Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2001, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
A N O L IA L 4 L 7 O A 3 B . IT E N A , E IC 1 N 9 са L O 9 B I 1 B Z - U Со 1 A P 1 R E - T R 1 0 1 2 8 9 /20 1 S I 2 . G D E L R E 9 3 A C I D E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D E 6 U T I 4 N . G E T S A CORT U R T E E Oggetto R N A Z S Ricorso in cassazione avverso I ( RZA CIVILE sentenza del giudice di pace secondo equità; limiti. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8680/98 Dott. Angelo - Presidente GIULIANO Dott. Giovanni Silvio COCO - Rel. Consigliere 2698 Cron. Dott. Francesco SABATINI Consigliere PURCARO - Consigliere Rep. Dott. Italo FINOCCHIARO - Consigliere Ud. 13/07/00 Dott. Mario ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZAt Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 1500 EDILCI SRL, in persona del legale rappresentante prof. il 3.1 GEN. 200 IL CANCELLIERE Cipriano Nunzio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G BAZZONI 1, presso lo studio dell'avvocato STAZZONE VINCENZO, difeso dall'avvocato DI PIETRO GIUSEPPE, A 1500 CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente contro 0975670 CEAM DI C LL DITTA;
intimato - avverso la sentenza n. 11/97 del Giudice di pace di 2000 PATTI, emessa il 24/3/1997, depositata il 27/03/97; 1390 RG.100/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Premesso il fatto che: - il Giudice di Pace di Patti ha deciso una
contro
- versia insorta tra la Edil.ci s.r.
1. e la Ceam di Car- melo Donzelli relative al pagamento di alcune fornitu- re eseguite dalla Ceam in favore della Edil.ci, con- dannando quest'ultima al pagamento della somma di L. 599.000 ancora dovuta per precedenti forniture e di quella di L.105.560 per altra causale (mancata resti- tuzione di alcune pedane); - avverso tale sentenza la Edil.ci ha proposto ri- corso in cassazione affidato a due motivi formulati rispettivamente per violazione dell'art. 633 c.p.c. e per contraddittoria motivazione (il primo) e per vio- lazione dell'art.1243 C.C. e ancora per contradditto- ria motivazione (il secondo); tutto ciò premesso, si osserva in diritto quanto 1 segue. Il primo motivo avanza due censure, entrambe inam- missibili in questa sede. 2 Con la prima si deduce un errore di fatto - la sentenza impugnata si è basata sull'erroneo presuppo- sto che i crediti ventati dalla Ceam fossero certi li- quidi ed esigibili non deducibile con ricorso in Cassazione e prospettato con riferimento ad una prova escussa della quale il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non ha ri- prodotto gli atti processuali che ne documentino l'istanza. Egualmente inammissibile è la seconda censura re- lativa al giudizio sulle spese processuali. Ancora inammissibile è il secondo motivo che cen- sura il giudizio di merito e la relativa motivazione, leggesenza dedurre alcuno dei vizi (violazione di processuale o di norme di rilevanza costituzionale o sovrannazionale ovvero difetto assoluto di motivazione valida) che legittimano il ricorso in Cassazione con- tro le sentenze di equità. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere di- chiarato inammissibile. Nulla da deliberare per le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 13.7.2000 0 3 IL CONSIGLIERE EST. I PRESIDENTE яв ЛилAnze IL CANCELLIERE/C1 3 Concetter Ammendola