Sentenza 1 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2003, n. 10334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10334 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
0 64240 REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA 26/4/1986 DEL POPOLO ITALIANO AI SENSI DEL D.P. 7 ESENTE DA B SUPREMA DI CASSAZIONE10 334/03 N. 131 TAB. N MATERIAL composta dagli ill.m Digg. magistra R.G. n. 8255/99 Dott. Giovanni PAOLINI Presidente Dott. Michele D' ALONZO Cons. relatore Cron. 23087 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Dott. Nino FICO Consigliere Rep. ConsigliereDott. Maria Rosaria CULTRERA Ud. 24 gen. 2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DALLA CA PO GL, società cooperativa per azioni a r.1. (incorporante la CA PO di LECCE che, a sua volta, aveva incorporato la CA PO di CEGLIE MESSAPICA), con sede in Parabita (LE) alla Via Provin- ciale per Matino n. 5, in persona del legale rappresen- tante Raffaele Caroli Casavola, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall' avv. Raffaello LUPI, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma alla Via IV Novembre n. 149 RICORRENTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CONTRO
CAMPIONE CIVILE 64240 Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 8255/99 (C) - 1/11 - 220 il MINISTERO dell' ECONOMIA e delle FINANZE (già denomi- nato MINISTERO delle FINANZE), in persona del Ministro pro tempore, legalmente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso 1" Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 13/98 depositata il 9 marzo 1998 dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia. - udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2003 dal Cons. dr. Michele D' ALONZO;
- udito l' avv. Raffaello Lupi per la Banca ricor- rente;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procurato- re Generale dr. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per 1' accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con nota del 7 gennaio 1993 1' Ufficio delle Impo- ste Dirette di TU denegava alla società cooperativa per azioni a r.l. CA PO GL (che aveva in- corporato la CA PO di LECCE, la quale, а sua volta, aveva incorporato la CA PO di CEGLIE MESSAPICA) (breviter detta, in prosieguo, la Banca), per intervenuta prescrizione e per mancata impugnazione di precedente provvedimento di diniego notificato il 10 a- gosto 1987, il rimborso, chiesto con istanza del 30 lu- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 8255/99 (C) - 2/11 - - glio 1992, del credito di imposta IRPEG relativo all' anno 1979 (pari a f. 24.428.000), vantato dalle banche incorporanti e per il quale il 31 luglio 1984 era stata avanzata istanza (reietta con provvedimento notificato il 10 agosto 1987 a causa della mancata allegazione, per il periodo di imposta in questione, delle certifica- zioni delle ritenute di acconto subite ai sensi del DPR n. 600/73») di consolidamento attraverso l' assegnazione di titoli di stato ai sensi dell' art. 4 DL 30 settembre 1983 n. 512 (conv. in legge 25 novembre 1983 n. 649). Con sentenza n. 13/98 depositata il 9 marzo 1998 la - in acco- Commissione Tributaria Regionale della Puglia glimento dell' appello proposto dall' Amministrazione Finanziaria dello Stato avverso la decisione con la qua- le il giudice tributario di primo grado, accogliendo il ricorso proposto dalla Banca, aveva ritenuto rituale e 30 luglio 1992 - dichiaravatempestiva l' istanza del prescritta l' azione di rimborso esperita dalla Banca. Con ricorso notificato al Ministero delle Finanze il 21 aprile 1999 e depositato il 5 maggio 1999 la Ban- ca, in base a tre motivi, chiedeva di cassare l' indica- ta decisione della Commissione Tributaria Regionale e di condannare 1' Amministrazione Finanziaria dello Stato alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità. Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 8255/99 (C) - 3/11 - --- - Nel controricorso notificato il 31 maggio 1999 e depositato il 16 giugno 1999, il Ministero resistente chiedeva di respingere le avverse deduzioni esponendo che, pur non disponendo degli atti di causa, le stesse non parevano fondate. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha così motivato la decisione impugnata: «l' Ufficio a seguito della prima istanza presenta- ta dall' Istituto di Credito, intesa a commutare il cre- dito emergente dalla dichiarazione dei redditi relativa all' anno di imposta 1979 aveva già avuto una risposta chiara ed inequivocabile sul rifiuto del rimborso da parte dell' Ufficio che così si esprimeva: "I' istanza in parola non ha trovato accoglimento in quanto per il periodo di imposta in questione l' istituto di credito non ha documentato le ritenute subite". Questa comunicazione non è stata presa in conside- razione dalla controparte la quale non si è attivata né a presentare la documentazione che per norma doveva es- sere prodotta ed allegata alla dichiarazione dei redditi né a ricorrere contro detta decisione alla competente commissione tributaria determinando così la interruzione dei termini di cui all' art. 2943 del c. c. Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 8255/99 (C) - 4/11 - I giudici di primo grado hanno inteso, erroneamen- che la negazione si riferisse esclusivamente alla te, conversione del credito e non al rimborso in sé e per sé ed inoltre non si può considerare interruttiva dei ter- mini l' istanza avanzata il 31/7/84 perché la parte non ad adire la giurisdizione competentesi è attivata entro i sessanta giorni dalla notifica del rigetto;
ed ancora la Banca, lasciando decorrere infruttuosamente il termine decennale dalla data di presentazione della di- chiarazione dei redditi, per effetto dell' art. 2946 C. C. ha perso ogni diritto al rimborso del credito per- ché prescritto».
2. A censura di tale decisione la Banca ricorrente deduce: violazione e1° motivo) ex art. 360 n. 3 c.p.c., falsa applicazione» della legge n. 649 del 1983, soste- nendo che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che la richiesta di conversione comporti rinunzia defi- Ir nitiva ad avvalersi della ordinaria procedura di rimbor- so prevista dagli artt. 41 e 44 del DPR 602/1973 in quanto: a) 1' interpretazione del giudice del merito non trova «alcun legittimo sostegno nelle disposizioni nor- mative» e si pone in contrasto con il principio afferma- to dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 8255/99 (C) - 5/11 - n. 5589/1992 secondo cui in tema di restituzione del credito di imposta, la procedura di cui all' art. 4 del- costituisce una mera modalità dila legge 649/1983 esecuzione del rimborso>>; b) le «espressioni utilizzate dalla normativa del 1983 lasciano chiaramente intendere che, qualora il sog- getto non fosse stato in grado di fornire la documenta- zione particolare prevista dalla legge medesima, ovvero per mera scelta di opportunità, avrebbe comunque mante- nuto il suo diritto a ricevere il rimborso secondo le modalità previste nella procedura ordinaria di cui agli artt. 41 e 44 DPR 602/73». 2° motivo) «violazione dell' art. 1362 e 1363 c. c.>>> assumendo che il giudice del merito abbia «omesso, nell' interpretare il provvedimento di rigetto all' istanza di ... 7 I' applicazione dei criteri indicati conversione dal legislatore nell' art. 1362 c.c., valevoli anche per in particolare del «criterio gli atti amministrativi»>, letterale» atteso che - in base ai principi secondo cui in tema di interpretazione dei contratti il criterio del riferimento letterale rappresenta 10 strumento di interpretazione fondamentale e prioritario»>> (Cass. N. 7738/1997) e «di fronte a un atto amministrativo, l' at- tenzione che l' interprete [deve] attribuire all' ele- mento letterale, poiché i provvedimenti amministrativi Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 8255/99 (C) - 6/11 - sono atti unilaterali, [deve] essere ancora maggiore>> (Cass. N. 302/1994) - «il provvedimento di rigetto con- tiene l' espressa indicazione che lo stesso attiene alla istanza di conversione presentata ex L. 649/1983 e, solo a tale istanza e ai requisiti richiesti per tale forma di rimborso, si riferisce il rigetto dell' amministra- zione». 3° motivo) «violazione degli art. 1219 e 2943 c. c. >>> per avere il giudice d' appello - laddove ha ritenuto che non si può considerare interruttiva dei termini l' istanza avanzata il 31/7/84 perché la parte non si è at- tivata ad adire la giurisdizione competente entro i sessanta giorni dalla notifica del rigetto>>> - negato L. 649/83, presentata nel all' istanza di rimborso ex corso del 1984 valenza interruttiva della prescri- .. / zione»>, allegando (1) che 1' art. 2943, 1° comma, cod. civ. riconosce siffatta valenza ad ogni atto «che valga a costituire in mora il debitore» e (2) che, essendo il presupposto della prescrizione costituito dall' inerzia del titolare del diritto, il venir meno dell' inerzia «per l' esercizio del credito comprovato da atti forma- li» (istanza presentata ai sensi della L. 649/83) deter- mina il venir meno dell' efficacia del periodo prescri- zionale precedentemente trascorso. Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 8255/99 (C) - 7/11 - 3. L' esame, unitario e complessivo, dei riprodotti motivi di gravame mostra che gli stessi investono unica- mente il punto della decisione impugnata relativo alla dichiarata estinzione per prescrizione del diritto azio- nato e non pure quello, costituente parimenti oggetto della stessa decisione, concernente la (confermata) in- tervenuta decadenza della contribuente dal diritto di impugnare il provvedimento di diniego notificato il 10 agosto 1987. A. In diritto, invero, Va richiamato e confermato (non rinvenendosi ragioni per distaccarsene) il princi- pio (Cass., I, 12 aprile 2001 n. 5493; id., I, 26 otto- bre 1988 n. 5804; id., I, 28 marzo 1981 n. 1786; id., lav., 16 marzo 1981 n. 1513; id., lav., 16 marzo 1981 n. 1510) secondo il quale in tema di ricorso per cassazio- ne, qualora la decisione impugnata si fondi su una plu- ralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, singo- larmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuri- dico, l' omessa, specifica impugnazione di tutte le ra- tiones decidendi rende inammissibili, per difetto di in- teresse, le censure relative alle singole ragioni espli- citamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, stante 1' intervenuta definitività delle altre non impugnate, non potrebbero comunque condurre all' an- nullamento della decisione stessa. Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 8255/99 (C) - 8/11 - B. Nel caso, la stessa Banca ricorrente, in ricor- so, ricorda che: 1) con nota del 7.1.1993 1' Ufficio delle Imposte Dirette di TU rifiutava il rimborso definendo ormai ... e invocando, inol- prescritto il credito di imposta tre, la mancata impugnazione del provvedimento, notifi- cato nel 1987, di rifiuto del consolidamento»>; 2) < in data 25.3.1996 1' Ufficio II.DD. di TU ... ribadendo pedissequamente le ar- presentava appello gomentazioni poste alla base della difesa nel primo gra- do del giudizio». Si evince da tanto che, ancora innanzi al giudice di appello, era in discussione sia l' eccezione di pre- scrizione del credito d' imposta azionato sia quella di decadenza discendente dalla «mancata impugnazione del provvedimento, notificato nel 1987, di rifiuto del con- solidamento». C. Il giudice di appello ha risposto ad entrambe tali eccezioni, osservando, per quella avente ad oggetto la decadenza, che la comunicazione notificata il 10 ago- sto 1987 «non è stata presa in considerazione dalla con- troparte la quale non si è attivata né a presentare la documentazione che per norma doveva essere prodotta ed allegata alla dichiarazione dei redditi né a ricorrere contro detta decisione alla competente commissione tri- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 8255/99 (C) - 9/11 - butaria determinando così la interruzione dei termini di cui all' art. 2943 del c.c.>>. La Commissione Tributaria Regionale, quindi, pur privilegiando nel dispositivo l' opzione afferente la prescrizione dell' azione, in realtà si è occupata ed ha deciso, ritenendola fondata (non si è attivata a ricorrere contro detta decisione alla competente commis- sione tributaria»), anche l' eccezione di decadenza po- sta dall' Ufficio a fondamento del diniego comunicato con il provvedimento del 7 gennaio 1993, la cui impugna- tiva costituisce oggetto del presente giudizio. D. La Banca ricorrente non contesta, in nessuno dei motivi di ricorso per cassazione, né in fatto né in di- ritto, la decadenza ritenuta dal giudice a quo per cui il relativo punto della statuizione deve considerarsi coperto dal giudicato interno, rilevabile ex officio. E. L' accertamento che precede impone il rigetto intervenuta irreversibilità (per del ricorso perché l' mancanza di tempestiva impugnazione) del punto della statuizione relativo alla accertata decadenza della con- tribuente priva del tutto quest' ultima dell' interesse giuridico (necessario ex art. 100 c.p.c. anche per pro- porre ricorso per cassazione) in quanto le doglianze re- lative alla pur ritenuta prescrizione, quand' anche si dovessero rivelare fondate, non potrebbero intaccare l' Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 8255/99 (C) - 10/11 - autonoma ratio decidendi fondata sulla decadenza, coper- ta ormai dal giudicato per mancata impugnazione.
4. Nonostante il rigetto del ricorso, nessuna pro- adottata sul carico e sull' entitànuncia deve essere delle spese processuali attesa 1' assoluta "vacuità" al primo esame (non si dispone degli atti di causa;
le doglianze sollevate ex adverso non paiono fondate>>) del controricorso depositato dal Ministero resistente privo del tutto dei «motivi» richiesti dall' art. 366 n. 4 c.p.c (al quale rinvia l' art. 370 c.p.c.) tale da imporre di ritenere che il Ministero (il quale non ha depositato memorie né ha partecipato alla discussione nella pubblica udienza), in effetti, non abbia espletato nessuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTY (Dr. Michele O' ALONZO) (dr. ovanni PAOLINI) Lievenni jadim DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 1. LUG. 2003. OS AS Oggi - IL CANCELLIERE C1 OS AS า Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 8255/99 (C) 11/11 -