Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2004, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. DI NIBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMBROSINI G.T. SRL;
B.M. INDUSTRIA BERGAMASCA MOBILI SPA;
COMELIT GROUP SPA;
EMMEBI SPA;
F.LLI LOCATELLI SPA;
FINADDASPAL;
FOMM FONDERIA OFFICINE MECCANICHE MAPELLO SPA;
GASTOLDI E FERRI SPA;
MANIFATTURA RONDINE SRL;
MAPELLO SPA;
MASENGHINI SPA;
MOBILI BARCELLA SPA;
O.T.S. SRL;
SCAME MASTAF SPA;
TINTORIA SERIO SPA;
TOP CAN SPA;
Ciascuna in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentate e difese dagli avv. OMBRETTA FABE DAL NEGRO, MARIO FRANZOSI E SALY VALOBRA per mandati speciali allegati al ricorso, elett. dom. in Roma presso avv. Valobra via Veneto 96;
- ricorrenti -
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro "pro tempore", rappresentato e difeso "ex lege" dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
- intimato controricorrente -
avverso la sentenza n. 737 in data 7.10.98 della Corte di Appello di Brescia, depositata in data 28.12.98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.9. 2003 dal Consigliere Dr. DI NUBILA Vincenzo;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. PIVETTI Marco, il quale ha chiesto il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento degli altri motivi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione notificata il 23.6.94, le società indicate in epigrafe convenivano in giudizio l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, per chiedere la restituzione della tassa di concessione governativa da loro versata per gli anni 1984 - 1992, oltre interessi e "maggior danno". Si costituiva l'Amministrazione Finanziaria dello Stato e proponeva diverse eccezioni pregiudiziali;
nel merito, si opponeva all'accoglimento delle domande attrici. Il Tribunale di Brescia accoglieva le domande quanto alla sorte capitale ed agli interessi. Proponeva appello l'Amministrazione Finanziaria dello Stato;
le società proponevano appello incidentale in ordine alla decorrenza degli interessi ed al maggior danno.
2. La Corte di Appello di Brescia riteneva applicabile la decadenza triennale dall'azione di rimborso;
dichiarava pertanto la decadenza per le azioni di rimborso non esercitate nel termine di tre anni dai pagamento, mediante richiesta che doveva pervenire all'Amministrazione Finanziaria dello Stato entro detto termine. Per conseguenza, il "quantum" delle singole condanne veniva ridotto. Non veniva accolta la richiesta del Ministero di considerare la tassa in argomento quale remunerazione del costo delle operazioni. In ordine all'appello incidentale, la Corte di Appello confermava la decorrenza degli interessi dalla data della domanda giudiziale e la non-debenza del risarcimento da svalutazione monetaria. Le spese venivano parzialmente compensate.
3. Hanno proposto ricorso per Cassazione le società indicate in epigrafe, deducendo tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale non propone ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Col primo motivo del ricorso, le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., dell'art. 13 del D.P.R. n. 641.72, in quanto la decadenza triennale non è applicabile nella fattispecie. Trattasi di tributi totalmente inesistenti, applicati in totale carenza di potere impositivo.
5. Il motivo è infondato. Con riguardo alla decadenza triennale sancita dall'art. 13 del D.P.R. n. 641.72, la Corte di Giustizia della CE, con sentenza in data 15.9.98 nelle cause C 279, 280, 281/96, e più recentemente con la sentenza 10.9.2002 nei proc. C 216 e C 222/99 - ha stabilito che il diritto comunitario non vieta ad uno stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di indebito tributario un termine nazionale di decadenza triennale, che decorra dalla data del pagamento. Ne deriva che, a far tempo dalla data dei singoli pagamenti annuali, il contribuente è soggetto ad un termine di decadenza per la richiesta di restituzione. Tale termine viene interrotto dalla domanda giudiziale, ovvero dall'istanza di rimborso presentata in via amministrativa.
6. Col secondo motivo del ricorso, le ricorrenti deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 C.P.C., sotto il profilo della illogicità della motivazione laddove ha fatto decorrere gli interessi in base all'art. 2033 Codice Civile.
7. Il motivo è fondato, per quanto di ragione. Gli interessi sui rimborsi delle somme indebitamente riscosse dal Fisco decorrono dalla domanda, anche stragiudiziale. Ad avviso del Collegio, trattandosi di obbligazione accessoria posta a carico del debitore, gli interessi debbono decorrere dalla data di ricezione della richiesta stragiudiziale, che vale come messa in mora.
8. Con il terzo motivo del ricorso, le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., dell'art. 13 del D.P.R. n. 641.72, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 C.P.C.. Posto che le istanze amministrative di rimborso vennero spedite a mezzo del servizio postale, la consegna alla Posta per l'inoltro equivale ad atto interruttivo del termine di decadenza.
9. Il motivo è fondato. Con sentenza n. 11973 in data 25.10.99, questa Corte ha ritenuto che gli atti impeditivi della decadenza vengono in considerazione essenzialmente a favore del titolare del diritto il quale deve essere esercitato entro un certo termine. Non appare quindi congruo subordinare la salvezza del diritto alla ricezione dell'atto da parte del destinatario: tale circostanza non implica che l'atto interruttivo del termine di decadenza sia ricettizio, essendo tale qualificazione correlata ad un'esigenza di tutela del destinatario, che nel caso di specie non si pone, in quanto gli effetti vengono ad incidere essenzialmente sul titolare del diritto.
La giurisprudenza di questa Corte sul punto può dirsi ormai costante nel senso che, ai fini della tempestività della domanda amministrativa di rimborso, vale la data di spedizione della raccomandata e non quella della ricezione, sempreché la ricezione sia avvenuta. Vedi "ex multis" Cass.
6.9.2001 n. 11463, 4.9.2001 n. 11362, Cass. 20.5.03 n. 7920. 10. Tale principio ha ricevuto definitiva sanzione con la sentenza della Corte Costituzionale n. 477 in data 20 - 26 novembre 2002, in virtù della quale in caso di notifica di un atto processuale a mezzo posta, gli effetti dell'atto per il notificante decorrono dalla data di consegna all'ufficiale giudiziario e non dalla data della ricezione.
11. Il ricorso viene pertanto accolto per quanto di ragione. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di Appello, la quale provvedere anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004