CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2023, n. 4174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4174 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LO CH nato a [...] il [...] AG CL nato a [...] [...] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 4174 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 10/01/2023 Motivi della decisione 1. Con sentenza emessa in data 23/4/2021, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Foggia a carico di CA CL e BA IC per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis cod. pen. Era contestato agli imputati di essersi introdotti all'interno del cantiere di proprietà della ditta "Ziri", compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del materiale edile ivi esistente. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, articolando, a mezzo del difensore, due motivi di ricorso. I) La difesa si duole della qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere la fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen. L'area di cantiere nella quale si erano introdotti i ricorrenti, alla luce degli insegnamenti delle Sezioni Unite D'Amico, non sarebbe riconducibile alla nozione di privata dimora;
dovendosi ravvisare in atti il delitto di furto, la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità del reato per difetto di querela. I giudici di Bari avrebbero dovuto uniformarsi al principio stabilito dalle Sezioni Unite anche in assenza di una specifica doglianza sul punto. II) La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; si duole ancora del vizio della carenza di motivazione in ordine alla riconosciuta recidiva. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati, con valore assorbente rispetto ad ogni ulteriore doglianza. Nella contestazione elevata a carico degli imputati si precisa che costoro si sono introdotti all'interno del cantiere del gruppo edile "Ziri" al fine di asportare materiale edile ivi esistente. Le Sezioni Unite di questa Corte, hanno avuto modo di occuparsi dei presupposti applicativi della fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen. confermando «l'orientamento che interpreta la disciplina dettata dall'art. 624-bis cod. pen. come estensibile ai luoghi di lavoro soltanto se essi abbiano le caratteristiche proprie dell'abitazione (accertamento questo riservato ai giudici di merito)», ribadendo che può essere riconosciuto il carattere di privata dimora ai 7 luoghi di lavoro «se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento)». Dopo articolata disamina dell'istituto, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis cod.pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare». (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'amico, Rv. 270076). Non avendo questa Corte accesso agli atti, spetta alla Corte di merito verificare nella fattispecie concreta le condizioni sopra indicate alla luce dei criteri ermeneutici dettati dalle Sezioni Unite ed accertare, in caso di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen., la proposizione di una valida querela della persona offesa ai fini della procedibilità del reato. 4. Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. In Roma, così deciso il 10 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid te
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 4174 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 10/01/2023 Motivi della decisione 1. Con sentenza emessa in data 23/4/2021, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Foggia a carico di CA CL e BA IC per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis cod. pen. Era contestato agli imputati di essersi introdotti all'interno del cantiere di proprietà della ditta "Ziri", compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del materiale edile ivi esistente. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, articolando, a mezzo del difensore, due motivi di ricorso. I) La difesa si duole della qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere la fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen. L'area di cantiere nella quale si erano introdotti i ricorrenti, alla luce degli insegnamenti delle Sezioni Unite D'Amico, non sarebbe riconducibile alla nozione di privata dimora;
dovendosi ravvisare in atti il delitto di furto, la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità del reato per difetto di querela. I giudici di Bari avrebbero dovuto uniformarsi al principio stabilito dalle Sezioni Unite anche in assenza di una specifica doglianza sul punto. II) La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; si duole ancora del vizio della carenza di motivazione in ordine alla riconosciuta recidiva. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati, con valore assorbente rispetto ad ogni ulteriore doglianza. Nella contestazione elevata a carico degli imputati si precisa che costoro si sono introdotti all'interno del cantiere del gruppo edile "Ziri" al fine di asportare materiale edile ivi esistente. Le Sezioni Unite di questa Corte, hanno avuto modo di occuparsi dei presupposti applicativi della fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen. confermando «l'orientamento che interpreta la disciplina dettata dall'art. 624-bis cod. pen. come estensibile ai luoghi di lavoro soltanto se essi abbiano le caratteristiche proprie dell'abitazione (accertamento questo riservato ai giudici di merito)», ribadendo che può essere riconosciuto il carattere di privata dimora ai 7 luoghi di lavoro «se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento)». Dopo articolata disamina dell'istituto, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis cod.pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare». (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'amico, Rv. 270076). Non avendo questa Corte accesso agli atti, spetta alla Corte di merito verificare nella fattispecie concreta le condizioni sopra indicate alla luce dei criteri ermeneutici dettati dalle Sezioni Unite ed accertare, in caso di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen., la proposizione di una valida querela della persona offesa ai fini della procedibilità del reato. 4. Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. In Roma, così deciso il 10 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid te