Sentenza 19 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/02/2004, n. 3305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3305 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IFID ISTITUTO FINANZIARIO IMMOBILIARE DISTRIBUZIONE S.P.A. IN L.C.A., in persona del Commissario liquidatore PASQUALE DEL VECCHIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE N. 14, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
e contro
2^ UFF. DISTRETTUALE II. DD. MILANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 25/99 della Commissione Tributaria regionale di MILANO, depositata il 03/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato GABRIELE PAFUNDI (con delega) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. I.F.I.D. ha impugnato, nel confronti dell'Amministrazione delle Finanze, con ricorso notificato il 3.4.00, la sentenza della C.T.R. di Milano, depositata il 3.3.99, confermativa di quella di 1^ grado, che le aveva rigettato il ricorso del sett. 94 contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione a rimborsarle L.
2.618.000 per Irpeg 84, L. 18.410.000 per Irpeg 85, L. 47.798.000 per Irpeg 87 e L.
7.836.000 per Ilor 87, derivanti da eccedenze rispetto alle ritenute d'acconto versate;
così come evidenziato nel Quadro M delle singole dichiarazioni, e poi richiesto nelle istanze di rimborso del dic. 92, presentate allo Uff. Imp. dirette e Intendenza di Finanza di Milano. Lamenta la ricorrente: 1) la violazione dello art. 57 D. Lgs. 546/92, atteso che l'impugnata sentenza si fondava sull'accoglimento della eccezione nuova, sollevata dall'ufficio, concernente l'erronea presentazione delle istanze di rimborso, che, alla stregua dell'art. 8 D.P.R. 787/80 avrebbe dovuto presentare al Centro di Servizio;
2)
che, in ogni caso, rimanevano per sempre valide come istanze le richieste formulate nel Quadro M delle dichiarazioni dei redditi, sulle quali non era stata effettuata alcuna rettifica. Con contro ricorso, notificato il 13 maggio - 2000, l'Amministrazione resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Priva di giuridico fondamento risulta la 1^ doglianza, atteso che l'eccezione concernente l'errata presentazione delle istanze di rimborso, in violazione del disposto di cui all'art. 8 D.P.R. 787/80, pur se nuova, era comunque rilevabile d'ufficio, attinendo alla proponibilità della azione;
quale causa di decadenza vertente in materia, quella tributaria, sottratta alla disponibilità delle parti.
Infatti l'art. 16 co. 6^ D.P.R. 636/72, in vigore "ratione temporis", disponeva che, in mancanza di un provv. di liquidazione dell'imposta, il contribuente, che riteneva di avere diritto al rimborso, doveva farne istanza all'Uff. competente (centro di servizio) entro il termine stabilito dalle singole leggi d'imposta; ed, ove non previsto, come nell'ipotesi in questione di omesso rimborso d'ufficio ex art. 41 co. 2^ D.P.R. 602/73, entro quello di due anni dal sorgere del diritto.
Termine, quindi, che proprio in conseguenza della rilevata inoperatività delle istanze di rimborso, risulta abbondantemente decorso, essendo stato il presente giudizio introdotto nel sett. 94 e risalendo l'ultima dichiarazione al 1987.
Sulla base di quanto esposto, anche la 2^ doglianza appare infondata, atteso che l'ampia portata della menzionata norma non consentiva di effettuare distinzioni di sorta ed estendeva a tutte le ipotesi di rimborso l'onere di effettuare specifica istanza entro il prescritto termine decadenziale;
compresa quella in esame che avrebbe dovuto dar luogo, previa liquidazione dell'imposta, ad un rimborso d'ufficio ex art. 41 co. 2^ D.P.R. 602/73. Rimborso per il quale non era prevista la possibilità di richiederlo nella stessa dichiarazione, secondo la disciplina introdotta dall'art. 11 co. 3^ D.P.R. 917/86 a partire dai periodi di imposta successivi al 1987.
Il ricorso va pertanto respinto.
È consequenziale la condanna del ricorrente alle spese del grado, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 1.600,00, di cui euro 100,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004