Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4118 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
RE UBBLICA IT041 18/0 1 PO OLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE POJDEJO - REINTEGRAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NA Srobllo SPADONE• Dott. Mario - Presidente R.G.N. 325/99 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Cron. 8806 Consigliere Rep.1379 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 04/12/00 Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente 10 SENTENZA sul ricorso proposto da: UB AL, elettivamente domiciliato in ROMA И VIA A. CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRASTARO E.. difeso dall'avvocato BOSSONI PIER LUIGI, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio giusta delega in atti;
dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. ricorrente il 2.3 MAR. 2001
contro
IL CANCELLIERE BRESCIANINI LORENZINA, SALOGNI ANGELO, INVERARDI CANCELLERIA ANGELO, BARA FABRIZIA, RODENGHI VALERIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO, 12, presso lo studio dell'avvocato MARVASI TOMMASO, che li difende unitamente all'avvocato PELIZZARI ELISABETTA, giusta2000 1986 delega in atti;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrenti Richiesta copia esecutiva dal Sig. MARVASI avversO la sentenza n. 2127/98 del Tribunale di per diritti L24,000+6 26 SET. 2001 BRESCIA, depositata il 11/08/98; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
LIRE 2000 CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. BF399446 LIRE 10000 BE757165 CANC AE337756 AE997757 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 13.2.1992 OR AN, LO LO, LO RD, BR AR e VA EN, premesso di essere proprietari e possessori di alcune porzioni immobiliari site in Erbusco tra le quali era compreso il mappale 146, costituente strada e parcheggio comune, confinante con il mappale 136 di esclusiva proprietà di DR TI e della moglie di questi, assumevano che l'TI nel febbraio dello stesso anno aveva demolito il muro di confine eretto tra il mappale di proprietà esclusiva e l'area comune destinata a parcheggio onde crearsi un nuovo accesso, impedendo così il parcheggio delle vetture dei ricorrenti;
questi ultimi, quindi, rilevato che tali circostanze si come violazione del possesso dellaconfiguravano cosa comune, chiedevano al Pretore di Brescia la reintegrazione o in subordine la manutenzione nel possesso dell'area da essi descritta previa ricostruzione del muro e chiusura del passaggio. Costituendosi in giudizio l'TI non contestava di aver abbattuto il muro sopra menzionato, ma eccepiva che il mappale 146 non costituiva un'area destinata a parcheggio, bensì 3 una strada comune di proprietà dei ricorrenti e dell'esponente; assumeva inoltre che l'apertura praticata nel muro non incideva sul possesso dei ricorrenti, non integrando alcuna molestia. Con sentenza del 7.10.1994 del Pretore di Brescia, in accoglimento del ricorso, ordinava all'TI la ricostruzione del muro suddetto e la chiusura del passaggio. Proposta impugnazione nei confronti di tale decisione da parte dell'TI, il Tribunale di И Brescia con sentenza dell'11.8.1998 rigettava l'appello. Il Tribunale adito, premesso che l'apertura nel muro e l'apposizione del cancello costituivano il segno dell'esercizio di una servitù di passo carraio che, anche se esercitata su area comune, illegittima, rilevava: era pacifico che era 1'TI, aprendo il varco e ponendovi il cancello, aveva ridotto l'estensione del compossesso, posto che nel punto in cui era stata realizzata era possibile sostare 0l'apertura non parcheggiare;
in presenza di tale comportamento che si configurava come una indebita ingerenza nell'altrui sfera di godimento di un'area, il possessore dell'area medesima aveva il diritto di 4 INVASIONE opporsi alla permanenza della suddetta rimessione e di ottenere, con l'azione di manutenzione, l'eliminazione degli effetti di tale situazione;
infine la stessa tutela doveva essere riconosciuta anche in caso di compossesso del fondo, qualora la lesione fosse stata commessa dal compossessore, perché costituisce molestia il comportamento di uno dei compossessori che renda disagevole o restringa a suo vantaggio il precedente modo di esercizio del possesso dell'altro. Avverso tale sentenza l'TI ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi;
ilresistono con controricorso la AN, LO, l'RD, la AR e la EN. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, deducendo omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, assume che il giudice di appello non ha dato rilievo al fatto che il mappale 146 costituiva in realtà una strada di uso pubblico come era eme so sia dalla convenzione del 2.5.1987 sottoscritta dalle stesse controparti e dal Comune di Erbusco sia dalla deliberazione della delGiunta Municipale dello stesso Comune 10.3.1988; pertanto su tale strada si era estinto 5 ogni diritto dei privati, mentre per la legittimità dell'apertura praticata nel muro di confine dall'esponente era sufficiente l'autorizzazione comunale di cui alla documentazione prodotta. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando omessa valutazione di un punto decisivo della controversia, lamenta il mancato esame della sopra menzionata convenzione del 2.5.1987 nella quale l'area oggetto di contestazione era indicata come strada di lottizzazione, nonché dell'atto di acquisto rogito Durante del 18.3.1980 nel quale sia la strada mappale 146 sia il cortile mappale 145 erano considerati come gravati da servitù di passaggio pedonale e carraio;
neppure il giudice di appello aveva valutato l'autorizzazione del Comune di Erbusco del 18.1.1992 n.163 e la relazione 16.4.1992 degli architetti Bina e Cavalleri. L'TI sostiene che la documentazione prodotta evidenziava che l'area in questione si configurava come strada privata gravata anche da servitù di passo pedonale e carraio a favore di terzi, e non poteva quindi essere utilizzata come parcheggio. Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili in quanto 6 prospettano questioni nuove. Deve al riguardo osservarsi che nel giudizio d'appello l'TI aveva sollevato censure di diversa natura, senza alcun riferimento ai profili sopra evidenziati, assumendo che l'apertura che aveva praticato nel muro di confine tra il mappale di sua proprietà esclusiva ed il mappale 146 un'area comune destinata a parcheggiocostituente non aveva comportato alcun pregiudizio per le controparti, che potevano continuare ad utilizzarla come in precedenza;
egli inoltre aveva aggiunto che nell'apertura l'apposizione di un cancello una attività realizzata si configurava come legittima ai sensi dell'art. 1102 c.c.. Deve a tal punto rilevarsi che nel giudizio di cassazione non sono proponibili nuove prospettazioni giuridiche o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (Cass. 12.2.1998 n.1496; Cass. 15.5.1998 n.4900). Orbene è evidente che le questioni proposte con i motivi in esame comportano indagini di fatto non 7 espletate nei precedenti gradi di giudizio, ovviamente non consentite a questa Corte. Il ricorso deve quindi essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in lire 125 воо oltre a lire 1.500.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 4.12.2000 держеньше Vrium Manalan estium Правни IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Lalezio 22 MAR. 2004 TL CARCI Rom Lelezico UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in daf2 3 LUG. 2001 4 Berle 3.5.255. versate S. 290.000 al n. DUECENTONOVANZ MA (lire hoooo p. Dirigento Area Servizi (D.ssa Mama G DPLIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari 296800 (Dr. M. RACCICHIN!) VIZI 2) 8