Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/1999, n. 2522
CASS
Sentenza 19 marzo 1999

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La domanda di reintegra nel possesso di un bene è proponibile anche nei confronti del promissario acquirente di questo che abbia ottenuto la sentenza di cui all' art. 2932 cod. civ., purché passata in giudicato. Invero tale sentenza essendo costitutiva ed avendo efficacia "ex nunc", solo con il passaggio in giudicato produce gli effetti del contratto preliminare e trasferisce la proprietà del bene, sicché sino a tale data il promittente venditore è proprietario e possessore. Nè rileva, nel caso di pluralità di promittenti venditori, al fine di escludere il giudicato, che solo taluni di essi abbiano proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell' art. 2932 cod. civ., in quanto, stante l' unicità del contratto, anche dall' impugnazione di uno solo può derivare l' inefficacia dell' intera pattuizione.

Commentario1

  • 1Immobile locato, acquisto, sentenza passata in giudicato, necessitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 marzo 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/1999, n. 2522
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2522
Data del deposito : 19 marzo 1999

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