Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2002, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
60537 E N 7 O 8 I 7 8 Z 1 E 6 / A R.G. Udienza del 12.11.2001 Oggetto: IRPEF e ILOR 3 4 R N / T 6 S NOM DEL POPOLO TALIAN02 331/02 I REPUBBLICA ITALIANA 2 A G . E T R L . R L U P . A B A D I B D R L A T E E T A D T I 1 N 3 I SEZIONE TRIBUTARIA R 1 E S E . N T E S N Composta dai sigg.ri Magistrati: * A M han 5584 Dott. Bruno Saccucci Presidente Dott. Giovanni Paolini Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Salvatore Di Palma Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Francesco Antonio Genovese Consigliere CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 60537 SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
IU OL e RT IN -intimati- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, sezione 6, n. 229/6/1997, del 17/9/1997. Udita la relazione in camera di consiglio del cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 5 3 2 2 OL IU e IN RT ricorrevano avverso l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF e ILOR 1985 con il quale l'Ufficio delle imposte dirette di NO aveva rettificato il reddito d'impresa ( attività di pelletteria) da quello negativo di lire 13.146.000 dichiarato dai contribuenti al reddito positivo di lire 71.427.000. In via principale i ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'avviso per l'illegittimità dei criteri adottati per la rettifica. Sostenevano inoltre che, avendo conseguito per il triennio 1985-1987 ricavi non superiori a lire 360.000.000, il reddito per quei periodi d'imposta era stato legittimamente determinato a norma dell'art. 2, cornma 9, legge 853/1984, detraendo dal ricavo netto la quota forfettaria determinata nella tabella B) oltre alle spese di gestione;
deducevano, infine, che era illegittima la ricostruzione presuntiva dei ricavi, non avendo l'Ufficio evidenziato i passaggi logici che lo avevano condotto ad elevarli a lire 430.000.000. La Commissione di 1° grado accoglieva il ricorso. L'Ufficio proponeva appello eccependo il difetto di motivazione della pronunzia di 1° grado;
nel merito assumeva di avere legittimamente proceduto alla menzionata rettifica del reddito a norma dell'art. 2, comma 29, della legge 853/1984, rideterminando i ricavi sulla base di presunzioni desunte dal numero, dalla qualità e quantità della retribuzione del personale addetto e dalla dimensione dei locali. La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la pronunzia di 1° grado. Il giudice di seconda istanza, dopo avere riconosciuto il fondamento della censura relativo all'assenza di adeguata motivazione della decisione di 1° grado e la validità dell'operato dell'Ufficio in sede di rettifica della dichiarazione dei contribuenti, respingeva l'appello per la considerazione che i contribuenti avevano fornito la prova documentale che per l'anno 1984 i ricavi erano stati notevolmente inferiori a quelli accertati in via presuntiva per il triennio successivo;
argomentava la Commissione che “l'Ufficio non può sostenere che il contribuente, per approfittare di 2 quanto gli concedeva la legge, abbia alterato, abbassandoli, i ricavi e aumentato le spese". Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 29, del d.l. n. 853/1984, convertito nella legge n. 17 del 1985, nonché la motivazione insufficiente ed incongrua su un punto decisivo della controversia;
il tutto in relazione agli artt. 50 e 62 del d. lgs. n. 546/1992 ed all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.. Deduce l'Amministrazione che la Commissione tributaria regionale, dopo espressamente riconosciuto l'operato dell'Ufficio, avere legittimo contraddittoriamente aveva ritenuto che l'entità dei ricavi dichiarati dai contribuenti per altro anno d'imposta (il 1984) privava di ogni valore probatorio l'accertamento induttivo ed extracontabile dall'Ufficio effettuato a norma del menzionato art. 2, comma 29. I contribuenti non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Il ricorso é fondato. La motivazione della sentenza impugnata per un verso é carente in quanto non indica quale erano stati ricavi e i costi relativi all'anno d'imposta del 1984, sì da non mettere in condizione questa Corte, cui non é consentito di procedere all'esame diretto degli atti processuali, di verificare l'esistenza di un'effettiva discrepanza tra 么 detti ricavi e costi e quelli dell'anno in contestazione ( il 1985); per altro verso la medesima motivazione non chiarisce in modo adeguato per quale ragione l'accertamento per l'anno 1985, effettuato presuntivamente dall'Ufficio sulla base dei parametri previsti dall'art. 2 comma 29 del d.l. 853/1984, convertito in legge 17/1985, non meritasse attendibilità per il solo rilievo che i relativi ricavi risultavano diversi da quello accertato per un precedente periodo d'imposta (il 1984). La spiegazione addotta al riguardo nella sentenza impugnata, secondo cui "l'Ufficio non può sostenere che il contribuente, per approfittare di quanto gli concedeva la legge, 3 abbia alterato, abbassandoli, i ricavi e aumentato le spese", appare apodittica e priva di convincente senso logico. Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche. Roma, 12.11.2001 Il Presidente Il Consigliere est. мио легисг Eigen Bi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 FEB. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista E N O I Z 6 A 8 5 R 9 S T 1 I / N S I 4 R / G 6 A B E 2 T R . . L U R . L A B P A . I D . D R B L E T A E T A T D I N 1 I R E S 3 S E 1 N E E T . S A N I A M 4