Sentenza 19 marzo 1999
Massime • 1
La domanda di reintegra nel possesso di un bene è proponibile anche nei confronti del promissario acquirente di questo che abbia ottenuto la sentenza di cui all' art. 2932 cod. civ., purché passata in giudicato. Invero tale sentenza essendo costitutiva ed avendo efficacia "ex nunc", solo con il passaggio in giudicato produce gli effetti del contratto preliminare e trasferisce la proprietà del bene, sicché sino a tale data il promittente venditore è proprietario e possessore. Nè rileva, nel caso di pluralità di promittenti venditori, al fine di escludere il giudicato, che solo taluni di essi abbiano proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell' art. 2932 cod. civ., in quanto, stante l' unicità del contratto, anche dall' impugnazione di uno solo può derivare l' inefficacia dell' intera pattuizione.
Commentario • 1
- 1. Immobile locato, acquisto, sentenza passata in giudicato, necessitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 marzo 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/1999, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1999 |
Testo completo
composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Franco PONTORIERI rel. "
Dott. Ugo RIGGIO "
Dott. Antonino ELEFANTE "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
RE & IU S.a.s., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Lorenzo SEMERARO ed elettivamente domiciliata in ROMA via G. Pierluigi da Palestrina n. 48 presso l'avv. Claudio MACIOCI. = RICORRENTE =
contro
DI OL CO, residente in MONOPOLI ed elettivamente domiciliato in ROMA, alla via Crescrenzio n. 91 presso lo studio dell'avv. Lucio LUCISANO, dal quale è rappresentato e difesa, giusta procura in atti
= CONTRORICORRENTE =
per la cassazione della sentenza del tribunale di BARI emessa il 30.04.1996, dep. il 16.07.1996, n.2997;
udita, alla pubblica udienza del 22.10.1998, la relazione del consigliere dott. Franco PONTORIERI;
udito, per la società ricorrente, su delega dell'avv. L. SEMERARO l'avv. F. SEMERARO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del 1^ e del 2^ motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 19 settembre 1991, la s.d.f. RE & IU proponeva appello davanti al Tribunale di BARI avverso la sentenza del pretore di MONOPOLI del 2 luglio 1991 con la quale era stato accolta la domanda di DI OL CO di reintegrazione nel possesso del fondo sito in MONOPOLI, c.da ARENAZZA.
Lamentava la società appellante che, erroneamente, era stata dichiarata l'incapacità a testimoniare di alcuni testi da essa addotti;
che non ricorrevano gli estremi per l'accoglimento dell'azione di reintegra mancando, nella specie, sia la violenza che la clandestinità nonché l'animus spoliandi;
e che, in ogni caso, non dovevano essere poste a suo carico le spese processuali. Costituendosi ritualmente, DI OL CO concludeva per il rigetto dell'appello con condanna della appellante alle spese anche del secondo grado del giudizio.
Con sentenza del 30 aprile/16 luglio 1996, il tribunale di BARIrigettava l'appello e, confermando la sentenza impugnata, condannava la RE & IU alle ulteriori spese giudiziali. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la RE & IU S.a.s. adducendo quattro motivi, illustrati da memoria.
DI OL CO ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando violazione dell'art. 704 c.p.c. nonché omessa motivazione in ordine alla dedotta incompetenza del pretore adito ed alla improponibilità della causa, la società ricorrente sostiene che la causa avrebbe dovuto, "ab originè", essere rimessa alla competenza funzionale di altro giudice. Deduce, in concreto che, poiché, prima che fosse instaurato il giudizio possessorio in esame da parte del DI OL, pendeva già davanti al Tribunale di BARI, un giudizio petitorio avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di permuta e di appalto stipulato in data 4 maggio 1988 tra LI AN, DI OL MA, DI OL TA, DI OL AR LI ed il suddetto DI OL CO, da un iato, e la società RE e IU, dall'altro, competente a giudicare anche sulla domanda possessoria, a norma dell'art. 704 c.p.c., avrebbe dovuto essere il tribunale di BARI e non il pretore di MONOPOLI. La censura è infondata.
Invero, l'azione intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 2932 cod.civ., una sentenza produttiva degli effetti di un contratto preliminare di vendita non concluso, pur avendo ad oggetto lo stesso bene di cui al giudizio possessorio, non può ritenersi petitoria nel senso richiesto dall'art. 704 c.p.c., atteso che l'accezione giudizio petitorio, in tale norma contenuta, non può interpretarsi estensivamente sino a ricomprendere anche i giudizi in cui il diritto che si intende tutelare non abbia natura reale.
La deroga alla generale competenza del pretore per le azioni possessorie, di cui all'art. 8, secondo comma, n. 1, c.p.c., deve ritenersi operante, infatti, solo ove sia pendente un giudizio in cui si controverta sulla proprietà o su altro diritto reale di godimento e non può, quindi, essere ritenuta consentita quando, sia pure con riferimento alla cosa oggetto della richiesta tutela possessoria, risultino in corso vertenze afferenti a domande recuparatorie o restitutorie aventi il titolo in rapporti obbligatori come quella ex art. 2932 cod. civ., che non attiene al dominio ne' a iura in re, ma si riferisce all'adempimento di obbligazioni negoziali (Cfr.: ex aliis, Cass., n. 3035/95; Cass., 8 settembre 1997 n. 8716). Con il secondo motivo, denunziando, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, la società ricorrente deduce che, essendo intervenuta, nel corso della causa, la sentenza esecutiva della Corte d'Appello di BARI che ha disposto il trasferimento della proprietà del fondo dai DI OL alla RE & IU, quest'ultima non poteva essere più condannata a reintegrare nel possesso colui che non era proprietario del suolo in oggetto.
Anche tale rilievo, peraltro nuovo e giustamente non esaminato in sede di appello perché esposto soltanto in sede di comparsa conclusionale (come precisato a pag. 19 del ricorso), è infondato. La sentenza emessa ex art. 2932 cod. civ., essendo costitutiva ed avente efficacia "ex nunc"(Cfr.: Cass., n. 2163/79; Cass., 28 marzo 1988 n. 2616), solo con il passaggio in giudicato produce gli effetti del contratto preliminare e trasferisce la proprietà del bene, sicché sino a tale data proprietà e possesso rimangono in testa del promittente venditore. Nè conta che solo taluni dei promittenti venditori abbiano proposto ricorso per Cassazione, in quanto stante l'unicità del contratto, anche l'impugnazione di uno solo di essi può portare alla inefficacia dell'intera pattuizione (Cfr.: Cass. 11 luglio 1981 n. 4507). Con il terzo motivo la società ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 689 c.p.c., nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e si duole della mancata ammissione dei testi indicati, adducendo che anche i comproprietari ben potevano essere sentiti come testimoni, ovvero, quanto meno, come informatori.
Anche tale censura è infondata.
Il pretore, prima, ed il tribunale, poi, hanno ritenuto di non dover ammettere a deporre i comproprietari del terreno perché aventi interesse nella causa e non v'è dubbio che abbiano rettamente operato perché in conformità all'art.246 c.p.c. il quale prescrive che non possano essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. Nè dalla loro mancata partecipazione al giudizio possessorio poteva, di per sè, desumersi un interesse contrario a quello del comproprietario che aveva agito;
e, peraltro, non va omesso di considerare che, pur ove ciò fosse in concreto avvenuto, anche in tal caso, essi avrebbero avuto comunque interesse nella causa.
Con il quarto motivo di gravame si denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1168 cod. civ. nonché contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia e si lamenta, genericamente, che il secondo motivo di appello sia stato disatteso erroneamente e contraddittoriamente;
ed inoltre che riguardando lo spoglio una piccola parte del terreno si era in presenza tutt'al più di una molestia legittima in quanto provvisoria, considerato, anche, che chi agiva era titolare unicamente del possesso di una quota ideale del fondo. Il motivo, anche questo nuovo e come tale inammissibile, è pur esso da disattendere.
Oltre che generico nella sua formulazione di principio, è da rigettare in quanto l'avere creato nel terreno altrui una vasca per la calce non importa solo turbativa ma sottrae parte del bene al possessore e quindi ne va ordinata la reintegra. Quanto all'animus spoliandi, poi, i giudici del merito lo hanno esattamente riscontrato nel comportamento dei soci della RE & IU che hanno occupato il terreno in netta violazione delle obbligazioni assunte e quindi contro la volontà dei proprietari, espressa chiaramente in sede contrattuale, atteso che non è stata fornita la prova che i promittenti venditori hanno, successivamente alla stipula, dato il consenso alla loro immissione in possesso, come sostenuto. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna della società ricorrente alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida, in favore del DI OL controricorrente, in lire 216.200 oltre lire 2.000.000 per onorario.
ROMA, 22 ottobre 1998
Depositato in cancelleria il 19 marzo 1999