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Sentenza 15 aprile 2026
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 13722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13722 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino nel procedimento a carico di: IU UN nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/07/2025 del TRIBUNALE di Urbino udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del P.G., Olga Mignolo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21 luglio 2025 il Tribunale di Urbino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di UN IU di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di due gruppi di sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: a) un primo gruppo, costituito dai reati oggetto della sentenza del Tribunale di Livorno del 7 dicembre 2015 e della sentenza del Tribunale di Napoli del 13 luglio 2018; b) un secondo gruppo, costituito dai reati oggetto del decreto penale di condanna del Tribunale di Ravenna del 30 ottobre 2018, della sentenza del Tribunale di Brindisi del 4 marzo 2020, della sentenza del Tribunale di CO del 14 giugno 2022 e della sentenza del Tribunale di Bari del 18 ottobre 2021; ha, quindi, determinato la pena, per il primo gruppo di reati, nella misura di 1 anno e 1 mese di reclusione e 360 euro di multa e, per il secondo gruppo di reati, nella misura di 1 anno e 9 mesi di reclusione e 1.300 euro di multa. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13722 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 20/03/2026 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Urbino con unico motivo, in cui deduce violazione di legge, perché i reati del primo gruppo erano stati già oggetto di precedente ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di CO del 12 febbraio del 2024 che li aveva unificati in continuazione stabilendo per essi una pena diversa: il provvedimento impugnato ha, pertanto, violato il principio del ne bis in idem essendosi pronunciato su petitum già domandato ad altro giudice. Lo stesso deve dirsi per il secondo gruppo dei reati, in quanto il decreto penale di condanna del Tribunale di Ravenna e la sentenza del Tribunale di Brindisi erano stati già oggetto di altra ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di CO del 12 febbraio 2024 che li aveva unificati in continuazione, stabilendo per essi una pena diversa da quella del provvedimento impugnato: anche in tal caso, pertanto, sarebbe stato violato il principio del ne bis in idem, atteso che la previsione di cui all'art. 649 cod. proc. pen. si estende anche all'ipotesi in cui il fatto sia stato oggetto di una precedente decisione in sede esecutiva. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Olga Mignolo, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato con riferimento al primo gruppo di reati, infondato con riferimento al secondo gruppo. 1. Per quanto riguarda la parte della decisione che individua un reato continuato nei reati di cui il condannato è stato ritenuto responsabile con la sentenza del Tribunale di Livorno del 7 dicembre 2015 e con la sentenza del Tribunale di Napoli del 13 luglio 2018, la decisione si sovrappone completamente a quella del giudice dell’esecuzione del Tribunale di CO del 12 febbraio del 2024, che aveva avuto ad oggetto proprio l’esistenza o meno della continuazione tra i due medesimi reati. In questa parte, pertanto, il giudice dell’esecuzione non aveva il potere di provvedere a causa della preclusione determinata dal principio del ne bis in idem. Occorre ricordare, in argomento, che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il principio del ne bis in idem opera anche in sede esecutiva. Infatti, pur se la previsione di cui all'art. 669 cod. proc. pen. detta, in realtà, regole per disciplinare il caso della pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, essa contiene, però, una previsione di carattere generale, che, per tale natura, opera anche in relazione a provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione nei confronti del medesimo condannato che siano inconciliabili tra loro (Sez. 5, n. 18318 del 04/04/2019, PM in proc. P., Rv. 275917; Sez. 1, n. 14823 del 03/02/2009, Fusco, Rv. 243737; Sez. 1, n. 28581 del 26/06/2008, P.G. in proc. Gasparro, Rv. 240482; Sez. 1, n. 26031 del 05/07/2005, Celli, Rv. 2 231932). Più in particolare, è stato ritenuto che il ne bis in idem sia lo strumento processuale da applicare “in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona” (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, PM in proc. Regano, Rv. 280033). Il contrasto tra le ordinanze del Tribunale di CO e la ordinanza del Tribunale di Urbino deve, pertanto, essere risolto nel senso indicato nel ricorso dell’illegittimità della ordinanza emessa per seconda, in ordine cronologico, nella parte in cui ha rivalutato questioni che avevano già formato oggetto di una precedente decisione del giudice dell’esecuzione. Per effetto di questa decisione, pertanto, la continuazione riconosciuta essere esistente tra i reati oggetto della sentenza del Tribunale di Livorno del 7 dicembre 2015 e quelli della sentenza del Tribunale di Napoli del 13 luglio 2018 resta disciplinata dall’ordinanza del Tribunale di CO, a suo tempo non impugnata (v. n. 12 del casellario). In questa parte, pertanto, il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., non residuando ulteriori attribuzioni del giudice del merito. 2. Per quanto riguarda il secondo gruppo di sentenze, invece, il ricorso è infondato. In questo caso, infatti, la precedente decisione del giudice dell’esecuzione del Tribunale di CO non aveva un oggetto del tutto coincidente con la decisione impugnata, in quanto quest’ultima ha valutato anche l’istanza di estensione della continuazione a reati che non facevano parte della precedente ordinanza, il che ha legittimato nel caso in esame il potere di intervento del giudice dell’esecuzione. È vero, infatti, che il passaggio in giudicato di una ulteriore sentenza di condanna permette al condannato di chiedere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto della nuova condanna e quelli di una o più delle precedenti sentenze già valutate, ma non permette di superare la preclusione processuale alla rivalutazione del giudizio di eventuale inesistenza della continuazione tra una parte delle sentenze oggetto dell’istanza che sia stata già respinta, preclusione che anzi, in ipotesi non sia rilevata già dal giudice dell’esecuzione, è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650). Però, nel caso in esame, nella parte in cui l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Urbino si sovrappone a quella del Tribunale di CO (ovvero, la parte della decisione relativa al rapporto tra i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 411 del 2020 e con il decreto penale del Tribunale di Ravenna n. 1867 del 2018), essa, oltre ad aver deciso sulla esistenza della continuazione in modo conforme all’ordinanza precedente, ha anche ricalcato nella sostanza la pena di tale ordinanza (l’unica differenza è la riduzione, minimale, della pena pecuniaria di 50 euro;
la 3 pena del reato continuato è passata da 1 anno, 4 mesi di reclusione e 1.100,00 euro di multa a 1 anno, 4 mesi di reclusione e 1.050,00 euro di multa), conservando, pertanto, della precedente ordinanza sia la decisione nell’an che il rapporto di proporzionalità tra le pene. Ne consegue che in questa parte l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che sul punto il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione fra i reati giudicati con sentenza emessa in data 7 dicembre 2015 dal Tribunale di Livorno (irrevocabile il 28 dicembre 2015) e con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 13 luglio 2018 (irrevocabile il 16 settembre 2019). Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 20/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del P.G., Olga Mignolo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21 luglio 2025 il Tribunale di Urbino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di UN IU di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di due gruppi di sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: a) un primo gruppo, costituito dai reati oggetto della sentenza del Tribunale di Livorno del 7 dicembre 2015 e della sentenza del Tribunale di Napoli del 13 luglio 2018; b) un secondo gruppo, costituito dai reati oggetto del decreto penale di condanna del Tribunale di Ravenna del 30 ottobre 2018, della sentenza del Tribunale di Brindisi del 4 marzo 2020, della sentenza del Tribunale di CO del 14 giugno 2022 e della sentenza del Tribunale di Bari del 18 ottobre 2021; ha, quindi, determinato la pena, per il primo gruppo di reati, nella misura di 1 anno e 1 mese di reclusione e 360 euro di multa e, per il secondo gruppo di reati, nella misura di 1 anno e 9 mesi di reclusione e 1.300 euro di multa. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13722 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 20/03/2026 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Urbino con unico motivo, in cui deduce violazione di legge, perché i reati del primo gruppo erano stati già oggetto di precedente ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di CO del 12 febbraio del 2024 che li aveva unificati in continuazione stabilendo per essi una pena diversa: il provvedimento impugnato ha, pertanto, violato il principio del ne bis in idem essendosi pronunciato su petitum già domandato ad altro giudice. Lo stesso deve dirsi per il secondo gruppo dei reati, in quanto il decreto penale di condanna del Tribunale di Ravenna e la sentenza del Tribunale di Brindisi erano stati già oggetto di altra ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di CO del 12 febbraio 2024 che li aveva unificati in continuazione, stabilendo per essi una pena diversa da quella del provvedimento impugnato: anche in tal caso, pertanto, sarebbe stato violato il principio del ne bis in idem, atteso che la previsione di cui all'art. 649 cod. proc. pen. si estende anche all'ipotesi in cui il fatto sia stato oggetto di una precedente decisione in sede esecutiva. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Olga Mignolo, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato con riferimento al primo gruppo di reati, infondato con riferimento al secondo gruppo. 1. Per quanto riguarda la parte della decisione che individua un reato continuato nei reati di cui il condannato è stato ritenuto responsabile con la sentenza del Tribunale di Livorno del 7 dicembre 2015 e con la sentenza del Tribunale di Napoli del 13 luglio 2018, la decisione si sovrappone completamente a quella del giudice dell’esecuzione del Tribunale di CO del 12 febbraio del 2024, che aveva avuto ad oggetto proprio l’esistenza o meno della continuazione tra i due medesimi reati. In questa parte, pertanto, il giudice dell’esecuzione non aveva il potere di provvedere a causa della preclusione determinata dal principio del ne bis in idem. Occorre ricordare, in argomento, che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il principio del ne bis in idem opera anche in sede esecutiva. Infatti, pur se la previsione di cui all'art. 669 cod. proc. pen. detta, in realtà, regole per disciplinare il caso della pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, essa contiene, però, una previsione di carattere generale, che, per tale natura, opera anche in relazione a provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione nei confronti del medesimo condannato che siano inconciliabili tra loro (Sez. 5, n. 18318 del 04/04/2019, PM in proc. P., Rv. 275917; Sez. 1, n. 14823 del 03/02/2009, Fusco, Rv. 243737; Sez. 1, n. 28581 del 26/06/2008, P.G. in proc. Gasparro, Rv. 240482; Sez. 1, n. 26031 del 05/07/2005, Celli, Rv. 2 231932). Più in particolare, è stato ritenuto che il ne bis in idem sia lo strumento processuale da applicare “in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona” (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, PM in proc. Regano, Rv. 280033). Il contrasto tra le ordinanze del Tribunale di CO e la ordinanza del Tribunale di Urbino deve, pertanto, essere risolto nel senso indicato nel ricorso dell’illegittimità della ordinanza emessa per seconda, in ordine cronologico, nella parte in cui ha rivalutato questioni che avevano già formato oggetto di una precedente decisione del giudice dell’esecuzione. Per effetto di questa decisione, pertanto, la continuazione riconosciuta essere esistente tra i reati oggetto della sentenza del Tribunale di Livorno del 7 dicembre 2015 e quelli della sentenza del Tribunale di Napoli del 13 luglio 2018 resta disciplinata dall’ordinanza del Tribunale di CO, a suo tempo non impugnata (v. n. 12 del casellario). In questa parte, pertanto, il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., non residuando ulteriori attribuzioni del giudice del merito. 2. Per quanto riguarda il secondo gruppo di sentenze, invece, il ricorso è infondato. In questo caso, infatti, la precedente decisione del giudice dell’esecuzione del Tribunale di CO non aveva un oggetto del tutto coincidente con la decisione impugnata, in quanto quest’ultima ha valutato anche l’istanza di estensione della continuazione a reati che non facevano parte della precedente ordinanza, il che ha legittimato nel caso in esame il potere di intervento del giudice dell’esecuzione. È vero, infatti, che il passaggio in giudicato di una ulteriore sentenza di condanna permette al condannato di chiedere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto della nuova condanna e quelli di una o più delle precedenti sentenze già valutate, ma non permette di superare la preclusione processuale alla rivalutazione del giudizio di eventuale inesistenza della continuazione tra una parte delle sentenze oggetto dell’istanza che sia stata già respinta, preclusione che anzi, in ipotesi non sia rilevata già dal giudice dell’esecuzione, è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650). Però, nel caso in esame, nella parte in cui l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Urbino si sovrappone a quella del Tribunale di CO (ovvero, la parte della decisione relativa al rapporto tra i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 411 del 2020 e con il decreto penale del Tribunale di Ravenna n. 1867 del 2018), essa, oltre ad aver deciso sulla esistenza della continuazione in modo conforme all’ordinanza precedente, ha anche ricalcato nella sostanza la pena di tale ordinanza (l’unica differenza è la riduzione, minimale, della pena pecuniaria di 50 euro;
la 3 pena del reato continuato è passata da 1 anno, 4 mesi di reclusione e 1.100,00 euro di multa a 1 anno, 4 mesi di reclusione e 1.050,00 euro di multa), conservando, pertanto, della precedente ordinanza sia la decisione nell’an che il rapporto di proporzionalità tra le pene. Ne consegue che in questa parte l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che sul punto il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione fra i reati giudicati con sentenza emessa in data 7 dicembre 2015 dal Tribunale di Livorno (irrevocabile il 28 dicembre 2015) e con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 13 luglio 2018 (irrevocabile il 16 settembre 2019). Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 20/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4