Sentenza 27 gennaio 2011
Massime • 1
Il rito speciale a presentazione immediata richiamato dall'art. 10 bis D.Lgs. n. 286 del 1998 non è previsto in modo inderogabile per il reato di ingresso o soggiorno illegali nel territorio dello Stato. (Fattispecie in cui la Corte, sulla base dell'illustrato principio, ha annullato senza rinvio il provvedimento del giudice di pace che, rilevando l'intempestività dell'attivazione del rito speciale, aveva dichiarato l'irregolarità della citazione a giudizio e rimesso gli atti al pubblico ministero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2011, n. 10994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10994 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/01/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 324
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 23249/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI MODICA;
nei confronti di:
1) HR SS N. IL 12/01/1981 C/;
avverso l'ordinanza n. 320/2009 GIUDICE DI PACE di ISPICA, del 20/05/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
Con ordinaza 20/5/10 il Giudice di pace di Ispica dichiarava l'irregolarità della citazione a giudizio di HR WI, imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis, e rimetteva gli atti alla Procura di Modica per i provvedimenti conseguenti. Il giudice osservava che non era stato rispettato il termine di 15 giorni di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20-bis, comma 3, (sulla competenza penale dei giudici di pace) inserito dalla L. n. 94 del 2009 (appunto introduttiva del reato, ex art. 10-bis, di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato): la citazione a giudizio era stata emessa il 20/11/09 e notificata all'imputato il 27/11/09, laddove il suo fermo era avvenuto il 29/9/09.
Ricorreva per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modica, deducendo l'erroneità della declaratoria di irregolarità (il Pm aveva proceduto nelle forme ordinarie ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20 e non ai sensi dell'art. 20-bis che consente alla pg di chiedere in determinati casi l'autorizzazione al Pm a presentare direttamente l'imputato a giudizio dinanzi al GdP) e la abnormità del provvedimento restitutorio, l'ufficio di Procura non potendo che ripresentare al Giudice di pace la medesima citazione nelle forme già censurate dallo stesso giudice. Chiedeva che il provvedimento impugnato venisse dichiarato abnorme e gli atti restituiti al Giudice di pace per la prosecuzione del giudizio. Nel suo parere scritto il PG, condividendo le ragioni della Pm ricorrente, chiedeva l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato. Ben è vero che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis prevede che al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 (appunto l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato) si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 20-bis, 20-ter e 32-bis, ma è anche vero che tale speciale procedura (ad onta dell'espressione usata "si applicano") non può ritenersi inderogabile: essa, oltre ad avere specifici presupposti (che spetta al Pm verificare: flagranza di reato e prova evidente), non può escludere (restando il Pm dominus dell'azione penale) il ricorso alla procedura ordinaria quando, per una qualche ragione, i termini per la presentazione immediata non possano essere rispettati.
Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio e gli atti trasmessi al giudice di pace per la prosecuzione del giudizio ritualmente iniziato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Giudice di pace di Ispica per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2011