Sentenza 22 aprile 1998
Massime • 1
In tema di oltraggio, affinché possa trovare applicazione l'esimente della reazione ad un atto arbitrario del pubblico ufficiale, è necessario che sussista immediatezza temporale tra la reazione offensiva del prestigio del pubblico ufficiale e l'atto arbitrario di quest'ultimo (Nella specie la Cassazione ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'applicabilità dell' esimente per essere avvenuto l'episodio concretante il reato di oltraggio a distanza di più giorni dal supposto atto arbitrario e con intento vendicativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/1998, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI - Presidente del 22.4.1998
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere ORDINANZA
Dott. Ugo L. SCELFO - Consigliere N. 1433
Dott. Antonino ASSENNATO - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco SERPICO - Consigliere N. 32847/97
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da LL PP, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila del 24.4.1997. Sentita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Oreste CIAMPA.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, il quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La CORTE osserva:
Con sentenza del 24.1.1994 il Tribunale di Pescara, ritenuto LL PP responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 341 cod. pen., per avere oltraggiato il pubblico ufficiale VO
OR, agente penitenziario, aggredendolo e percuotendolo e cagionandogli lesioni personali, lo condannava alla pena di mesi 5 di reclusione.
La Corte d'Appello di L'Aquila, con decisione del 24.4.1997, confermava la sentenza appellata dall'imputato, ritenendo non ricorrere l'invocata esimente della reazione all'atto arbitrario del pubblico ufficiale e congruamente dimensionata la pena al fatto a seguito del giudizio di equivalenze delle attenuanti generiche con le aggravanti ricorrenti.
Ricorre per cassazione lo LL con atto del suo difensore e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., denuncia la sentenza impugnata per la mancanza di motivazione circa la ritenuta insussistenza dell'esimente di cui all'art. 4 d. l. lgt. 14.9.1944, n. 288.
I motivi indicati a sostegno del ricorso sono manifestamente infondati.
Ai fini del reato di oltraggio perché possa trovare applicazione l'esimente della reazione ad un atto arbitrario è necessario che sussista immediatezza temporale fra la reazione offensiva del prestigio del pubblico ufficiale e l'atto arbitrario di quest'ultimo (Cass., sez. VI, 24 maggio 1978, ric. Valpreda). Nel caso di specie, legittimamente la Corte d'Appello ha ritenuto che comunque non sussistesse l'esimente della reazione all'atto arbitrario. Con criterio assorbente, anche riguardo alla certezza dell'insussistenza dell'atto arbitrario derivante dalle disposizioni del sanitario del carcere date con specifico riferimento alle condizioni di salute dello LL, il giudice d'appello ha rilevato la mancanza di attualità del supposto comportamento ingiusto dell'agente penitenziario, per avere giorni prima mancato di corrispondere alla richiesta dello LL di essere visitato dal medico, posto che l'aggressione e le percosse avvennero a distanza di tempo, più giorni, e con intento vendicativo, mentre il pubblico ufficiale procedeva regolarmente ad accompagnare l'imputato ricorrente a godere dell'ora di passeggio.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, ritenuta equa, di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 1998