al delegato dei poteri di decisione e di intervento, anche di spesa, necessari per esercitare le mansioni delegate;
l'idoneità tecnico-professionale del delegato;
la prova dell'accettazione della delega;
l'assenza di concreta ingerenza del delegante nelle mansioni delegate, fermo restando l'obbligo del delegante di vigilare e controllare che il delegato usi concretamente la delega in ossequio alla normativa vigente.
Va aggiunto che il dovere di vigilanza sulle condizioni dei locali e dei beni posti all'interno dei musei, in occasione di manutenzione, risistemazione e restauro, incombente sui Direttori dei Musei, per effetto dell'art. 10 del richiamato regolamento ministeriale contenente norme di sicurezza antincendio, non varrebbe, però, ad escludere la responsabilità omissiva del Sovrintendente, in quanto simile dovere non è sintomatico degli ampi ed autonomi poteri gestionali che contraddistinguono il ruolo del datore di lavoro delineato dall'art. 2 del citato D.L.VO n. 626 del 1994. Inconferente si appalesa, altresì, il rilievo relativo alla pretesa assunzione di un'autonoma posizione di garanzia da parte della dott. IL, per avere costei deciso ed organizzato il lavoro da cui poi derivò l'infortunio causativo del decesso dell'operaio. Mentre è possibile registrare al riguardo la corretta obiezione dei giudici di secondo grado che fa derivare la posizione di garanzia nel campo della prevenzione antinfortunistica esclusivamente da una fonte normativa o da una valida delega, non può che constatarsi che il ricorrente in tal modo sembra ipotizzare un'eventuale responsabilità concorsuale della dott.ssa IL non già in qualità di datore di lavoro, ma, questa volta, di preposto di fatto.
Il che, qualora la tesi difensiva corrispondesse alla realtà degli accadimenti, non esimerebbe, comunque, da responsabilità lo OS, tenuto, a diverso ed autonomo titolo, al rispetto degli obblighi normativamente imposti al datore di lavoro.
Quanto sopra argomentato aderisce, del resto, al principio giuridico secondo cui chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto, ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 27.4.1955, n. 547, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e ad esigere che le stesse siano rispettate, non avendo rilevanza che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati, per un diverso ed autonomo titolo, dello stesso obbligo.
Il ricorrente, inoltre, sostiene che la mancanza, nell'ambito del profilo di colpa omissiva ascrittogli, del presupposto della riconoscibilità della situazione tipica, e, precisamente, che il difetto di informazione, da parte del Direttore del Museo, circa l'esecuzione dei lavori avrebbe fatto venir meno al Sovrintendente la possibilità di eliminare preventivamente la situazione di esposizione a rischio dei lavoratori addetti a quei lavori. Trattasi di assunto privo di pregio.
Il rimprovero mosso allo OS, titolare della posizione di controllo prevista dalla citata Legge n. 626 del 1994, consiste nel non avere predisposto, eventualmente anche mediante il meccanismo della delega, un idoneo sistema di prevenzione dei rischi di infortunio sul lavoro nell'ambito del settore amministrativo di sua competenza e, quindi, anche del Museo di Capodimonte, teatro dell'evento mortale.
È, pertanto, del tutto indifferente che l'imputato non abbia avuto conoscenza di quali lavori fossero eseguiti in detto Museo, posto che egli era, comunque, pienamente consapevole di avere omesso la predisposizione di una pianificazione degli interventi in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e, quindi, era ben in grado di valutare i rischi che tale violazione dei doveri di diligenza, normativamente impostigli, poteva comportare a danno dell'incolumità personale dei lavoratori.
Per concludere, le argomentazioni introdotte, nei motivi aggiunti, al dichiarato fine di attribuire agli ordini di servizio emessi dallo OS, non più l'originaria qualificazione di deleghe in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, ma quella di atti di organizzazione amministrativa, appaiono al Collegio il tentativo di eludere le prevedibili obiezioni che, sotto l'aspetto della carenza dei requisiti formali e sostanziali, avrebbero potuto essere mosse alla validità ed efficacia delle deleghe.
In ogni caso, detti argomenti, pur se utilizzati all'indicato scopo digressivo, non colgono di per sè stessi nel segno, posto che gli ordini di servizio, anche sotto la nuova etichetta di atti organizzativi, mantengono intatto il loro intrinseco contenuto e da esso è agevole rilevare che essi si limitano ad un generico richiamo di responsabilità, senza alcuna diretta attribuzione di compiti finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori, approdando, alla fine, alla medesima conclusione, quella cioè che essi non realizzano un valido sistema di garanzia a fini di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in quanto volti a trasferire a terzi in modo illegittimo gli obblighi che in materia di sicurezza incombono per legge sul datore di lavoro.
In ordine alle censure contenute nel ricorso del UR, va osservato che quella per prima proposta, essendo sostanzialmente diretta alla denuncia del travisamento del fatto, è ai limiti dell'ammissibilità, in quanto sollecita in questa sede di legittimità una non consentita ricostruzione degli accadimenti in alternativa a quella logica e congrua effettuata dai giudici di merito.
In ogni caso, sulla supposta dolosità della condotta della vittima dell'infortunio soccorrono le considerazioni già esposte per l'altro ricorrente, quando ci si è occupati, in particolare, della nozione di cantiere di lavoro e dell'incidenza della condotta del lavoratore sul nesso di causalità: ad esse si fa rinvio per non incorrere in defatiganti ripetizioni.
In riferimento, poi, alla seconda censura, quella volta a contestare la legittimità dell'attribuzione in capo ad esso UR del ruolo di preposto, va rilevato che i giudici di appello, avendo ancorato l'attribuzione di quel ruolo all'accertamento in fatto sia delle mansioni effettivamente espletate all'interno della amministrazione facente capo alla Sovrintendenza, sia delle circostanze emblematiche dell'attività di ingerenza nel modulare le fasi di esecuzione dell'opera, hanno dato dimostrazione di avere informato il loro convincimento al consolidato principio giuridico secondo cui la qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione tale da porlo in condizione di dirigere l'attività lavorativa di altri operai, soggetti ai suoi ordini.
Ne consegue che il UR, avendo assunto, di fatto, posizione di preminenza rispetto agli operai ai quali era stata demandata l'esecuzione dell'opera, così da poter loro impartire ordini e istruzioni sul lavoro da eseguire, correttamente è stato considerato, per ciò stesso, tenuto a norma dell'art. 4 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza, non avendo rilevanza che vi fosse altro soggetto contemporaneamente gravato, per un diverso ed autonomo titolo, dello stesso obbligo.
Il rigetto dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti in solido tra loro, oltre che alle spese del processo, alla rifusione in favore delle parti civili costituite delle spese sostenute in questo grado di giudizio, spese che si liquidano nella somma complessiva di Euro 1.580,00, di cui Euro 1.430,00 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA nelle misure di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite, CH FA, D'RI ZO, D'RI SE, D'RI FL, D'RI AN e D'RI AN, che liquida in Euro 1580,00, di cui Euro 1430,00 per onorari, oltre IVA e CPA nelle misure di legge.
Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 19 Aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2005