Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2002, n. 4964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4964 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
0063027 REPUBBLICA ITALIANA ORTE SUPRESHPKE 9 64 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 4 SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele - Presidente R.G.N. 1222/99 CANTILLO Consigliere Cron.1283 FICO Dott. Nino GIULIANI Consigliere Rep. Dott. Paolo RAGONESI Rel. Consigliere Ud. 21/12/01 Dott. Vittorio Consigliere C.C.Dott. cancesco Antonio GENOVESE ha pro ciato la seguente SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S E NT ENZ A 63027 sul ricorso proposto da: N. MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG ENTRATE LAZIO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio domici ato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso dal Sig. Sale per diritti € 077 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta 11 12-04-02 IL CANCELLIERE e difende ope legis;
ricorrente CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio dal Sig. IPSO4 CONDOR LI ORAZIO;
_per diritti € 077
- intimato -
11 12.04.02 IL CANCELLIERE avvers la decisione n 5731/97 della Commissione tribut ia centrale di ROMA, depositata il 25/11/97;2001 EVARLE DEV 2759 udita lazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/12/01 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
ai semi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza dello stesso. con le conseguenze di legge. -2- La Corte, osserva quanto segue. L'Amministrazione delle Finanze proponeva ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale che, nel rigettare il ricorso della Amministrazione stessa, aveva confermato le decisioni dei due precedenti gradi di giudizio che avevano riconosciuto a CO AZ il diritto ad ottenere il rimborso dell' Irpef trattenuta sull'indennità di buonuscita dell' AS all'atto del suo collocamento a riposo, anche se l'importo complessivo dell'indennità per cui era stata richiesta la riliquidazione non risultava interamente dichiarato nella dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche. L' intimato non si costituiva, l'amministrazione ricorrente depositava in cancelleria atto di rinuncia al ricorso e la controversia veniva decisa all'esito della camera di consiglio del 21.12.01. Motivi della decisione Deve preliminarmente dichiararsi privo di effetti estintivi del giudizio l'atto di rinunzia depositato dall'amministrazione ricorrente dal momento che non vi è prova in atti che lo stesso sia stato depositato alla controparte. Quanto al resto,questa Corte ha ripetutamente e costantemente affermato che il rimborso di parte dell' Irpef, inerente all'indennità di buonuscita ,sulla base della riliquidazione prevista dalla legge n. 482 del 1985,non è precluso dall'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi della somma percepita,non essendo applicabile al rimborso in questione la disposizione di cui all'art. 39,quarto comma, del D.P.R. n. 602/73 sulla non ripetibilità di ritenute d'acconto effettuate con riguardo a redditi non denunciati (né accertati) poiché tale norma non è richiamata dall'art. 4 della legge. 482 del 1985. Inoltre, l'articolo 39 del decreto presidenziale in esame, occupandosi di ritenute d'acconto,non fissa un canone generale estensibile nell'ambito di una speciale normativa di revisione delle pregresse tassazioni di tipo definitivo .A ciò deve aggiungersi che le difficoltà pratiche di una riliquidazione in assenza di una completa dichiarazione dei redditi non possono tradursi nella perdita del corrispondente diritto senza una espressa disposizione sanzionatoria. L'assunto difensivo dell'amministrazione ricorrente si pone in piena difformità con il principio consolidato affermato da questa Corte senza che vengano proposti nuovi motivi che possano indurre ad un ripensamento della questione. Il ricorso pertanto si rivela manifestamente infondato e va rigettato. Nulla per le spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
PQM
Rigetta il ricorso Roma 21.12.01 Il Consest. Il Presidente IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA OC BA 8 APR. 2002. IL/CANCELLERECT Oggi IN BA