Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2002, n. 3362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3362 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
E N 6 8 0 O 9 5 I 1 . Z / N 4 A / A R - 6 I T 2 B S R . I . R A . L G L P T E . IN3362/02 A R D U REPUBBLICA . L B B A Oggetto: IVA - Accertamento E I A D D T R A OL ITALIANO I T I S E 1 R 3 N T 1 E E N S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . E T I S N A E * SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 22102/1999 Cron. 1142 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Presidente Rep. Dott. Enrico Altieri Consigliere Ud. 20.11.2001 Dott. Giulio Graziadei Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere Dott. AR Cicala Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dalla società MAGAZZINO FUM snc di NC M. e U., in per- sona dei legali rappresentanti pro tempore signor BA Francesconi e AR Francesconi, rappresentata e difesa dall'avv. Rolando Landucci, in forza di mandato a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Silvia M. Cinquemani, in Roma, Via Cassiodoro 19;
- ricorrente -
contro il MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro delle finanze pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato ope legis,
- intimato -
2329 1 avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento 25 novembre 1998, n. 66/98, depositata il 5 dicembre 1998; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 20 novembre 2001 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Carlo De- stro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. La società Magazzino FUM Snc ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento 25 no- vembre 1998, n. 66/98, depositata il 5 dicembre 1998, che ha accolto l'ap- pello dell'Ufficio IVA di Trento contro la sentenza della Commissione tribu- taria provinciale di Trento n. 223/06/97, che aveva accolto, invece, i ricorsi riuniti della società contro gli avvisi di rettifica n. 816570 e n. 816571, rela- tivi rispettivamente all'TVA 1992 e all'IVA 1993. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - da un controllo della Guardia di finanza sugli adempimenti IVA per gli anni 1991-1993 da parte della società Magazzino FUM Snc, sono emerse violazioni della normativa sull'IVA e il reddito di impresa non era parso congruo rispetto alla realtà gestionale;
in particolare per il 1992 sono state contestate omesse fatturazioni per £51.104.000, per quanto concerne le ven- dite all'ingrosso, ed omessa registrazione di corrispettivi per £ 87.012.000, per quanto riguarda le vendita dettaglio;
per il 1993 sono state accertate omesse fatturazioni per £ 592.153.000 per il settore ingrosso ed omessa registrazione di corrispettivi per £ 371.998.000 per il settore dettaglio;
k il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza è stato rece- - pito, oltre che dall'Ufficio delle imposte, anche dall'Ufficio IVA, che ha provveduto ad emettere avvisi di rettifica ed avvisi di irrogazione sanzioni per il 1992 e per il 1993; - i ricorsi presentati dalla società sono stati accolti dalla Commissione tribu- taria di primo grado di Trento.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento 25 novembre 1998, n. 66/98, è così motivata: 1) si deve riconoscere in via preliminare che, dalla sentenza adottata dal giu- dice penale nei confronti dei titolari della società appellata e dalla perizia sulla quale essa si basa, non risulta assolutamente che tali soggetti non ab- biano violato norme tributarie;
2) parimenti fondata è la censura riguardante la motivazione della sentenza di primo grado sul calcolo delle rimanenze finali e iniziali e la determina- zione del costo del venduto;
in verità, non sembra lecito mettere in dubbio la fondatezza dei calcoli effettuati dalla Guardia di finanza, basandosi sul fatto che non vi era corrispondenza tra i dati contabili e la realtà constatata in se- de di verifica;
come giustamente messo in evidenza dall'appellante, l'art. 2709 cc esplicitamente afferma che le scritture contabili "fanno prova contro l'imprenditore"; 3) priva di pregio è l'argomentazione dell'appellato circa l'inesistenza di e- lementi gravi, precisi e concordanti sui quali basare l'accertamento; egli di- mentica che l'art. 54 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, afferma testualmente che "Le omissioni e le false o inesatte indicazioni (su cui l'Ufficio può basarsi per procedere alla rettifica delle dichiarazioni) possono essere indirettamen- 3 te desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi precise e concordan- ti"; come appare evidente, la disgiuntiva “o” fa cadere l'argomentazione del contribuente.
2.1. Il ricorso per cassazione della società Magazzino FUM Snc è sostenuto con due motivi d'impugnazione.
2.2. La società ricorrente conclude chiedendo che sia cassata la sen- tenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento impugnata, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese.
3. Il Ministero delle finanze non si è costituito. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di ricorso la società denuncia l'omessa od insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia;
erronea applicazione del metodo induttivo e violazione ed erronea applicazione del- l'art. 55 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 39 DPR 29 settembre 1973, n. 600. 4.2. La società ricorrente sostiene, al riguardo, che la sentenza im- pugnata sarebbe carente di motivazione, perché si sarebbe limitata a con- fermare pedissequamente le argomentazioni addotte dall'Ufficio appellante. La sentenza avrebbe disatteso il principio secondo cui il metodo induttivo ha carattere eccezionale al fine di determinare gli imponibili sottratti all'impo- sta e quindi sarebbe applicabile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 55 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'art. 39 DPR 29 settembre 1973, n. 600, che nel caso di specie non si sarebbero verificati. Ne consegue che l'or- gano accertatore non sarebbe stato legittimato ad utilizzare il metodo di ac- certamento induttivo e che sarebbe illegittima la ricostruzione induttiva del- le vendite, relativa ai periodi di imposta 1992 e 1993. 4.3. Il primo motivo, come si desume da quanto si è riferito ai punti 4.1. e 4.2., si articola, in realtà, in due submotivi:1) omessa od insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia;
2) violazione di legge nei riguardi dell'art. 55 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 39 DPR 29 settembre 1973, n. 600. 4.3.1. Quanto all'omessa od insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia, è agevole desumere dal punto 4.2 che, a parte la generica premessa argomentativa consistente nel rimproverare al giudice d'appello di aver confermato pedissequamente le argomentazioni addotte dall'Ufficio appellante, la società ricorrente non indica quale sia il punto de- cisivo della controversia intorno al quale si sarebbe realizzato il vizio di omessa od insufficiente motivazione e in che cosa sarebbe consistita l'insuf- ficienza della motivazione. Per questa prima parte del primo motivo di im- pugnazione, esso è, pertanto, inammissibile per mancanza di specificità.
4.3.2. Quanto al secondo submotivo dell'articolato motivo di ricorso rubricato sotto il primo motivo di impugnazione, esso è infondato, perché non sussiste l'ipotizzata violazione dell'art. 55 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 39 DPR 29 settembre 1973, n. 600. Infatti, come è stato esatta- mente spiegato nella motivazione della sentenza d'appello, l'art. 54.2, ultimo periodo, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, si adatta pienamente alla fattispecie tributaria realizzata dalla società nel 1992 e nel 1993, perché le omissioni e le false o inesatte indicazioni sono state dedotte indirettamente dalle risul- tanze delle scritture contabili. Il che, proprio in base all'art. 55 DPR 26 otto- 5 bre 1972, n. 633, di cui ora si invoca la violazione o falsa applicazione, le- gittima il ricorso all'accertamento induttivo (art. 55.2, secondo periodo, n. 2) DPR 26 ottobre 1972, n. 633).
5.1. Con il secondo motivo di ricorso si fa valere l'erronea applica- zione delle percentuali di ricarico.
5.2. La società ricorrente sostiene, al riguardo, che i verificatori, pur avendo utilizzato l'espressione "media ponderata di ricarico", hanno elabora- to una semplice media aritmetica, che sarebbe illegittima. Questa tesi è, poi, illustrata con diffuse argomentazioni che si estendono da pagina 6 a pagina 11 del ricorso.
5.3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Infatti, esso con- tiene una serie molto ampia di argomentazioni che attengono ai fatti oggetto di controversia o alla loro valutazione, cioè al merito della controversia, senza che sia fornita alcuna indicazione della parte della sentenza impugnata che si assume viziata e delle ragioni per le quali essa meriterebbe di essere cassata. A conferma della sfasatura tra l'oggetto di impugnazione e il secon- do motivo del ricorso per cassazione, si osserva che l'unico punto della sen- tenza d'appello che si occupa dei calcoli effettuati dalla Guardia di finanza è quello qui sintetizzato al precedente punto 1.3.2), e che in esso sono formu- late, da parte del giudice d'appello, affermazioni che restano del tutto estra- nea alla contestazione avanzata con il secondo motivo di ricorso per cassa- zione.
6. Per le considerazioni esposte il ricorso dev'essere rigettato, perché il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato e perché il se- condo motivo è inammissibile.
7. Poiché il Ministero delle finanze non si è costituita in giudizio, non sussistono i presupposti perché ci si pronunci sulle spese processuali re- lative processuali al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2001. Al Presidente Il relatore ed estensore Miloncell DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE AL AS Oggi - 7 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 AL AS E N IO 6 8 Z 9 A 1 / R 5 /4 T . IS 6 N 2 - G . E .R B R IA . .P L D L A R A L D A E . T D B E I T A U S T IB N N E 1 E IA S S R 13 E I T R A . E N T A M 7