Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5464 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLI 54 64/0 1 " IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 " LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.n. Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente 5144199 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Cron.on. 11744 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Ud. 21/02/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: для AS TE, elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Risorgimento, n.10 presso l'avv. Giancarlo Civello e rappresentata e difesa, giusta d'office?ад тело ве procura a margine, dall'avv. Murizio Del Pintored ora
- ricorrente -
Cancelleria della Corte di CanesianeA besivare;
contro
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro -INAIL- in persona del presidente Ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Saverio Muccio e Pasquale Rossi e con essi domiciliato in Roma alla via 4 Novembre n. 144;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n.34 del 17 marzo 1998 REG. 848 GEN. n.49/97. 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Saverio Muccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17.3.1988 il Tribunale di L'Aquila, decidendo sull'appello proposto dall'INAIL nei confronti di AS TE, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello rigettando la domanda dell'assicurata. Osservava in motivazione che dalla consulenza redatta in appello era risultato che i postumi ad un tendine della assicurata conseguenti all'infortunio erano inabilitanti solo nella misura del 6%. Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo la AS;
l'INAIL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 434, 342 c.p.c. ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), la ricorrente deduce che, mentre con il ricorso introduttivo era stata affermata l'insussistenza di postumi indennizzabili, con il ricorso in appello era stata contestata solo la denunzia in ritardo di postumi che si affermava già esistenti al momento dell'infortunio. Conseguentemente era stata disposta illegittimamente una nuova consulenza ed esaminato un punto della causa non devoluto in appello. La censura è infondata. Con le conclusioni dell'atto di appello è stata contestata espressamente la mancanza di postumi indennizzabili. E' incensurabile, quindi, l'interpretazione dell'atto di appello da parte del Tribunale nel senso che l'atto, ripetendo testualmente la censura contenuta nel ricorso introduttivo, contestava anche la sussistenza di postumi che superassero la soglia della indennizzabilità. Essendo la questione devoluta in appello, non può censurarsi il rinnovo della consulenza e la conseguente nuova valutazione del postumo. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2001. Femands ful. M. Ar vu t Il Consigliere est. Il Presidente Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 11 APR. 2001. Z E E IL CANCELLIERA R P N O J 3 5 3 N . 3 - 8 7 - 1 1 E G G E L A L L E D R T O E D T I N I S A 1 I . O T 0 I T E G R O R S D , A E A E D T N E S E 3