Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2005, n. 23729
CASS
Sentenza 19 aprile 2005

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Massime1

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di incidente originato dall'assenza o dalla inidoneità delle misure di sicurezza, nessuna efficacia causale può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato che eventualmente abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del lavoratore.

Commentario1

  • 1Sicurezza sul lavoro: no al concorso di colpa del lavoratore in assenza di apposite precauzioni
    Daniela Sodo · https://www.filodiritto.com/ · 23 giugno 2021

    La vicenda La vicenda giudiziale che ci occupa trae spunto dall'evento mortale occorso al lavoratore che, entrato nel raggio di azione di una gru manovrata dal suo datore di lavoro per salire sul cassone del camion dove la stessa gru stava prelevando del materiale ferroso, veniva attinto, e schiacciato, dal mezzo meccanico mentre questo compiva un'improvvisa rotazione. La sentenza di merito, dunque, che accertava e dichiarava la penale responsabilità del datore di lavoro, oltretutto anche autore materiale dell'evento lesivo, evidenziava altresì come alcuna doverosa cautela fosse stata dallo stesso imputato adottata per scongiurare quel prevedibile rischio, come invece prescritto nel DVR, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2005, n. 23729
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23729
Data del deposito : 19 aprile 2005

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