Sentenza 29 gennaio 2008
Massime • 1
Non integra la circostanza attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, il contributo concretizzatosi nel fornire un mero riscontro ad acquisizioni probatorie già compiute.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2008, n. 7160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7160 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 29/01/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 100
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 027100/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SO ED, N. IL 22/04/1969;
avverso SENTENZA del 15/03/2007 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PALOMBARINI, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. FIORE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe, in parziale modifica di quella di primo grado, che aveva dichiarato SO AL colpevole di concorso nell'omicidio aggravato di ME VI e nella detenzione e porto illegale della pistola usata per l'esecuzione, condannandolo alla pena di 20 anni di reclusione, ha dichiarato la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, rideterminando la pena in 14 anni di reclusione.
Ricorre il difensore, deducendo:
- vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante della dissociazione, L. n. 203 del 1992, ex art. 8, per la ritenuta ambiguità, incostanza e parziale reticenza della collaborazione prestata dal prevenuto, a prescindere dall'utile risultato della sua confessione, pur giudicata "un definitivo ed incontestabile riscontro del cospicuo materiale probatorio raccolto";
- omesso esame delle censure contenute in un secondo, anch'esso tempestivo atto integrativo di appello, con cui si sindacava l'eccessività della pena, anche in relazione all'entità dell'aumento per la continuazione nonché, la ritenuta sussistenza delle aggravanti contestate (premeditazione e motivi abietti), assai rilevanti ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, la corte territoriale ha, con non sindacabile e giuridicamente corretto apprezzamento di merito, escluso l'applicabilità dell'invocata attenuante, puntualizzando che la confessione del SS sopravvenne a plurime dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti da familiari e collaboratori di giustizia, per cui essa non costituì altro che un riscontro del materiale probatorio già raccolto, peraltro connotato da atteggiamenti ambigui ed altalenanti, spintisi sino a pressioni esercitate sulla moglie per indurla a desistere dall'intrapresa collaborazione, il che è lungi dall'integrare il paradigma delineato dal D.L. n. 152 del 1991, art. 8, implicante un fattivo intervento dell'imputato per evitare che l'attività delittuosa sia condotta a conseguenze ulteriori ed un concreto aiuto all'Autorità nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o cattura dei colpevoli, laddove, nel caso di specie, il contributo del ricorrente si esaurì nel fornire un mero riscontro ad acquisizioni probatorie già compiute. Quanto alla seconda censura, pur rispondendo a verità che il giudice del gravame ha omesso di motivare in ordine alle doglianze rassegnate con atto di appello integrativo di quello originario e presentato entro l'ordinario termine di impugnazione, è altresì vero che la loro assoluta genericità esimeva il collegio dal pronunciarsi esplicitamente sulle stesse, una volta accolta la richiesta di declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche, con sensibile riduzione della pena inflitta in primo grado, ed attesa l'assenza di specifici e concreti argomenti a sostegno della pretesa insussistenza delle contestate aggravanti, a fronte - in particolare - di passaggio motivazionale della sentenza impugnata (v. pagg. 2 e 3) che esplicitava le ragioni della ritenuta premeditazione, riportando le ammissioni del prevenuto circa la sua risalente intenzione di uccidere il ME per conseguire la supremazia del gruppo che controllava il "Parco verde" e circa la maturata decisione di agire di propria iniziativa, avendo la richiesta di danaro fattagli dalla vittima designata per l'organizzazione di una festa rionale funto da semplice occasione per la realizzazione di un proposito da tempo concepito e perseguito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2008